Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12280 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21755-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

FINGEMI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE

20, presso lo studio dell’avvocato GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS

STUDIO GIANNI ORIGONI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

MARIA BOELLA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 585/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1.1 L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 585/23/2017 del 13.2.2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto congruo il valore (Euro 1/mq.) proposto dalla Fingemi srl in sede di variazione-aggiornamento Docfa del valore catastale attribuibile ad un campo da golf (27 buche per ca. 900.000 mq. complessivi) da essa posseduto in Comune di (OMISSIS) (BS). Cespite a destinazione speciale (D6) fatto oggetto di avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle entrate di Brescia aveva rideterminato il maggior valore, sia del terreno a prato verde (in Euro 5/mq), sia di ogni singola buca (Euro 128.000,00, a fronte di Euro 99.000,00 proposti).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– infondato era il motivo di opposizione proposto dalla società (riprodotto in appello) circa la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, dal momento che si trattava di avviso posto all’esito di procedura partecipata Docfa con sopralluogo e, inoltre, basato non sullo scostamento dagli elementi fattuali e costitutivi del cespite così come indicati dalla proprietà, bensì sulla mera divergenza di valutazione economica di questi stessi elementi;

– per quanto concerneva il valore attribuibile alle buche, si era formato il giudicato interno sulla determinazione unitaria (Euro 110.000,00) operata dal primo giudice;

per quanto concerneva il valore del terreno, la quantificazione operata dalla società doveva ritenersi congrua, perchè basata (con argomento non specificamente contestato dall’amministrazione finanziaria) sia sull’allegato n. 1 alla Circolare 6/12 della Direzione Centrale Agenzia del Territorio che, al punto C1, prescriveva che il valore del lotto non potesse essere inferiore indicativamente al 12% del costo di costruzione della struttura (laddove l’agenzia delle entrate aveva nella specie operato una maggiorazione del 126%), sia su altri elementi di riscontro, quali atti di compravendita di terreni similari nonchè i valori pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Resiste con controricorso Fingemi srl, la quale ha anche formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso al ricorso incidentale, evidenziando come il proprio ricorso per cassazione, ancorchè depositato (per disguido di stampa) senza le pagine n. 6 e 7, fosse stato purtuttavia notificato via PEC in versione completa alla controparte e da quest’ultima depositato in giudizio.

p. 1.2 L’agenzia delle entrate ha inoltre depositato memoria rappresentando l’opportunità della trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Quest’ultima istanza, non meglio argomentata dalla parte, non può trovare accoglimento.

Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380 bis.1 c.p.c., è ammissibile in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533 del 2017 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (Cass. SSUU n. 14437 del 2018, ord.), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (Cass. n. 19115 del 2017); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso principale l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – “omesso esame” circa un fatto decisivo per il giudizio, con specifico riferimento alla asserita mancanza di contestazione, da parte dell’ufficio, dell’applicabilità nella specie dell’allegato 1, punto C1, della menzionata Circolare dell’agenzia del territorio n. 6 del 2012.

Contrariamente a tale assunto, l’ufficio aveva evidenziato le ragioni per cui la Circolare in questione non poteva considerarsi dirimente in un caso, del tutto peculiare, come quello di specie, nel quale il campo da golf a prato verde non poteva ritenersi meramente pertinenziale di una struttura il cui costo di costruzione fosse percentualmente sussumibile a base valutativa di calcolo.

Neppure poteva nella specie applicarsi il valore agrario medio (VAM) quale valore medio di esproprio, dal momento che quest’ultimo – a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 5/80 – andava equiparato al valore venale di mercato; e che, inoltre, al campo da golf non poteva di per sè attribuirsi destinazione agricola, bensì commerciale.

Il tutto trovava conferma nel prezziario, riferito al biennio 1988/89, dell’agenzia delle entrate di Brescia che recava, per un terreno a tappeto verde su superficie scoscesa, appunto il valore accertato dall’ufficio (Euro 5/mq.).

p. 2.2 Con il motivo di ricorso incidentale – dichiaratamente subordinato all’accoglimento del ricorso principale dell’agenzia delle entrate – la società lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato l’adeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento (trascritto per autosufficienza nel ricorso incidentale), nonostante che quest’ultimo recasse, secondo un modello valido indistintamente per tutti gli accertamenti, una mera elencazione delle norme procedurali e dei dati catastali di riferimento, senza spiegare le concrete motivazioni che avevano indotto l’agenzia del territorio ad attribuire al campo da golf (buche e terreno) una rendita catastale diversa da quella proposta.

