Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12284 del 12/06/2015

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12284 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

A.A.

, rappr. e dif. dall’avv. Raffaele Manfellotto, elett. dom. presso
lo studio dell’avv. Paola D’Amico, in Roma, viale delle Province n. 114/B/23, come
da procura
-controricorrente —

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s. m. ferro

Data pubblicazione: 12/06/2015

per la cassazione della sentenza Comm. Tribtit. Regionale Molise 4.12.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per l’Agenzia delle Entrate e l’avvocato
Raffaello Manfellotto per il controticorrente;

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale Molise 4.12.2008 che, accogliendo l’appello di A.A. avverso la
sentenza C.T.P. Campobasso n. 56/01/2008 resa in tema di impugnazione di avvisi
di accertamento emessi per IRPEF (e IRAP) dal 1999 al 2003 inclusi, con cui
l’Ufficio locale aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente, ai
sensi dell’art.38 co.5 d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di un acquisto immobiliare
avvenuto per 500.000 euro oltre IVA nel 2003, ne affermò la illegittimità, alla luce
delle prove contrarie recate dal A.A. e convincenti in ordine alle ragioni della
disponibilità economica idonea a superare le presunzioni dell’Ufficio connesse alle
spese effettuate.
Osservò la C.T.R., per quanto qui di interesse, che: a) appariva credibile che con
la predetta operazione di acquisto immobiliare il contribuente — che l’aveva
giustificata con l’intento di incrementare l’attività produttiva – avesse parzialmente
compensato un proprio credito verso i venditori; b) dai prelievi su un conto corrente
cointestato con il coniuge emergevano movimenti plausibilmente connessi
all’acquisto, così alimentàto; c) gli stessi coniugi avevano beneficiato, come impresa,
di un contributo della Regione Molise; d) infine gli accordi con il coniuge,
disponibile all’acquisto della metà della casa di abitazione e al pagamento rateale,
ulteriormente costituivano indizio di altra disponibilità. Parallela decisione reiettiva
era assunta sull’appello incidentale dell’Ufficio, volto a riconsiderare tra le somme
riconducibili ad indizio di disponibilità del contribuente anche l’accollo, da parte di
questi, di circa 25 mila euro di mutuo residuo, somme invece escluse dalla prima
commissione con statuizione confermata per omessa contestazione della veridicità di
quanto dichiarato dalle parti in rogito.
Il ricorso è articolato su quattro motivi, cui resiste il contribuente con
controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n. 5
cod.proc.civ., il vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, avendo
trascurato la C.T.R. l’insufficienza della meta appostazione dell’accollo del mutuo
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estensore co

.ferro

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

residuo nell’atto d’acquisto al fine di giustificarne la corrispondente riduzione della
base imponibile.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’insufficienza della motivazione
attinente alle movimentazioni bancarie, risultanti su conto intestato ai coniugi e per
gli anni 1996-1998, a fronte di un acquisto effettuato dal A.A. solo nel 2003.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto l’ulteriore insufficienza della
motivazione quanto alle somme presuntivamente corrisposte dal coniuge del
contribuente a fronte della cessione di metà dell’immobile abitativo dopo la
separazione fra i due, pagamento in contanti e in 40 tranches (per somme tra l’altro
esorbitanti il limite di trasferimento vietato dalla legge n. 197/1991) provate solo con
scritture di quietanza senza data certa e senza che la vendita fosse mai stata
perfezionata.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto l’insufficienza di motivazione anche
relativamente al riferimento del credito su cambiali risalenti e sua compensazione
anni dopo con l’acquisto immobiliare dal debitore cartolare.
1. Va innanzitutto disattesa la preliminare eccezione di tardività del ricorso, per essere
stata la sentenza della C.T.R. “notificata” all’Ufficio di Campobasso d’iniziativa del
contribuente ma per consegna ai sensi dell’art.16 d.lgs. n.546 del 1992 con
conseguente preteso spirare anticipato del termine d’impugnazione in capo
all’Agenzia, la quale non avrebbe potuto più fruire del termine lungo. La vicenda va
invero collocata in un periodo in cui, ai sensi dell’art.38 d.lgs. cit. e ratione temporis
vigente, la notificazione della sentenza eseguita dalla parte direttamente a mezzo del
servizio postale, anziché per il tramite dell’ufficiale giudiziario, era inidonea, nella
vigenza del cit. art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo anteriore alla
modifica apportatagli dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 maggio 2010, n. 73, a farne decorrere il
termine breve per l’impugnazione (Cass. 3740/2014). La norma prevedeva infatti, al
co.2, che Le parti hanno 7′ onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle
altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dovendosi intendere
la formula non inclusiva — anche in ragione del mutamento ed allargamento testuale
espressi solo con il d.l. n.40 del 2010 – altresì della notifica se non a mezzo di ufficiale
giudiziario ed ai sensi del codice di rito, essendo solo sopravvenuto il riferimento
all’adempimento tramite servizio postale.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con l’operazione immobiliare, conclusa per
500.000 euro ed IVA nel 2003, il contribuente acquistò un bene imputando al
pagamento di parte del prezzo, pari a circa 25.000 curo, l’accollo del corrispondente
residuo di mutuo. La circostanza risulta documentalmente esposta nel rogito stesso e
se è vero che essa di per sé non esclude, dato il suo valore accrescitivo del patrimonio
dell’acquirente, un indice di redditualità appropriata già per l’anno dell’atto e dunque
una proiezione a ritroso di capacità reddituale anche del quadriennio anteriore, ai sensi
del vigente art.38 co.4 d.P.R. n.600/1973, va tuttavia circoscritta tale portata
economico-presuntiva alla sola porzione di esborso contestuale all’atto e semmai
interna all’anno, essendo invece e per sua natura la ripartizione in rate delle
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3. I motivi secondo, terzo e quarto, da trattare unitariamente per l’intima connessione,
sono fondati. L’art. 38 co.5 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nel precisare con la
formula allora vigente che Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della
notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è
costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta. L’entità di tali redditi e k2 durata del loro possesso devono risultare da idonea
documentazione impone un criterio di selezione normativa della prova contraria che, nel
caso, la C.T.R. non ha adeguatamente evidenziato siccome raggiunto. In tema di
accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il
reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova
documentale contraria ammessa per il contribuente dal cit. art. non riguarda la sola
disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che
costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata
sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
(Cass. 25104/2014).
A fronte invero di un prezzo di 600.000 curo (di cui 500,000 quale corrispettivo ed il
resto per IVA), al di là della modesta quota di mutuo accollata, il compratore ha
invocato lo smobilizzo di somme già in conto corrente cointestato con il coniuge, ma
per anni dal 1996 al 1998 e ciò per giustificare un rogito del 2003, senza che la C.T.R.
specificasse con maggior dettaglio ed ispirandosi al detto criterio della idoneità
documentale sia una corrispondenza congrua delle somme oggetto di risalente
prelievo con quelle occorrenti al pagamento dell’immobile, sia qualche altro indice che
ne giustificasse un deposito per contanti con siffatta lunga anticipazione rispetto alla
spesa, circostanza invero fonte di mera considerazione di ragionevolezza più o meno
intensa ma non elevabile a presunzione contrapponibile a quella disce dente, in
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estensore

