Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12283 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5430/2009 proposto da:

S.M., A.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSA Gianpaolo, con studio in

10128 Torino, Via Lamarmora, 43, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ELSA DI ANSERMIN LUCIA & C SAS (OMISSIS), in persona

del Curatore Dott. C.P., elettivamente domiciliato in

ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima civile, emessa il 18/01/2008, depositata il 04/02/2008;

R.G.N. 809/2006.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.I. conveniva, davanti al tribunale di Aosta, A. L., il coniuge S.M. e la madre C.A. chiedendo che fosse dichiarata inefficace, nei suoi confronti, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi in data 11.11.1996, ed annotato a margine dell’atto di matrimonio l'(OMISSIS).

Si costituivano l’ A. ed il S. contestando il fondamento della domanda.

Nelle more del giudizio era dichiarato il fallimento di A. L., con la conseguente costituzione in giudizio del Fallimento in persona del curatore, il quale chiedeva la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, della costituzione del fondo patrimoniale, limitatamente al conferimento dei beni immobili da parte del socio accomandatario A.L..

Inteveniva anche il decesso di C.A., con interruzione e riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi, da parte del Fallimento.

Il tribunale, con sentenza del 29.4.2005, dichiarava l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del Fallimento, limitatamente al conferimento dei beni da parte dell’ A..

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 4.2.2008, rigettava l’appello proposto da A.L. e da S.M..

Gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Fallimento Elsa sas di Ansermin Lucia & C..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione del combinato disposto degli artt. 303 e 163 cod. proc. civ. e dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ..

Sostengono la nullità dell’atto di riassunzione, depositato dal Fallimento, a seguito della interruzione del giudizio per il decesso di C.A., per non contenere lo stesso la specifica indicazione dei singoli eredi della parte; indicazione questa ritenuta necessaria, essendo trascorso più di un anno dall’intervenuto decesso della parte stessa.

Il motivo non è fondato.

Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui la comparsa di riassunzione deve contenere, ai sensi dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., “il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio”, ai fini della validità dello stesso atto riassuntivo.

In particolare, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato – senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale è determinabile per relationem il contenuto della comparsa di riassunzione, nonchè il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima (Cass. 21 maggio 2010, n. 12524; Cass. 9 settembre 2004, n. 18170).

L’atto di riassunzione del processo non introduce, infatti, un nuovo procedimento, ma svolge esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente; con la conseguenza che, per la sua validità – direttamente controllabile in sede di legittimità, il giudice di merito deve apprezzare l’intero contenuto dell’atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo.

La nullità dell’atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali, quali il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta.

Queste sono rappresentate dalle ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa, dal provvedimento del giudice che legittima la riassunzione e dalla manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto, per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti, è sufficiente che esso contenga elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679; Cass. 20 marzo 2008, n. 7611; Cass. 29 maggio 2007, n. 12506; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2309; Cass. 21 luglio 2004, n. 13597).

Nè eventuali errori sull’esatta identificazione della controparte incidono sulla validità dell’atto di riassunzione, dovendosi fare sempre riferimento al raggiungimento, da parte dell’atto, dello scopo al quale esso è preordinato.

Infatti, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinate, con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando neppure, a tal fine, l’eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell’atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che s’ intende far proseguire (Cass. 29.7.2009 n. 17679).

Nella specie, la censura s’incentra nella mancata specifica indicazione, nell’atto di riassunzione, dei singoli eredi della de cuius, indicazione ritenuta necessaria essendo decorso più di un anno dall’intevenuto decesso della parte.

A tal fine, deve rilevarsi che la disposizione dell’art. 302 cod. proc. civ., comma 2, prescrive che a) l’atto di riassunzione debba contenere gli estremi della domanda; b) qualora non sia decorso un anno dalla morte della parte, lo stesso atto di riassunzione possa essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius.

Se ne ricava, che, invece, in caso di decorso dell’anno dalla morte, l’atto debba essere notificato personalmente ed individualmente a ciascun erede presso la propria residenza.

Il decorso dell’anno, quindi, rileva ai soli fini della notificazione dell’atto di riassunzione, ma non prevede, in alcun modo, diversità nel suo contenuto, che rimane lo stesso; e ciò indipendentemente dal tempo trascorso tra il decesso ed il deposito dell’atto.

Nessuna specifica indicazione degli eredi deve, quindi, contenere l’atto di riassunzione, in caso di decorso di un periodo di tempo maggiore dell’anno dalla morte della parte, dovendo soltanto rispettare le modalità sopra descritte.

In questo caso, infatti, la specifica ed esatta individuazione degli eredi è soddisfatta dalla circostanza che, ai fini della notificazione dell’atto, gli eredi destinatari siano indicati; e ciò per consentire all’ufficiale giudiziario di potere recapitare l’atto stesso.

Questi principii sono stati puntualmente rispettati dalla Corte di merito che ha rilevato l’esattezza del contenuto dell’atto riassuntivo, accertando che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza in prosecuzione, erano stati notificati personalmente e nominativamante agli eredi presso la propria residenza, con la conseguente applicazione della norma della quale, in questa sede, si censura la non corretta applicazione.

Nessuna delle violazioni contestate, pertanto, sussiste.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Fallimento resistente, delle spese che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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