Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12282 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10908-2016 proposto da:
OTTICA S. SNC DI S.R. & C., elettivamente
domiciliata in ROMA, V.F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato
VALERIA D’ILIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1287/2015 della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO
SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.
Fatto
RILEVATO
che:
La società Ottica S. snc di S.R. & C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 1287/15, depositata il 24 novembre 2015.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La società contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio deducendo di aver formulato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e ha depositato copia del modello di versamento relativo alla prima rata quantificata dalla stessa Agenzia.
Con memoria datata 22 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate, dato atto che la Direzione provinciale di Chieti ha comunicato che la contribuente aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione dell’istanza, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla luce della documentazione prodotta e dell’istanza formulata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021