Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12283 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25380/2010 proposto da:

D.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 48

presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati MARIA ISABELLA CHEVALLARD, DANIELE PARINI,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2010 della COMM. TRIB. REG. della VALLE

D’AOSTA, depositata il 19/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORVASCE per delega dell’Avvocato

PARINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARRONE che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dopo aver esperito il contraddittorio con il contribuente, l’Agenzia delle Entrate notificava a D.T.R., esercente la professione di medico dermatologo, un avviso di accertamento con il quale, facendo applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi, dei compensi e del volume di affari di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, determinava il maggior reddito, relativo all’anno di imposta 2000, con recupero delle imposte Irpef ed Irap per complessivi Euro 7.866.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Aosta che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 11 del 2008, riducendo del 50% il maggior reddito accertato dall’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello ed il contribuente si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 19.3.2010 accoglieva l’appello principale, confermando integralmente l’avviso di accertamento.

Contro la sentenza di appello D.T.R. propone ricorso per cinque motivi. Deposita memoria illustrativa.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo. Vizio di motivazione laddove sia la sentenza di primo grado sia la sentenza di appello nulla hanno detto circa l’applicabilità all’anno 2000 di uno strumento presuntivo approvato per l’anno 2005.

2. Terzo motivo. “Omessa motivazione in merito al motivo relativo alla inapplicabilità degli studi monitorati quali strumento di accertamento-Violazione del D.M. 5 aprile 2006, art. 2, di approvazione dello studio di settore modello TK10U”, nella parte in cui la sentenza impugnata non si è espressa circa la inapplicabilità del predetto studio di settore all’anno di imposta 2000, poichè esso era applicabile soltanto a decorrere dall’anno di imposta 2005.

Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto pertinenti al medesimo vizio di motivazione, sono infondati. Il giudice di appello ha osservato che, su richiesta dello stesso contribuente, l’Ufficio, nel corso del contraddittorio, in sostituzione dei parametri presuntivi di cui alla L. n. 549 del 2005, art. 3, aveva applicato lo studio di settore TK10U vigente per l’anno di imposta 2005, in quanto strumento più raffinato e più aderente alla specifica professionalità del contribuente, verificando il permanere dell’incongruenza già riscontrata con l’applicazione dei parametri presuntivi.

Questa Corte ha affermato che l’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile. (Sez. 5, Sentenza n. 23554 del 18/11/2015, Rv. 637453 – 01)

2. Secondo motivo. “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), con riguardo al motivo della inadeguatezza degli studi di settore quale unico elemento di prova”.

Il motivo è infondato. La sentenza non afferma che lo scostamento è elemento di per sè sufficiente per legittimare la rettifica del reddito dichiarato. Al contrario, il giudice di appello afferma che la fondatezza dei rilievi dell’Ufficio discende dalla avvenuta instaurazione del contraddittorio con il contribuente e dalla permanenza dello scostamento anche applicando uno studio di settore più raffinato e più aderente alla attività professionale svolta; rileva inoltre che è rimasta sfornita di prova l’allegazione del contribuente di avere ridotto l’attività professionale per ragioni familiari.

4. “Omessa motivazione circa la corretta applicazione della funzione di calcolo degli studi(note metodologiche) e della applicazione di valori assoluti espressi in euro” nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate non ha fornito al giudice, relativamente allo studio di settore applicato, tutti gli elementi necessari per apprezzare il valore degli strumenti di prova utilizzati dall’Ufficio.

5. “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – omessa indicazione dei canoni di locazione non finanziaria e di noleggio nel modello SK10U presentato dal contribuente all’Ufficio nel corso del contraddittorio: le istruzioni al modello degli studi di settore prevedono l’indicazione delle quote di affitto dei locali e non dei canoni di locazione non finanziaria e di noleggio. La motivazione della sentenza dei giudici di seconde cure è in contraddizione con le istruzioni ministeriali.

Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibile. Con essi il ricorrente svolge direttamente una censura dell’atto impositivo ovvero delle modalità di svolgimento della fase amministrativa di accertamento in contraddittorio, senza indicare se e come tali censure siano state devolute alla cognizione della Commissione tributaria regionale attraverso i motivi di appello. La modalità di denuncia del vizio di contraddittorietà della motivazione è ulteriormente inammissibile nella parte in cui non censura un presunto vizio logico intrinseco al ragionamento svolto dal giudice di merito allegando una contraddittorietà della sentenza con le istruzioni ministeriali, costituenti meri documenti di prassi.

Le spese sono regolate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro millecinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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