Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12281 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20555-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE,

LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

A.M., A.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OVIDI, 32, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ZAZZERA,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1322/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza che aveva accolto le opposizioni svolte da A.M. e A.M. avverso avvisi di addebito relativi a contributi a percentuale cd accessori da versare alla gestione commercianti e su cui pendeva impugnazione dell’accertamento davanti al competente giudice tributario.

La Corte d’appello sosteneva che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, impedisse l’iscrizione a ruolo del credito previdenziale fino a quando non vi fosse un provvedimento esecutivo del giudice tributario sull’accertamento; e che la stessa disposizione andasse interpretata nel senso che l’accertamento non fosse solo quello eseguito dall’ente previdenziale ma anche quello operato dall’Agenzia delle Entrate. Sosteneva inoltre che la richiesta di un titolo giudiziale (la condanna al pagamento) non poteva avere ingresso senza una domanda riconvenzionale dell’INPS come aveva già affermato il primo giudice.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo al quale hanno resistito A.M. e A.M. con controricorso.

E’ stata comunicate alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. – con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce che violazione del D.Lgs. n. 46 dal 1999, art. 24, comma 3, dal momento che, stante la decadenza dell’ente dal diritto di iscrivere a ruolo i contributi, la Corte avrebbe dovuto accertare ugualmente nel merito il diritto dell’INPS a ricevere i contributi; nè allo scopo sarebbe stata necessaria una domanda riconvenzionale perchè la relativa richiesta era già contenuta nella domanda principale, sebbene in misura ridotta, limitata alla fondatezza del diritto di credito azionato, con esclusione di tutti gli altri diritti connessi all’iscrizione a ruolo. D’altra parte la domanda riconvenzionale non poteva essere proposta dall’INPS che è attore sostanziale.

2. – Il ricorso risulta fondato dal momento che sebbene l’Inps non potesse emettere l’avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia l’illegittimità dell’avviso di addebito non impediva l’accertamento nel merito della pretesa contributiva e senza che occorresse alcuna domanda riconvenzionale.

3. – In tal senso è la consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha reiteratamente affermato che (v. da ultimo Se5z, 6 – L, Ordinana 12025 del 07/05/2019) in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. Ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, come nel caso in esame il giudice deve comunque pronunciare nel merito della pronuncia, salvo il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per l’ipotesi in cui nel processo pregiudiziale fosse intervenuta una pronuncia sottoposta ad impugnazione ed il giudice motivi sul perchè non intenda poggiarsi sull’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione pregiudicante (Cass. n. 29450/2018; n. 26251/2017; n. 13823/ 2016; n. 17473/2015; n. 6207/2014; n. 25536/2013).

La questione è stata affrontata di recente anche dall’ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 la quale ha ribadito che “L’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall’iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'”an” e nel “quantum”, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”.

4. La sentenza impugnata non si è attenuta ai richiamati principi sicchè il ricorso deve essere accolto; la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata al giudice indicato nel dispositivo il quale si atterrà ai principi sopra indicati, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità;

5. don considerazione dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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