Nè gli elementi motivazionali mancanti potevano essere dall’ufficio forniti per la prima volta in sede processuale.

p. 2.3 Il motivo di ricorso principale dell’agenzia delle entrate (ricorso notificato in versione completa alla controparte, ed in tale configurazione attingibile agli atti di causa) è inammissibile per almeno tre convergenti ragioni.

In primo luogo esso individua il “fatto decisivo” per il giudizio che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare non già in un evento materiale o storico quale elemento, principale o secondario, della fattispecie impositiva, bensì nel comportamento processuale della stessa parte che invoca il vizio e, precisamente, nell’evento processuale costituito dalla contestazione (ovvero mancata contestazione) di una determinata tesi giuridica avversaria (quella secondo cui la stima del valore del terreno in questione non poteva prescindere dall’allegato n. 1 della menzionata Circolare dell’agenzia del territorio, recante un criterio assai più riduttivo di quello in concreto applicato nell’avviso di accertamento opposto). Si tratta dunque, all’evidenza, di un uso distorto del vizio motivazionale di “omesso esame” – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendosi in proposito più volte affermato che la censura in questione, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, “riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo” (Cass. n. 22397 del 2019 ord; conf. Cass, n. 26305 del 2018 ord. ed altre). L’improprietà del richiamo all’ipotesi dell’omesso esame è d’altra parte resa auto-evidente dallo sviluppo argomentativo del motivo stesso, dal quale si evince nitidamente come l’oggetto della doglianza cada in realtà su un diverso ‘fatto decisivò (questo sì di natura storico-naturalistica) costituito dal valore di mercato attribuibile al terreno in questione. E però, lungi dall’essere stato “omesso”, questo nevralgico profilo fattuale di causa risulta essere stato invece specificamente affrontato e motivatamente deciso dal giudice di merito.

In secondo luogo, proprio perchè finalizzata ad ottenere sostanzialmente una rivisitazione delle conclusioni estimative alle quali è pervenuto il giudice di merito (da qui l’ampio richiamo ai parametri di valutazione che, a dire dell’agenzia delle entrate, si sarebbero alternativamente dovuti applicare al caso di specie) la doglianza mira ad introdurre e suscitare nel presente giudizio di legittimità una valutazione prettamente fattuale auspicabilmente in grado di sostituire quella censurata. Sennonchè, appare fin troppo palese come una tale deduzione, veicolata attraverso il su richiamato uso distorto della censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non possa trovare in alcun modo ingresso nella presente sede, spettando alla cognizione delibativa esclusiva del giudice di merito i cui esiti, ove congruamente motivati, non possono trovare sindacato.

In terzo luogo, la doglianza non risulta neanche del tutto pertinente alla ragione decisoria adottata dal giudice di merito, dal momento che quest’ultimo non ha affatto basato il proprio convincimento di congruità del valore unitario del terreno dichiarato dalla società nell’aggiornamento Docfa con riguardo esclusivo alla suddetta, più volte menzionata, Circolare dell’agenzia del territorio, avendo infatti egli precisato che quest’ultimo elemento costituiva, nell’ambito “di una serie di circostanze” uno dei fattori estimativi da tenere in considerazione; ma non da solo, bensì corroborato e riscontrato da altri convergenti elementi, quali “atti di compravendita di terreni similari nonchè i valori pubblicati nel BURL”. Sotto questo angolo visuale non può neppure dirsi che il motivo di ricorso si faccia in qualche modo carico di argomentare la decisività del “fatto” (quand’anche tale lo si voglia reputare) di cui si lamenta l’omesso esame. Nè tale lacuna censoria del ricorso per cassazione poteva trovare valido rimedio negli scritti difensivi successivi e, segnatamente, nel controricorso al ricorso incidentale depositato dall’Agenzia delle entrate, ed in realtà finalizzato alla sola replica difensiva al ricorso incidentale medesimo, non già a completare ed integrare i motivi ex art. 360 c.p.c., del ricorso introduttivo.

p. 2.4 Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale, in quanto espressamente condizionato (subordinato) all’accoglimento del primo (Fingemi ha chiesto, in via principale, la “conferma” della sentenza della commissione tributaria regionale).

Le spese di lite vanno poste a carico dell’agenzia delle entrate in ragione di soccombenza; non sussistono i presupposti per la richiesta condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;

– condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi, con modalità da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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