Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12284 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12903/2006 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAVIA 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIUCCI Franco,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VENDITTI Francesco, giusta

procura a margine del controricorso;

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLINI CARLO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4555/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato VENDUTI FRANCESCO;

udito l’Avvocato VENDITTI FRANCESCO (per delega Avvocato BARTOLINI

CARLO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4555/2005, notificata il 18 febbraio 2006, la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Tivoli, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da P.M. contro V. e C.D. e G.G., per infiltrazioni d’acqua in un locale di sua proprietà, provenienti dalla terrazza sovrastante di proprietà dei convenuti C., che l’avevano acquistata dal G..

Il P. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi i due C. ed il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il P. è proprietario di un garage, sottostante ad un terrazze di proprietà dei C., che questi ebbero ad acquistare dal G. nell’aprile 2000.

Nel dicembre 1999 il G., e nel giugno-agosto 2000 i C., hanno rifatto la pavimentazione del terrazzo, ed in entrambi i casi a seguito dei lavori si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel garage del P..

La Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo, con la motivazione che in relazione al primo episodio il P. aveva ottenuto il risarcimento tramite sentenza del pretore di Tivoli, che ha disposto la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile danneggiato.

Quanto al secondo episodio, la Corte ha ritenuto non provato il fatto che i danni fossero riconducibili al lavori eseguiti dai C. e non a quelli precedentemente effettuati e già risarciti. Ha ritenuto altresì non dimostrata l’entità dei danni.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assumendo che i convenuti non hanno contestato il fatto che i lavori eseguiti dai C. ebbero a provocare nuove infiltrazioni d’acqua e che il suo assunto trova riscontro nella CTU, la quale ha accertato che la pavimentazione del terrazzo è stata rifatta fra i mesi di giugno e agosto 2000; che successivamente si sono verificate nuove infiltrazioni, in caso di temporali, e che la causa è dovuta al fatto che i lavori sono stati fatti male.

3.- Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione – che attiene all’accertamento dei fatti ed alla valutazione delle prove – nell’esercizio della discrezionalità e dei poteri che la legge attribuisce al giudice del merito.

Il ricorrente non ha posto a fondamento delle sue censure vizi logici o giuridici intrinseci alla motivazione della sentenza impugnata, ma solo contesta l’attendibilità delle conclusioni di merito alle quali la Corte è pervenuta: profilo di cui non è ammesso il riesame in sede di legittimità. Quanto all’ipotetico, omesso esame della CTU o travisamento del suo contenuto, si tratterebbe di errore di fatto, che avrebbe potuto essere fatto valere tramite azione di revocazione della sentenza e che non configura motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00 per ciascuno dei resistenti, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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