ferro

obbligazioni del mutuatario destinate ad attuarsi solo per il futuro contrattuale. Sul
punto, la ricorrente non individua in modo puntuale alcuna supposta incongruenza di
reddito rispetto agli oneri di mutuo sopportati nell’anno e già con l’atto, non potendo
invece desumersi dall’importo dell’accollo una %pesa sostenuta” proiettata in toto e a
ritroso su presunti mezzi finanziari non palesati nelle dichiarazioni dei redditi del
contribuente, avendo questi in modo documentalmente probante manifestato la
propria volontà di obbligarsi e la misura dell’indebitamento assunto. Tanto più che,
con indirizzo recente e cui il Collegio presta adesione, Cass. 19030/2014 ha
specificato che, ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui
all’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo,
vigente ratione temporis, tri la legge 30 dicembre 1991, n. 413 e il d.l. 31 maggio 2010, n.
78, conv. nella legge 30 luglio 2010, n. 122), non è sufficiente l’acquisto di un bene
attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione
dell’obbligazione diverso dall’adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del
rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un’attuale erogazione di spesa
per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione
di capacità economica.

favore del risultato dell’accertamento, dalla prova certa della spesa eccessiva di un
quarto rispetto ai redditi del quinquennio. Parimenti, l’alimentazione di altra
consistente somma in contanti e questa volta come corrispettivo di vendita alla moglie
separata della metà dell’immobile abitativo, appare essere stata offerta dalla C.T.R.
come mera adesione alla congettura suggerita dal contribuente, ma senza alcun
riguardo al rigore probatorio che avrebbe richiesto, anche per quelle somme, ben più
che mere quietanze prive di data certa e soprattutto ed almeno la prova del
raggiungimento reale del risultato negoziale che le parti si erano proposte, cioè
l’alienazione della proprietà, invece non provata né allegata. Contrasta infine con la
medesima nozione di idoneità documentale la supposta compensazione con un
proprio credito cambiario, su titoli risalenti al 1995 e 1996, che il contribuente avrebbe
invocato — ma senza alcuna traccia nell’atto — per pagare in sede di compravendita del
successivo 2003 ulteriore parte di prezzo in favore del venditore, altresì debitore per
22 titoli cambiati: esponendo tale modalità estintiva del debito ovvero pagamento del
prezzo, la C.T.R. non ha però spiegato come la completa omissione della vicenda
nell’atto si potesse armonizzare, sulla base di una. mera “nota” privata non altrimenti
illustrata, con la prova di una documentata provenienza di altre risorse finanziarie
reddituali e alternative.
Pertanto il ricorso va accolto, quanto ai motivi dal secondo al quarto e con
rigetto del primo, con cassazione e rinvio alla C.T.R., anche per la liquidazione delle
spese del presente procedimento.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi dal secondo al quarto, rigetta il
primo, cassa. e rinvia C.T.R. Molise, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.

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