Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12282 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22657-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITO VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1/2018, accoglieva in parte l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale di Pisa che aveva accolto totalmente le domande di B.M. avverso tre cartelle di pagamento, un avviso di addebito ed un preavviso di fermo e condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali in favore di B.; la Corte d’appello in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava fondata la pretesa contributiva dell’Istituto nei confronti di B. in qualità di socio ed amministratore unico della Cartocentro srl esclusivamente per il periodo da maggio a novembre 2009 e da ottobre 2010 a settembre 2011 e condannava B. al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dall’INPS per entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte sosteneva che i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti non potessero sussistere nel periodo in cui sussisteva il rapporto di lavoro subordinato. Nei due periodi sopraindicati, non coperti dal lavoro dipendente, erano invece provati i medesimi presupposti e valevano le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Inps e terminati nel 2009, oltre alle dichiarazioni del teste T.R., secondo cui B. si occupava dei rapporti con fornitori e le banche. Per tali periodi quindi non essendo escluso il requisito della “prevalenza” dall’esistenza di rapporti di lavoro subordinati, la Corte riteneva esistenti i presupposti della pretesa contributiva INPS, ritenendo dimostrata la valutazione già operata dal primo giudice circa l’esistenza di un’attività di carattere gestionale operativa per la Cartocentro srl e quindi di partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal B. agli ispettori INPS il 6.11.2008.

Ha proposto ricorso per cassazione B.M. con quattro motivi, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Col primo motivo il ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte ha ritenuto esistenti i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti senza le prove e sulla base di personali deduzioni.

Il motivo è inammissibile perchè sotto mentite spoglie di error in judicando mira alla rivalutazione delle prove che non si addice a questa sede di legittimità la quale non integra un terzo grado di giudizio di merito (Cass. 8758/2017). La decisione cui è prevenuta la Corte territoriale rappresenta infatti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio operata senza alcuna inversione probatoria, e si sottrae quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali la parte ricorrente si limita a richiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice competente. E’ noto del resto che rientri nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione. (Cass. n. 9873/2014)

2. – Col secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e dell’art. 2697 c.c.; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per l’evidente contraddittorietà della sentenza, laddove da una parte ha ritenuto che a partire dal settembre 2010 il sig. B. non sarebbe stato più un lavoratore subordinato a tempo pieno della Cooperativa Soluzione scarl e quindi avrebbe potuto essere iscritto alla gestione commercianti; mentre a pag. 4 della sentenza è stato riportato un verbale INPS da cui risulta che sarebbero stati annullati (ma dalla Corte ritenuti esistenti) i rapporti di lavoro del B. tra cui quello con Coop. Soluzione scarl dal 20.11.2009 al 31.1.2011.

2.1. Il motivo è fondato, dato che la Corte ha sostenuto, da una parte, che nel periodo di lavoro subordinato del B. non fossero sussistenti i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti; e tuttavia, pur dando atto egli fosse alle dipendenze di Coop Soluzione scarl dal 20.11.2009 al 31.1.2011, ha ritenuto, dall’altra, provati i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti nel periodo da ottobre 2010 a settembre 2011, periodo che andrebbe quindi in parte annullato laddove coincide con lei1più ampio periodo di lavoro subordinato (rimanendo così scoperto dal lavoro dipendente il solo periodo che va da febbraio 2011 a settembre 2011).

3. – Col terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per aver affermato che le precedenti opposizioni a cartelle esattoriali ed ad avviso di pagamento non avrebbero precluso l’emissione di altre cartelle relative agli stessi anni laddove invece l’effetto preclusivo previsto dalla norma è conseguibile anche con l’instaurazione di un primo giudizio di opposizione ad avviso di addebito.

Il motivo è infondato; anzitutto perchè la sola impugnazione di una cartella contenente una pretesa contributiva riferita ad un determinato periodo, e fondata su presupposti fattuali che possono variare nel tempo, non impedisce l’emissione di ulteriori cartelle relative a periodi ed a fatti successivi. Inoltre, la sola contestazione della pretesa contributiva contenuta in una cartella non può essere assimilata all'”impugnazione dell’accertamento dell’ufficio” che ha effetti impeditivi dell’iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. Infine, lo stesso effetto in discorso non si traduce comunque in una preclusione assoluta dell’accertamento del credito dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 24 cit. non esime il giudice dall’esaminare la fondatezza nel merito della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale valendo gli stessi principi che governano l’opposizione al decreto ingiuntivo (Cass. nn. 4149/2012, 3548/2015).

4. – Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte compensato per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannato B. al pagamento della metà delle spese sostenute dall’Inps nonostante B. fosse stato sostanzialmente vittorioso avendo la Corte annullato la quasi totalità del presunto credito indicato nelle cartelle impugnate; ed egli era quindi più vittorioso che soccombente.

4.1. Il motivo è fondato atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte la parte vincitrice, anche parzialmente (come nella fattispecie il B.), non può mai essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’altra parte anche soltanto in parte. V. da ultimo Cass. 3 -, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 la quale ha chiarito che: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte alla L. n. 69 del 2009, art. 91 c.p.c., in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell’appello, ha correttamente valutato l’esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all’accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l’attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto) (Massime precedenti conformi: N. 1572 del 2018).

5. Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo ed al quarto motivo, mentre vanno rigettati il primo ed il terzo; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio.

6. – Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

7. – In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed al quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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