Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12283 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 19/05/2010), n.12283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – est. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21016/2007 proposto da:

H.K. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato FERRETTI Gian

Alberto, che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato SETTIMI

MARIA GORETTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

K.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l’avvocato

RAMADORI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAYR

Christine, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2007 della SEZ. DIST. DI BOLZANO – CORTE

D’APPELLO di TRENTO, depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CHRISTYNE MAYR che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con la sentenza non definitiva n. 105/05 del 15 febbraio 2005, il Tribunale di Bolzano dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato il (OMISSIS) tra K.A.M. e H.K., rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per l’istruzione probatoria sulla domanda della K. volta ad ottenere l’assegno di divorzio nella misura di Euro 500,00 mensili;

che lo stesso Tribunale – disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio di natura medico-legale sulla persona della K., per accertare la sua capacità lavorativa, ed acquisita documentazione -, con la sentenza n. 959/06 del 19 luglio 2006, condannò lo H. a corrispondere alla K. l’assegno di divorzio nella misura di Euro 500,00 mensili;

che, a seguito di appello dello H. – cui resistette la K. -, la Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 5/2007 del 16 aprile 2007, rigettò l’appello;

che, in particolare, la Corte trentina – dopo aver richiamato alcuni principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di assegno di divorzio – ha osservato che, nella specie: a) la capacità lavorativa dello H. è di gran lunga maggiore di quella della K., la quale aveva potuto dedicarsi all’attività lavorativa solo saltuariamente ed a far data dal 1985, in ragione del fatto che aveva dovuto allevare quattro figli; b) mentre il reddito annuo dello H. è pari ad Euro 25.485,70, quello della K. ammonta ad Euro 900,00 mensili, potendo questa lavorare solo saltuariamente presso il bar della figlia; c) è dubbio che dal reddito dello H. possano detrarsi Euro 500,00 mensili, dallo stesso corrisposti al padre, a titolo di canone di locazione, “della cui corresponsione non vi è certezza alcuna, attesi gli stretti rapporti di parentela tra locatore e conduttore”; d) l’assegno di divorzio a favore della K., nella misura determinata dal Tribunale di Bolzano, deve essere confermato, tenuto conto della durata del matrimonio e dell’impegno casalingo profusovi, del cagionevole stato di salute della beneficiarla, del basso livello di scolarità della stessa e della conseguente difficoltà di reperimento di occupazione; e) solo con il godimento dell’assegno di divorzio come determinato dal Tribunale la K. può mantenere un tenore di vita paragonabile a quello tenuto durante il matrimonio, allorquando la vita dei coniugi era caratterizzata da una certa agiatezza;

che avverso tale sentenza H.K. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che resiste, con controricorso, K.A.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello, nel comparare i redditi delle parti, hanno considerato il reddito annuo lordo da lui percepito, anzichè quello mensile netto;

che tale motivo è privo di fondamento;

che, infatti – a prescindere da consistenti ragioni di inammissibilità dello stesso motivo, in ragione del fatto che, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di divorzio a favore di uno dei coniugi, i redditi di entrambi costituiscono uno soltanto degli elementi di cui il giudice deve tener conto, come hanno correttamente valutato i Giudici a quibus -, nella specie, i redditi delle parti posti a raffronto sono stati considerati entrambi al lordo delle spese e degli oneri fiscali e previdenziali, in quanto, com’è noto, il coniuge onerato può dedurre dal proprio reddito complessivo l’assegno divorzile che, invece, concorrendo alla formazione del reddito complessivo del coniuge percipiente, resta perciò assoggettato all’imposta personale sui redditi;

che i motivi secondo e terzo – con i quali il ricorrente denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli elementi presi in considerazione dai Giudici a quibus per riconoscere e determinare l’assegno di divorzio – sono inammissibili, per assoluta inadeguatezza del “momento di sintesi” dei motivi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè privo di autosufficienza e concretezza, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel quale non siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, nè i profili di rilevanza di tali fatti, essendo invece richiesta una illustrazione del motivo che, pur libera da rigidità formali, deve concretizzarsi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale si denuncia il vizio di omessa o contraddittoria motivazione -, delle ragioni per cui l’asserita insufficienza della motivazione rende questa inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex plurimis, le sentenze nn. 16528 del 2008, pronunciata a sezioni unite, e 4556 del 2009);

che, nella specie, detto “momento di sintesi” è del tutto inadeguato nei motivi in esame, perchè il ricorrente omette di indicare lo specifico fatto controverso, limitandosi ad enunciare principi di diritto e, sulla base di questi, a formulare quesiti totalmente “astratti”;

che, con il quarto motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus non hanno giustificato la variazione in aumento dell’assegno di divorzio – rispetto all’assegno di mantenimento -, in quanto essi stessi affermano che già in costanza di matrimonio vi erano grosse difficoltà economiche;

che anche tale motivo è inammissibile, per inidonea formulazione del quesito di diritto, che fa riferimento – in totale contrasto con la concreta fattispecie – alla L. n. 898 del 1970, art. 9, il quale disciplina, invece, la revisione delle statuizioni assunte in sede di divorzio, per circostanze sopravvenute alla pronuncia della sentenza;

che, pertanto, il ricorso nel suo complesso non merita accoglimento;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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