Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12281 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24075/2006 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CONTI

Claudio, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore V.W.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

lo studio dell’avvocato MARZOLO Riccardo, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 51613/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/11/2005, depositata il

29/11/2005; R.G.N. 44552/2005.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 29.11.2005, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Comune di Roma.

Quest’ultimo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Nella specie, nel ricorso proposto, difetta del tutto l’esposizione, pur sommaria, dei fatti, prescritta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

A tal fine, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato.

Tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione, in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. 31.1.2007 n. 2097; cass. 12.6.2008 n. 15808; Cass. 9.3.2010 n. 5660).

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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