Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12281 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20335/2013 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale pro tempore MAURO PRINCIPE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., F.D., D.A., F.

A., PM 3 SRL;

– intimati –

Nonchè da:

PM 3 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore M.

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERNANDO PES,

FRANCESCA PES giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), D.S., F.

D., D.A., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 22/02/2013, R.G.N. 453/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;

udito l’Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.S., F.D. e D.A. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, F. A., la s.r.l. P.M. 3 e la s.p.a. HDI Assicurazioni chiedendo che fossero condannati in solido – nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratore – al risarcimento dei danni conseguenti al tragico incidente nel quale aveva perso la vita D.C., figlio e fratello degli attori.

A sostegno della domanda esposero che il camion condotto dal F. si era fermato, con il braccio della gru sollevato, in prossimità di un traliccio dell’alta tensione e che da tale improvvida manovra era partita una scarica elettrica che aveva fulminato la vittima, che viaggiava quale trasportato a bordo del mezzo condotto dal F..

Rimasto contumace il F., si costituirono in giudizio sia la società P.M. 3, proprietaria del mezzo, che la società di assicurazione HDI; entrambe contestarono l’attribuzione di responsabilità al conducente, mentre la seconda eccepì la non operatività della polizza di assicurazione, chiedendo in via riconvenzionale di essere ammessa a ripetere nei confronti della proprietaria le somme eventualmente poste a suo carico a titolo di garanzia assicurativa.

Istruita la causa con prove per interrogatorio e per testi, il Tribunale accolse in parte la domanda e, riconosciuta la responsabilità del conducente F. nella determinazione del sinistro, condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di rivalsa proposta dalla società di assicurazione nei confronti della società proprietaria.

2. La sentenza è stata appellata dalla s.p.a. HDI Assicurazioni e nel giudizio si è costituita la sola società P.M. 3, nella contumacia degli altri.

La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 22 febbraio 2013, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che – dando per pacifico l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione del Tribunale in ordine all’an ed al quantum del risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima – l’unico punto in discussione riguardava la fondatezza o meno dell’azione di regresso promossa dalla società di assicurazione nei confronti di quella proprietaria del mezzo.

Risultava dall’esame della polizza contrattuale che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e), la copertura assicurativa era esclusa, in relazione ai danni patiti dai terzi trasportati, se il trasporto non era stato effettuato “in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione”. Nella specie, il camion assicurato era dotato di una gru per il sollevamento di cose da collocare nel cassone retrostante ed era abilitato al trasporto di cose per un peso complessivo di kg 24.000;

non risultava dalla carta di circolazione, perciò, che vi fosse un ostacolo a trasportare nel cassone – com’era avvenuto nel caso in esame – una vettura, anche in avaria, nè vi erano specifiche limitazioni in ordine all’altezza massima di quanto trasportato.

Doveva perciò escludersi che il camion fosse stato adibito ad un trasporto vietato dalla carta di circolazione, tanto più che non era stato allegato nè il superamento del peso massimo, nè che la vettura trasportata fuoriuscisse dal cassone, nè sussisteva un divieto a viaggiare “con la gru raccolta dietro la cabina invece che protesa verso il cassone”.

In conclusione, quindi, la polizza assicurativa doveva ritenersi operante nel caso di specie.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso principale la s.p.a. HDI Assicurazioni, con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la s.r.l. P.M. 3 con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 61 C.d.S., comma 1, lett. b).

Rileva la società ricorrente che l’autocarro era adibito al trasporto di materiali edili e non di autovetture, mentre in occasione dell’incidente vi era stata caricata una vettura in modo tale da superare l’altezza consentita. La Corte d’appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il fatto che il carico era troppo alto, in violazione del citato art. 61; il che rendeva evidente che il trasporto era stato effettuato senza rispettare le disposizioni vigenti e che perciò la polizza assicurativa non era operante nella specie. La decisione, limitandosi a valutare che il trasporto fosse avvenuto in modo rispettoso della carta di circolazione, non avrebbe considerato il superamento dell’altezza consentita, risultante dagli atti dell’indagine compiuta in sede penale.

1.1. Il motivo di ricorso in esame, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

1.2. Si osserva, innanzitutto, che esso è formulato secondo una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè fa riferimento ad una serie di atti e documenti del giudizio di merito senza indicare come e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte (v. Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

Oltre a ciò, la Corte rileva che non è chiaro o, almeno, non è chiaramente comprensibile dal tenore del ricorso – se la questione relativa alla presunta violazione dell’art. 61 C.d.S., comma 1, lett. b), sia stata effettivamente posta al giudice di merito; da quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso in esame, infatti, sembra piuttosto che la discussione davanti ai giudici di merito si sia concentrata sul contenuto della carta di circolazione dell’automezzo, allo scopo di accertare se il trasporto di un’auto in avaria potesse ritenersi ammissibile o meno sulla base di quel documento. Il che comporta che l’odierno motivo di ricorso potrebbe avere, magari anche solo in parte, un contenuto di novità rispetto agli argomenti trattati in sede di merito.

1.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la disposizione contrattuale invocata dalla parte ricorrente e richiamata dalla Corte d’appello esclude che la copertura assicurativa possa essere operante, in relazione ai danni subiti dai terzi trasportati, “se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione”. In ordine alla conformità alle prescrizioni della carta di circolazione, vale l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, in sostanza neppure contestato dalla società ricorrente. Quanto, invece, al rispetto delle norme per il trasporto, la disposizione contrattuale non può, all’evidenza, ricomprendere in tale espressione anche la violazione, commessa dal conducente, di regole di comportamento derivanti dal codice della strada.

In altri termini, una cosa è che vi siano, ad esempio, difetti strutturali o di costruzione del mezzo tali da provocare un sinistro, altra cosa è che il fatto dannoso sia stato generato dalla violazione di regole di circolazione o di semplice prudenza. Nel caso di specie, è pacifico che il tragico incidente si verificò a causa di un’indebita sosta in prossimità di un traliccio dell’alta tensione, durante la quale il braccio alzato della gru provocò il mortale arco voltaico; ma è evidente che ciò non attiene alle modalità del trasporto, bensì a colposa violazione di regole di prudenza.

Non va dimenticato, del resto, che il principio secondo cui l’assicurazione per la responsabilità civile conseguente alla circolazione degli autoveicoli si estende ai danni causati ai terzi trasportati – oltre ad essere stato più volte affermato da questa Corte (v. la sentenza 16 marzo 2009, n. 6316, delle Sezioni Unite) –

è conforme anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che l’ha in più occasioni ribadito. La CGUE ha infatti affermato che le direttive dell’Unione ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (v. le sentenze 30 giugno 2005, in causa C-537/03, Candolin, e 19 aprile 2007, in causa C-356/05, Farrel; si vedano, sul punto, le considerazioni svolte dalla Sezione Lavoro di questa Corte con la sentenza 12 settembre 2014, n. 19301).

2. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato.

3. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale il quale, benchè non formulato esplicitamente in termini condizionati, tale è nella sostanza delle prospettate argomentazioni.

A questo esito segue la condanna della società ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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