Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1228 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1228 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 19399-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FOSSATI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA tv-IA

A

NAZIONa 200, presso lo studio dell’avvocato VICTOR UCKMAR,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATERINA
CORRADO OLIVA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 118/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 27/01/2016;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe con la
quale, in riforma della sentenza impugnata, è stato annullato
l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente
per la ripresa a tassazione di IRPEF e IRAP per l’anno 2007, in
relazione al mancato riconoscimento delle ragioni d’urgenza
che potessero giustificare l’inosservanza del termine dilatorio di
cui all’art.12 c.7 I.n.212/2000, non integrate dall’imminente
scadenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione
accertativa.
La parte intimata ha depositato controricorso, eccependo
preliminarmente l’inammissibilità dei motivi di censura, nonchè
memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il ricorso è ammissibile e l’eccezione sul punto esposta dalla
parte controricorrente è infondata.
Ed invero, l’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha previsto
che le Agenzie fiscali possono avvalersi per la rappresentanza
in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. L’iniziativa
giudiziaria dell’Avvocatura dello Stato, e quindi anche
l’esercizio del diritto d’impugnazione, richiedono il consenso
dell’amministrazione rappresentata il quale rileva
esclusivamente nel rapporto interno, mentre non condiziona la
validità dell’atto processuale, dato che lo

“ius postulandi”

dell’Avvocatura medesima non abbisogna di conferimento di
Ric. 2016 n. 19399 sez. MT – ud. 29-11-2017
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affidato a tre motivi, contro Fossati Vittorio, impugnando la

procura. (Cass. n. 10374/2008, Cass. n. 13156/2014,
Cass.n.7874/2016).
Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la
violazione dell’art.12 c.7 I.n.212/2000, in relazione alla
circostanza che il mancato rispetto del termine dilatorio dipese

correlato alla natura anche penale delle contestazioni, è
manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di
diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,
l’Amministrazione finanziaria, ove alleghi l’imminente scadenza
del termine di decadenza per l’esercizio del potere di
accertamento al fine di contrastare l’eccezione di nullità per
inosservanza dell’art. 12, comma 7, della legge 31 luglio 2000,
n. 212, ha l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del
principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia
dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da
ragioni che hanno impedito il tempestivo ed ordinato
svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimo
giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad
esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di
procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi
eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla
regolare programmazione dell’attività degli uffici, condotte
dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente
sottoposto a verifica” (Cass. 25759/2014).
In particolare, è stato precisato che le specifiche ragioni di
urgenza, riferite al rapporto tributario controverso “non
possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di
decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di
Ric. 2016 n. 19399 sez. MT – ud. 29-11-2017
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dal ritardato invio del pvc da parte della Guardia di Finanza

tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere
dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire
il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale” (Cass.n.
2592/2014). Né può ritenersi che l’Agenzia non risponda del
ritardo con il quale le è stato trasmesso il pvc di verifica da

finanziaria nel suo complesso che deve attivarsi
tempestivamente

per

consentire

il

dispiegarsi

del

contraddittorio procedimentale.”-cfr.Cass.n.7598/2016-.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il motivo di ricorso va
rigettato,

avendo

la

CTR puntualmente escluso la

dimostrazione, incombente sull’Agenzia, delle ragioni concrete
che potessero giustificare l’urgenza di emanare l’atto senza il
rispetto del termine, non potendosi valorizzare l’imminente
scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa, nè il
ritardo nella trasmissione del pvc ascrivibile alla Guardia di
Finanza, essa stessa ramificazione dell’amministrazione fiscale.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’omesso
esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione fra le parti,
in relazione alla circostanza che il ritardo con il quale la
Guardia di finanza aveva inoltrato il pvc era dipeso dalla natura
non fiscale dell’indagine, è inammissibile.
Ed invero, la CTR ha esaminato la questione relativa alla
possibilità di riconoscere o meno le ragioni di urgenza in
relazione alla vicenda concreta ed ha individuato quelle che, a
dire della stessa, avrebbero giustificato la deroga all’art.12 c.7
I.n.212/2000, escludendo che le stesse ricorressero nel caso
concreto.
Il terzo motivo, con il quale si prospetta la nullità della
sentenza in quanto la stessa conterrebbe un capo di decisione
totalmente scollegato dall’oggetto della controversia, è
Ric. 2016 n. 19399 sez. MT – ud. 29-11-2017
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parte degli organi accertatori, atteso che è l’amministrazione

inammissibile per carenza di interesse, risultando la statuizione
riportata al par.8 bis della sentenza impugnata frutto di un
evidente refuso che può essere eliminato con il procedimento
di correzione di errore materiale, non inficiando il contenuto
della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al
pagamento delle spese processuali che liquida in favore del
difensore antistatario della controricorrente che ne ha fatto
richiesta in euro 7000,00 per compensi, oltre spese generali
nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori corr je per
legge.
Così deciso il 29.11.2017 in Roma.
Il PrYdente

Il ricorso va quindi rigettato.

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