Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12281 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. III, 19/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. GRFGNN24A01B428V) in proprio e quale legale

rappresentante della TEATRO DEI SATIRI s.r.l., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. 72, presso lo studio

dell’avv. Piccolo Antonio, che lo rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DELLA SS.MA ASSUNTA detto di TATA GIOVANNI ed annessa Opera

Pia De Angelis, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Tacito n. 39, presso lo studio dell’avv.

Favino Giulio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4433/05 in data

18 ottobre 2005, pubblicata il 5 gennaio 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Antonio Piccolo;

udito l’avv. Giulio Favino;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. FUZIO Riccardo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16 luglio 2003 e notificato il 3 ottobre 2003, il sig. G.G., sia in proprio che quale legale rappresentante della s.r.l., “Teatro dei Satiri” impugnava avanti alla Corte d’Appello di Roma la sentenza dell’11 febbraio 2003 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Fondazione Istituto della SS. Assunta detto di Tata Giovanni ed annessa Opera Pia De Angelis, aveva dichiarato risolto per inadempimento suo e della società rappresentata tre contratti locatizi, di cui uno intercorso con la s.r.l. “Teatro dei Satiri” ed altri due intercorsi con il sig. G. in proprio, riguardanti la locazione del complesso dei locali ed accessori dello stabile sito in (OMISSIS), via di (OMISSIS), nonchè il locale terreno sito al civico (OMISSIS), e gli altri due la locazione di due distinti locali pure ubicati in via di (OMISSIS), uno al civico (OMISSIS) ed un altro al civico (OMISSIS).

La sentenza impugnata aveva accertato che almeno il canone locativo del mese di settembre 2000 era stato pagato dagli odierni appellanti per tutti e tre gli immobili locati in epoca successiva alla data di notifica della citazione di primo grado.

Con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da G.G. (in proprio e nella qualità), ritenuto che fosse pacifico l’inadempimento dei conduttori e che la domanda riconvenzionale proposta dai conduttori, di risarcimento per la mancata disponibilità dei locali, fosse inammissibile.

Propone ricorso per cassazione G.G., sia in proprio che quale legale rappresentante della s.r.l. “Teatro dei Satiri” con unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la Fondazione Istituto della SS. Assunta detto di Tata Giovanni ed annessa Opera Pia De Angelis.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 184, 420, 421, 437 c.p.c. e degli artt. 1453, 1456, 1460, 1575, 1584 e 1587 c.c., poichè la Corte d’Appello aveva ritenuto che la parte conduttrice avrebbe riconosciuto l’inadempimento per il mancato pagamento dei canoni dovuti; si deduce inoltre il difetto di motivazione in quanto l’inadempimento avrebbe riguardato la quota di un solo canone per L. 2.636.680, mentre il canone mensile complessivo ammontava a circa lire 6 milioni; si censura infine l’erroneo rigetto della domanda riconvenzionale proposta con l’atto di costituzione.

Si deve in primo luogo rilevare che in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 28 giugno 2006 n. 14974). La sentenza impugnata, nel dare atto della consistenza della morosità che andava ben oltre l’importo di lire 2.638.860 ammesso da parte del conduttore, ha ricordato che tutti e tre i contratti di locazione contenevano clausole risolutive espresse, con la conseguente risoluzione di diritto dei contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c.: si tratta di motivazione che supera ogni censura di qualche rilevo nel presente giudizio di legittimità.

Quanto alla questione della domanda riconvenzionale, la Corte d’Appello ha rilevato che la parte conduttrice appellante non ha depositato copia della comparsa di costituzione in primo grado, contenete la richiesta di fissazione di nuova udienza per la trattazione della riconvenzionale, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., comma 1; nel ricorso si trascrive la parte della comparsa di costituzione di cui era stato omesso il deposito, nella quale si chiede al giudice “di voler fissare udienza per la trattazione”. In realtà, dall’esame degli atti, ammissibile in virtù della natura processuale della censura proposta, risulta che l’inammissibilità fu pronunziata dal giudice di primo grado in relazione a nuova domanda riconvenzionale, rispetto alla originaria (formulata nella memoria difensiva 13 ottobre 2000, avente ad oggetto la pronunzia di riconoscimento che i canoni di locazione non erano dovuti a seguito di ritardi nella esecuzione di lavori). Con memoria integrativa del 22 maggio 2001 la parte conduttrice chiese invece la restituzione “dei canoni per le mensilità anzidette, corrisposti senza titolo”;

in tale occasione, però, non fu proposta alcuna istanza di fissazione di nuova udienza, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., comma 1.

La pronunzia di inammissibilità della domanda riconvenzionale appare quindi corretta.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA