Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12282 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. III, 19/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA SOCIALE onlus (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avv. Alifano

Nicola Maria, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TRIGONA onlus (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia n.

102, presso lo studio degli avv.ti Briulotta Rita e Luca Capomassi,

rappresentato e difeso dall’avv. Caratozzolo Francesco giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SICILIA DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1175/05 in

data 30 settembre 2005, pubblicata il 10 ottobre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. FUZIO Riccardo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 luglio 1998 la Fondazione Trigona, succeduta mortis causa ad T.A., intimava sfratto per morosità alla Fondazione Centro Assistenza Sociale (C.A.S.), convenendola contestualmente in giudizio per la convalida dinanzi al Pretore di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria. Chiedeva inoltre decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al momento del rilascio. Precisava che dalla morte di T. A., ossia dal (OMISSIS), l’intimata non aveva più pagato i canoni di tre immobili che le erano stati concessi in locazione dal de cuius, cumulando così un debito complessivo di L. 234.256.500.

La convenuta si opponeva alla convalida, deducendo il difetto di legittimazione attiva della Fondazione Trigona, sotto il profilo che essa non sarebbe stata proprietaria degli immobili, nonchè il difetto di legittimazione del legale rappresentante della medesima, Dott. C.. Subordinatamente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione per essere da questo garantita contro le pretese dell’intimante.

Con altro atto notificato il 29 aprile 1999 la Fondazione Trigona intimava al Centro Assistenza Sociale altro sfratto per morosità relativo ai medesimi immobili di cui allo sfratto precedente, deducendo che l’intimato si era reso ulteriormente moroso, esattamente per il quarto trimestre 1998 e per i primi due trimestri 1999, cumulando un debito di L. 33.261.750.

Il C.A.S. si opponeva anche a tale convalida, per i medesimi motivi di cui allo sfratto precedente, chiedendo la riunione dei procedimenti ed, in via riconvenzionale, la riduzione del canone, dato il mancato godimento di parte degli immobili.

Con provvedimento del 3 dicembre 1999 veniva disposta la riunione dei procedimenti e veniva ordinato il rilascio degli immobili ex art. 665 c.p.c.. Era pure disposta consulenza tecnica; veniva autorizzata la chiamata in causa dell’Assessorato del Lavoro, che si costituiva, eccependo l’incompetenza del giudice adito ai sensi dell’art. 25 c.p.c.. Nel merito, rilevava che il C.A.S. costituiva un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale godente di finanziamenti pubblici per la tenuta di corsi di formazione ex L. n. 24 del 1976 e che i rapporti di finanziamento erano distinti rispetto alle obbligazioni assunte dalla Fondazione. Deduceva inoltre che i rapporti tra l’Assessorato e la Fondazione inerivano ad un pubblico servizio, il quale ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2002 il Tribunale pronunciava la risoluzione dei contratti di locazione per grave inadempimento del conduttore, confermava l’ordinanza di rilascio, condannava il C.A.S. al pagamento a favore della locatrice della complessiva somma di Euro 17.565,84, oltre interessi, rigettava la domanda proposta nei confronti dell’Assessorato del Lavoro, la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., proposta dal C.A.S. e compensava interamente tra le parti le spese.

Il Tribunale rilevava l’infondatezza della tesi sostenuta dal C.A.S. di una revoca tacita del legato ai sensi dell’art. 686 c.c., per utilizzazione dei beni da parte dello stesso testatore per scopi estranei a quelli della Fondazione, non avendo tale utilizzazione portato ad una trasformazione dei beni stessi; rigettava inoltre per palese infondatezza altre eccezioni relative alla mancanza di riconoscimento della Fondazione Trigona ed alla legittimazione ad agire del legale rappresentante di essa, Dott. C..

Nel merito, riteneva la sussistenza del grave inadempimento per il ripetuto, mancato pagamento dei canoni, anche se riconosceva, sulla base dell’espletata CTU, che l’ammontare degli stessi doveva essere ridotto per la parziale inagibilità degli immobili locati.

Con sentenza pubblicata il 10 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello proposto da C.A.S., compensando le spese.

Propone ricorso per cassazione la Fondazione C.A.S. con quattro motivi.

Resistono la Fondazione Trigona onlus e l’Assessorato Regionale della Sicilia del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione.

La fondazione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 426 e 447 bis c.p.c., in relazione alla tardiva autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo dell’assessorato regionale, malgrado la tempestiva richiesta formulata dalla parte sin dal primo atto del giudizio.

La chiamata in garanzia dell’Assessorato regionale deve essere qualificata come impropria posto che essa si fonda su un titolo diverso da quello dedotto con il giudizio principale: si assume infatti che la Fondazione C.A.S. sarebbe stata finanziata da tale ente, senza peraltro alcuna precisazione dei termini e dei limiti di tale finanziamento. Ne consegue che non si profila alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi la chiamata del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 106 c.p.c..

Il rilievo proposto non può quindi trovare accoglimento.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla competenza del foro erariale (art. 25 c.p.c., R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 e 7 e D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 244).

Sul punto, questa Corte ha affermato che “Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. “iussu iudicis” per comunanza di causa ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell’art. 106 cod. proc. civ., è inapplicabile la disposizione dell’art. 25 cod. proc. civ., sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a.” (Cass. 16 luglio 2005 n. 15093); peraltro, il giudice di primo grado e cioè la Sezione distaccata di Bagheria è una articolazione dello stesso Tribunale di Palermo presso il quale sarebbe stata radicata la competenza del foro erariale. Si rammenta che i rapporti tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali si pongono in termini di ripartizione d’affari nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, e non di competenza territoriale (Cass. ord. 24 gennaio 2006 n. 1309); ne consegue che, nella specie, non può configurarsi alcuna ipotesi di incompetenza.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione la falsa applicazione degli artt. 15 e 686 c.c., comma 2, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e cioè sulla legittimazione attiva della Fondazione Trigona dal momento che la volontà del de cuius, manifestata nel 1984, era stata superata dalla diversa destinazione conferita gli stessi immobili dallo stesso testatore, con la conseguente revoca della disposizione.

Sul punto, la sentenza impugnata dà conto, con motivazione coerente e adeguata, della assenza dei presupposti di legge per sostenere la revoca, da parte del testatore, della disposizione con la quale aveva istituito il legato a favore della Fondazione C.A.S. Si tratta di una valutazione che attiene al merito della causa, non sindacabile nel presente giudizio di legittimità.

Con il quarto motivo di denuncia la contraddittoria motivazione sul diniego della manleva a carico dell’assessorato regionale, in considerazione di una recente sentenza di questa Corte che aveva riconosciuto l’obbligo dell’Assessorato indicato (Cass. SS.UU. n. 10576/2006).

La censura è generica, perchè si limita a riprodurre la stessa doglianza già sollevata avanti ai giudici dell’appello, senza alcuna indicazione che valga a superare le obiezioni formulate dalla sentenza impugnata, che ha rilevato la mancata precisazione di quale sia il titolo (o convenzione) in virtù del quale la Regione sarebbe obbligata al pagamento dei canoni in contestazione. Nè il riferimento ad un precedente di giurisprudenza che aveva accolto non meglio precisate domande della Fondazione nei confronti dell’Assessorato regionale può valere a superare la valutazione della Corte territoriale.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della Fondazione ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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