Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12282 del 15/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6389/2013 proposto da:

O.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EZIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIAN ETTORE

GASSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GENOVESE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSID SPAIN LCA, (OMISSIS), in persona del commissario

liquidatore Prof. Avv. L.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato

LORENZO ALBANESE GINAMMI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.S., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 661/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/12/2011 R.G.N. 922/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO GENOVESE;

udito l’Avvocato LORENZO ALBANESE GINAMMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2000 O.M. convenne in giudizio G. S., la Assid Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, e la Sai Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per ottenere, previa la declaratoria di responsabilità del G., il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 9 maggio 1998.

Per quel che qui rileva, a seguito dell’acquisizione del rapporto redatto dai vigili urbani, dal contenuto dell’interrogatorio del G. e dalle conclusioni del c.t.u. il Tribunale di Messina riconosciuta la concorrente responsabilità dell’ O. e del G. nella causazione del sinistro condannava quest’ultimo, in solido con la Sai s.p.a., al pagamento in favore dell’attore di Euro 9.922,09 a titolo di risarcimento del danno biologico, e di Euro 5.306,84 per danno patrimoniale.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 661 del 29 dicembre 2011. La Corte ha ritenuto che l’incidente per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità del G. in ragione del 75% e di O. in ragione del 25%. Ha quindi rideterminato il credito risarcitorio vantato dall’ O. nei confronti del G. e della Sai Assicurazioni, liquidandolo in Euro 14.883,00 a titolo di danno biologico e di Euro 7759,26 a titolo di danno patrimoniale.

3. Avverso tale decisione, O.M. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi.

3.1 Resiste con controricorso la Assid Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo perla controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta O. che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 2054 c.c., comma 1, in quanto avrebbe prima accertato in concreto la responsabilità del G. e poi avrebbero riconosciuto, comunque, una residua responsabilità del ricorrente pur in assenza di prove di un concorso di colpa.

Il motivo è infondato.

E’ principio di questa Corte che la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. n. 8409/2011). Ed in linea con tale principio si muove la decisione della Corte d’Appello che ha prima accertato la responsabilità del G. dalla sua confessione e dal verbale dei vigili urbani e poi ha valutato la posizione del ricorrente, che non avendo fornito la prova liberatoria ex art. 2054 c.c., comma 1, ha ricavato la responsabilità dello stesso da elementi concreti. Ha, infatti, ritenuto che: a) non fosse stato accertato che la manovra del G. sia stata così improvvisa e repentina da escludere qualunque materiale possibilità per il ricorrente di evitare l’urto;

b) che l’entità dei danni al mezzo dell’ O., comprovanti la violenza dell’impatto, costituisce indizio di velocità inadeguata per la presenza dell’incrocio ed in contrasto con l’obbligo di massima prudenza che incombe su tutti i conducenti che si approssimano a un crocevia che impone l’uso di altissimo grado di attenzione e cautele (…).

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2056, dell’art. 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha errato perchè non ha quantificato in modo corretto le lesioni del ricorrente, i postumi e conseguentemente l’incidenza degli stessi sulla capacità lavorativa. Ha anche errato laddove ha ritenuto l’incidenza causale del mancato utilizzo del casco nel processo causativo dell’evento dannoso.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello non è inficiata da nessuno dei vizi lamentati dal ricorrente. Infatti, con motivazione logica e congrua il giudice del merito ha spiegato in modo analitico la liquidazione dei danni che ha effettuato. Anche per quanto riguarda il riconoscimento dell’incidenza causale del mancato uso del casco protettivo è corretta la valutazione effettuata in quanto il mancato uso del casco incide sulla causalità materiale del fatto dannoso e come tale è stata valutata dal giudice del merito.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2056 e 2059 c.c., dell’art. 32 Cost., nonchè della L. n. 57 del 2001, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è articolato in tre censure con cui l’ O. si duole dell’ erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello, della L. n. 57 del 2001, art. 5, quale parametro di risarcimento del danno biologico. Si lamenta altresì dell’erronea esclusione del risarcimento del danno morale e dell’irrisoria liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità specifica lavorativa, liquidato senza alcuno specifico parametro di riferimento.

Il motivo è fondato limitatamente alle prime due censure.

Le tabelle mediche di cui alla L. n. 57 del 2002, riguardano le c.d.

lesioni per micropermanenti e sono state approvate con D.M. 3 luglio 2003, in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e senza effetto retroattivo.

Nel caso di specie, la valutazione dell’invalidità è stata attribuita in misura pari all’11% (pag. 14 sentenza) e il sinistro risale all’anno 2008. Ha quindi errato la Corte d’appello sia perchè ha applicato retroattivamente della L. n. 57 del 2002, art. 5, sia perchè il danno accertato era superiore alla misura del 9% che rappresenta il limite massimo per l’applicazione della legge.

Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata liquidazione del danno morale – premesso che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, di tal chè il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico ecc), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Sez. Un. n. 26973 e 26974 del 2008) – si osserva che è compito del giudice quello di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto ricorso alle suindicate tabelle ministeriali (peraltro, ripetesi, riferite alle micro permanenti), che non esprimono la struttura complessa del danno non patrimoniale; in tal modo si sono sottratti a loro compito di procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Per quanto riguarda la terza censura relativa alla capacità lavorativa specifica la Corte d’appello con motivazione congrua e scevra da vizi logico giuridici ha affermato che non è stata fornita la prova in ordine alla ricorrenza di tale circostanza ed alla riconducibilità del sinistro per cui è causa.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta che la corte d’appello pur accogliendo parzialmente l’appello del ricorrente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali compensate nella misura di un terzo e liquidate nella restante parte dell’importo di Euro 2350 oltre Iva e c.p.a. e spese generali.

Il motivo è assorbito dal parziale accoglimento del precedente.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il terzo come in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, perchè provveda alla liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

PQM

la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il terzo come in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA