Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12283 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13546/2013 proposto da:

B. DI B.B. & C SAS, (OMISSIS), in persona

del suo amministratore legale rappresentante p.t. Sig.ra B.

B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALDERINI N. 68,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA FINELLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIACOMO PASSARO, GIUSEPPE FIMIANI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), D.L.P.,

A.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI MARTINO, che

li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 873/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 21/01/2013 R.G.N. 7916/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FIMIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/1/2013 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dal Condominio di (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Napoli 5/2/2009, ha accolto la domanda proposta nei confronti della società Ditta B. & C. s.a.s. – cui avevano aderito spiegando intervento volontario i condomini D.L.P. e A. F. – di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del danneggiamento di un lampione posto nell’androne condominiale, verificatosi il (OMISSIS) in occasione del trasporto e della consegna di merce presso l’abitazione dei predetti condomini eseguita da parte della Ditta C. Trasporti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Ditta B. & C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resistono con controricorso il Condominio i sigg.ri D.L. e A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto integrata la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., laddove difettano nella specie i relativi presupposti, in quanto “il conducente del furgone che ha urtato il lampione determinandone la rottura” era dipendente della Ditta C. Trasporti, “alla quale soltanto competevano i poteri di sorveglianza del proprio commesso/conducente anche se in ragione di un rapporto di occasionalità necessaria”.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in base alla regola di cui all’art. 1228 c.c. (e all’art. 2049) il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o contrattuale, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo al riguardo viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicchè la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, come detto, dell’appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass., 27/8/2014, n. 18304).

Nè, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756;

Cass., 15/2/2000, n. 1682).

Il debitore (nel caso, la società odierna ricorrente) risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore (cfr., con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, Cass., 27/8/2014, n. 18304) o il terzo estraneo (nella specie, il Condominio).

Orbene, dei suindicati principi il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare, rimasto nella specie pacificamente accertato essere stato “danneggiato un lampione del palazzo di (OMISSIS), da parte della Ditta C. che aveva eseguito la consegna di merce della società B. presso l’abitazione dei condomini D.L. – A.)”, là dove, dopo aver ritenuto alla stregua delle emergenze processuali “provato il conferimento dell’incarico da parte della società appellata” ed odierna ricorrente “alla ditta che, nell’eseguire per suo conto il trasporto della merce, cagionò il danno per cui è causa, con la conseguenza che la stessa, in forza del richiamato art. 2049 c.c., è tenuta al risarcimento dei danni in favore del Condominio”, ha ricondotto a quella speciale del preponente ex art. 2049 c.c., la responsabilità nel caso di quest’ultima.

Facendo richiamo ad alcuni precedenti di legittimità, la corte di merito ha al riguardo posto in particolare correttamente in rilievo come “ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., occorre che il fatto illecito sia stato commesso da un soggetto legato da un rapporto institorio o di preposizione con il responsabile che ricorre, non solo nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, ma in tutti i casi in cui per volontà di un soggetto (committente), un altro soggetto (commesso) esplichi un’attività per di lui conto e sotto il suo potere (cfr. Cass., 9/8/1991, n. 8668;

Cass., 24/5/1988, n. 3616)”. Altresì precisando che “la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto, non essendo essenziali nè la continuità, nè l’onerosità ed essendo, inoltre, sufficiente l’astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, ma non anche l’esercizio effettivo di tale potere”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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