Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12280 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20036-2018 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE

SCUDERI, VANNA STRACCI SRL;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 55/2018, ha rigettato l’appello proposto da G.S. avverso la sentenza che aveva respinto il suo ricorso volto a far accertare l’inesistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti in quanto socio e amministratore di Lux.Net Italia srl. A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che G. partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; e che la stessa difesa dell’appellante sosteneva che egli dirigesse e coordinasse l’attività dell’azienda sia pure nella qualità di amministratore unico. Egli partecipava costantemente in modo rilevante in termini di tempo all’attività operativa aziendale in particolare organizzando e dirigendo il lavoro di tutti i dipendenti e tenendo i rapporti con i clienti della società; cioè era sufficiente ai fini della prova del requisito previsto dalla legge; egli svolgeva la tipica attività di gestione dell’impresa con il lavoro prevalente e personale del socio attraverso le operazioni materiali e le attività tipiche (proprie di chi provvede alla conduzione e gestione dell’impresa). E tale attività non poteva essere ricondotta alla carica sociale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione G.S. in cui deduce un motivo di ricorso al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 208, atteso che l’attività di gestione della società rientra nei poteri degli amministratori ed in quanto tale non costituisce attività lavorativa che si aggiunge a quella dell’amministratore rilevante ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti. L’obbligo assicurativo deriva dalla partecipazione personale al lavoro aziendale e nella fattispecie la Lux.Net Italia srl si occupava di produzione e prestazione per conto di banche, per imprese private in genere ed enti pubblici, di servizi tecnici relativi alla gestione ed al trattamento di documenti in genere, sia di natura cartacea che elettronica; l’attività prevalentemente esercitata era quella di agenzia di affari per la raccolta ed elaborazione dati ipotecari e catastali per conto terzi; e alla sua esecuzione erano addetti 11 dipendenti.

2. Il ricorso è fondato. Com’è noto a seguito dell’emanazione della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 (su cui v. Sezioni Unite sentenza n. 17076/2011 e Corte Cost. sentenza n. 15/2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all’attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata. Rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente necessario per l’iscrizione alla gestione commercianti.

3. – In materia occorre perciò dare applicazione alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale a sua volta ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, con il seguente disposto: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

4. – Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) – che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010 – il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all’altra iscrizione); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

5. – Tale tesi meglio si attaglia all’interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l’attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l’altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012)1 deve, altresì, precisarsi che, stante l’ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’ attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.

6. – Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un’attività di coordinamento e direttiva) è attività diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata.

7. – Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore; e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l’attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l’attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. Invece, l’attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.

8. – Ora venendo al caso in esame la Corte d’appello sostiene, per un verso, che la prova della partecipazione al lavoro operativo risultasse dalle deduzioni del ricorrente il quale, secondo quanto riportato dalla medesima sentenza, aveva invece affermato che “si occupa in qualità di amministratore unico dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della società in concreto occupandosi delle attività di stipulare i contratti, intrattenere rapporti con i clienti, istituti bancari ed enti pubblici, sottoscrivere corrispondenza, atti, dichiarazioni fiscali”.

9. – Dall’altra parte sempre nella testa sentenza si sostiene che quella svolta dall’appellante costituisca la tipica attività di gestione di impresa compiuta con il lavoro prevalente e personale del socio attraverso le operazioni materiali e le attività giuridiche proprio di chi provvede alla conduzione e gestione dell’impresa; in particolare occupandosi del coordinamento e direzione dei dipendenti e della supervisione dell’attività commerciale.

10. – Sulla scorta delle precedenti considerazioni non può dirsi quindi accertato in giudizio che G.S. partecipasse all’attività aziendale (con un’attività operativa) in presenza dei requisiti di continuità e prevalenza come richiesto dalla legge. Non potendo essere considerato rilevante a tal fine quanto attestato nella medesima sentenza impugnata circa il fatto che G. svolgesse le attività tipiche di chi provvede alla conduzione ed alla gestione dell’impresa, dal momento che tali incombenze rientrano nei compiti degli amministratori ai sensi dell’art. 2380 c.c.; e non possono quindi fungere da presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti senza cadere in un errore di sussunzione della fattispecie.

11. – Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederà all’accertamento del requisito necessario ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti tenendo separate le attività operative e quelle di gestione svolte da G., nei termini sopra indicati.

12. – Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

13. – In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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