Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12284 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29106-2016 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA

51B, presso lo studio dell’avvocato Z.F., che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Z.M.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE (OMISSIS) TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2617/2016 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Z.M. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile di sua proprietà a seguito del cambio di destinazione d’uso da autorimessa a negozio commerciale e magazzino.

Con tale atto l’Ufficio aveva censito l’immobile in zona censuaria 3, categoria C/1, classe 5″, rendita 18.282,73. Successivamente, accogliendo l’istanza in autotutela del contribuente, l’Agenzia aveva riconosciuto l’erronea attribuzione della zona censuaria che veniva rideterminata in zona 4″, confermando la categoria C/1 e classe 5″, con attribuzione di rendita 13.843,47.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, il contribuente censurava tale atto per omessa motivazione e per erroneità della classe attribuita dall’Ufficio, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile, costituito da negozio-deposito, posto a 4 metri al di sotto del livello stradale, nonchè del diverso classamento dei negozi frontisti.

La CTP rigettava il ricorso ritenendo che non fosse possibile ridurre la rendita attribuita.

Avverso tale sentenza lo Z. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, denunciando la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo chiesto un abbattimento della rendita ma una riduzione della classe attribuita, nonchè per carenza di motivazione, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe motivato in ordine alla doglianza con cui lamentava la disparità di trattamento rispetto agli immobili indicati a raffronto.

La CTR rigettava l’impugnazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi.

L’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75, commi 1 e 2, degli artt. 53 e 42 Cost., e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto correttamente motivato l’operato dell’Ufficio relativamente al classamento senza rilevare la violazione delle norme indicate.

Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe recepito in toto la tesi dell’Ufficio il quale non avrebbe motivato in ordine alle ragioni della attribuzione di un classamento quasi doppio rispetto a quello dei negozi frontisti, nonostante questi fossero di livello nettamente superiore, essendo collocati al piano terra anzichè al piano seminterrato come quello del contribuente. L’Ufficio, inoltre, non avrebbe specificato quali fossero gli immobili presi a raffronto ai fini del classamento, riferendosi genericamente alla maggior parte dei negozi censiti nel medesimo foglio di mappa. La CTR avrebbe condiviso le conclusioni dell’Ufficio sulla base dell’erronea affermazione secondo la quale il classamento dei negozi frontisti non sarebbe stato aggiornato agli attuali criteri di valutazione.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice d’appello non avrebbe motivato in ordine alla correttezza della rendita attribuita dall’Ufficio, nè in ordine alla censura di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato proposta avverso la sentenza di primo grado, avendo il contribuente richiesto la riduzione della classe catastale dalla 5″ ad una inferiore e non già la riduzione della stessa del 20-30 per cento, come affermato dal giudice di prime cure.

Il primo motivo è fondato.

Dal tenore della sentenza d’appello e delle difese svolte nel giudizio di legittimità, è pacifico che l’attuale censimento dell’immobile del contribuente in classe 5″ derivi da procedura DOCFA, a seguito del cambio di destinazione d’uso del medesimo, con la quale era stata indicata la zona censuaria 4, categoria C/1, classe 3. L’Amministrazione aveva disatteso tale valutazione, attribuendo a detto immobile la classe 5.

Occorre preliminarmente rilevare che, ai fini del classamento, il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, stabilisce che esso “consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”.

A norma del successivo art. 62 “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”.

L’art. 75 dispone che “I reclami sull’applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche”.

Il classamento di un immobile richiede, dunque, una valutazione complessa e la convergenza di una pluralità di elementi di riscontro, essendo necessario operare un raffronto del bene da classare con la cd. unità tipo, tenuto conto delle caratteristiche e della destinazione.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria” (Cass. Sez. 5, n. 22166 del 2020; Sez. 5, n. 24078 del 2020).

Ai fini del classamento, occorre tener conto di una pluralità di elementi ed in particolare della destinazione ordinaria dell’immobile e delle caratteristiche influenti sul reddito, collocando l’unità immobiliare in una delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo (D.P.R. n. 1149 del 1942, artt. 9 e 61). Incombe sulla parte privata, proprietaria dell’immobile, l’onere di provare i requisiti per una corretta classificazione (v. citato D.P.R., art. 75). A tal fine il raffronto con altri immobili similari costituisce un valido supporto probatorio, ma non impedisce al giudice di merito di procedere a differente classificazione dell’immobile, alla luce di altri elementi comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano diversa classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione (Cass., Sez. 5, n. 31239 del 2017; n. 5625 del 2003).

Nella specie, la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi. Per la parte in cui afferma la correttezza della valutazione operata dall’Ufficio in considerazione del classamento attribuito alla “maggior parte” dei negozi censiti nel medesimo foglio di mappa di quello del contribuente, la CTR non ha specificamente individuato gli immobili assunti a comparazione, nè ha confrontato le loro caratteristiche con quelle dell’immobile oggetto del classa mento, verificandone l’identità o l’analogia. Inoltre, per la parte in cui esclude la rilevanza del raffronto con i negozi frontisti indicati dal contribuente, in considerazione del fatto che “probabilmente, rispecchiano una realtà più risalente e non aggiornata agli attuali criteri di valutazione della classe di merito”, la pronuncia impugnata è in concreto contraddetta dalle risultanze catastali dalle quali risulta che alcuni di detti immobili erano stati oggetto di variazione nel corso del 2013.

Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti affrontato la censura svolta dal contribuente affermando che la CTP aveva specificamente considerato e motivato in ordine alle doglianze svolte dal ricorrente, disconoscendone nel merito la fondatezza.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’esito dei giudizi, mentre la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito, e condanna parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, mediante collegamento da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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