Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12282 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 09/05/2019), n.12282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23495-2(117 proposto da:

C.R., S.D., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA DE CESARIS;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 25,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SAVA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati UMBERTO CALZOLARI, CARLO PICCOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1503/2015 della CORTE, D’APPELLO di FIRENZE

depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

PREMESSO

che:

Con ricorso notificato in data 11-10-2017 C.R. e S.D. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 1503/2015 del 9-4/31-8-2015, con cui la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Grossetto, li aveva condannati in solido, quali eredi legittimi di S.D., al pagamento in favore di C.G. della somma di Euro 38.708,44, oltre interessi e spese di lite, a titolo di restituzione di somme concesse da C.G. a S.D. in esecuzione di un contratto di c.d. mutuo di scopo tra gli stessi intercorso.

C.G. resiste con controricorso

Diritto

RILEVATO

che:

Con primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 140 c.p.c., sostengono che la Corte di Appello, pur dando atto della mancata costituzione di essi ricorrenti quali appellati nel giudizio di secondo grado, nulla abbia osservato sulla regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell’atto di gravame; notifica invece non ritualmente perfezionatasi, in quanto non vi era prova dell’invio e della ricezione della ricezione della racc. ex art. 140 c.p.c. al corretto indirizzo di residenza dei destinatari (notifica avvenuta in (OMISSIS), quando gli appellati risiedono in (OMISSIS)).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere ritenuto la Corte provata la qualità di eredi in base alla produzione di documenti avvenuta in appello; documenti erroneamente ritenuti indispensabili dalla Corte, nonostante gli stessi potessero essere già prodotti in primo grado.

I ricorrenti sostengono, inoltre, la tempestività – ex art. 327 c.p.c., comma 2 – del ricorso per Cassazione (notificato in data 11-10-2017, e quindi proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1; sentenza impugnata del 9-4/31-8-2015), non avendo avuto essi conoscenza del processo per la detta irregolarità della notifica dell’atto di appello; al riguardo evidenziano di avere avuto conoscenza del processo e della sentenza della Corte d’Appello solo in data 3-10-2016, quando avevano ricevuto la comunicazione con cui la controparte chiedeva il pagamento delle spettanze.

Il ricorso è inammissibile.

Come già statuito da questa S.C., invero, “la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l’onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio” (Cass. 8593/2018; conf. 24763/2013).

Nel caso di specie gli stessi ricorrenti hanno ammesso di avere avuto conoscenza della sentenza della Corte d’Appello in data 3-10-2016 in occasione di istanza con cui la controparte aveva richiesto le spettanze relative al giudizio in questione, e quindi attraverso un’attività svolta in relazione al processo e con effetti rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass. 15626/2018); siffatta comunicazione della sentenza è pertanto, alla stregua del su riportato) principio giurisprudenziale, idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, non rispettato dal ricorrente (ricorso per Cassazione notificato in data 11-10-2017; data di conoscenza della sentenza impugnata 3-10-2016). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA