Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12282 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2311/2013 R.G. proposto da:

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove

21, presso l’Avvocatura Capitolina, rappresentato e difeso dall’avv.

Sergio Siracusa della medesima Avvocatura giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ospedale Israelitico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Paisiello

33, presso lo studio “Di Tanno e Associati – Studio Legale

Tributario”, rappresentato e difeso dall’avv. Rosamaria Nicastro

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale,

come precisata nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. e nella

lettera del 9 marzo 2017, depositata il 17 marzo 2017;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 21, n. 163/21/11 del 25 ottobre 2011, depositata il 30

novembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– la controversia, per quanto di essa è rimasto rilevate nel giudizio di legittimità, concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI 2001 in relazione ad un immobile dell’ente intimato in (OMISSIS) utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria per il quale l’ente stesso reclamava il riconoscimento dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i);

– l’Ospedale israelitico ha notificato controricorso per ribadire le proprie posizioni difensive, svolgendo con il medesimo atto ricorso incidentale con due motivi;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista la memoria depositata dalla parte controricorrente e ricorrente incidentale, con il ministero di nuovo difensore, e la documentazione giurisprudenziale alla stessa allegata, memoria nella quale la parte ribadisce le argomentazioni a sostengo della propria posizione difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che

– con l’unico motivo del ricorso principale, l’ente locale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), affermando che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto applicabile nella specie l’esenzione disposta dalla norma richiamata pur non ricorrendone le condizioni, in particolare non considerando la natura di norma interpretativa del D.L. n. 223 del 2006, art. 39;

– il motivo è fondato sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Vero è che questa Corte ha affermato che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis (introdotto dalla L. di Conversione n. 248 del 2005), che ha esteso l’esenzione disposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e il D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito nella L. n. 248 del 2006, che ha sostituito il comma 2 bis dell’art. 7 cit., estendendo l’esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo” (Cass. n. 14795 del 2015; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 14530 del 2010).

b) Tuttavia la Corte ha anche ritenuto che in ogni caso: “l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), anche in base all’evoluzione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, conv. dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015);

c) Ad avviso della Corte “l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 14226 del 2015);

d) Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto da parte del giudice circa l’esercizio con modalità “non commerciali” di una determinata attività che secondo la norma potrebbe astrattamente considerarsi esente: questa Corte non ha mancato di evidenziare che “la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 5485 del 2008);

– alla luce delle surricordate argomentazioni risultano assorbiti i due motivi del ricorso incidentale, con i quali l’ente lamenta la mancata valutazione della situazione anche alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39;

– la sentenza impugnata non è in linea con l’orientamento di questa Corte come sopra ricordato: manca un rigoroso (e convincente) accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione, in particolare in ordine alle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività sanitaria e non risulta dato il giusto rilievo all’onere della prova che grava sull’ente che reclama l’esenzione;

– pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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