Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12279 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14715-2018 proposto da:

RM IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO BORRI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 168 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da RM Impianti srl avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1311/2013 – giudice di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 657/2008 – che aveva rigettato tutte le domande avanzate dall’opponente all’interno di procedimento di accertamento negativo in opposizione a verbale ispettivo nel quale era stato contestato che la Romana Maceri Centro Italia srl (ora RM Impianti srl) aveva utilizzato le prestazioni dei soci della Athena Service srl in violazione del divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960 addebitando alla stessa società la relativa contribuzione previdenziale.

A fondamento della decisione la Corte fiorentina sosteneva che quanto all’eccezione di prescrizione essa fosse rimasta interrotta dal procedimento civile di accertamento negativo nel quale l’INPS, concludendo per il rigetto della domanda, aveva manifestato in giudizio la volontà di far valere il proprio credito. Peraltro secondo la Corte d’appello di Firenze il diritto dell’Inps di adottare l’atto impositivo non era esercitabile nel corso del procedimento per l’accertamento negativo. Sosteneva inoltre che la censura relativa alla compensazione delle somme versate dai soci della presunta intermediaria (Athena Service) dovesse essere fatta valere nel giudizio di accertamento negativo conclusosi con la sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Bologna che aveva rigettato tutte le domande proposte.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RM Impianti srl con due motivi ai quali si è opposto l’INPS con controricorso.

E’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 2943 c.c. per la parte in cui era stata ritenuta l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione dei contributi, laddove invece la semplice richiesta di rigetto della domanda non è atto interruttivo della prescrizione.

1.1. Il primo motivo risulta inammissibile in quanto, a fronte di un giudicato – che copre il dedotto ed il deducibile – costituito dalla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1311/2013, che aveva rigettato tutte le domande proposte dalla RM Impianti srl confermando la violazione del divieto di intermediazione di cui alla L. n. 1369 del 1960 e la debenza della relativa contribuzione previdenziale, nulla è stato dedotto in ricorso, in violazione dei principi di specificità e dell’interesse ad agire, in relazione ai termini dell’eccepita prescrizione estintiva. La ricorrente si è limitata invero ad affermare l’operatività della prescrizione ed a censurare in diritto l’erroneità della pronuncia impugnata, in merito alla ritenuta interruzione della prescrizione, senza però nulla specificare in ordine ai termini della stessa prescrizione (cfr. Cass. n. 21645/2014). Non essendo dato capire quando sarebbe maturata la prescrizione, la preliminare valutazione di inammissibilità del motivo assorbe e rende irrilevante l’errore di diritto censurato col ricorso – dato che in effetti l’interruzione della prescrizione non può conseguire ad una semplice richiesta di rigetto della domanda attorea (Cass. 12058/2014). Ed invero l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che può derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (v. Cass. n. 27006/2007).

2. – Col secondo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla decorrenza della cessione del credito dell’Athena Service alla RM Impianti srl (ex art. 360 c.p.c., n. 5). Il secondo motivo è pure inammissibile dal momento che in caso di ” doppia conforme” non può essere proposto tale tipo di vizio. Peraltro il motivo è anche privo di autosufficienza perchè si limitata a riportare dati cronologici ma non trascrive tutti i precedenti atti ed i documenti della lunga storia giudiziale allo scopo di superare la tesi della Corte d’appello la quale ha affermato che la censura relativa alla compensazione delle somme versate dai soci della presunta intermediaria (Athena Service) andasse fatta valere nel precedente giudizio passato in giudicato.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.

4. – In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5200 di cui Euro 5000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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