Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12279 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. III, 19/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. e B.M., elettivamente domiciliati

in Roma, Via G. Pisanelli n. 40, presso lo studio dell’avv.

Scognamiglio Lucia, che li rappresenta e difende unitamente all’avv.

Bruno Biscotto giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SANDER s.r.l. (cod. fiscale (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Secchi

n. 4, presso lo studio degli avv.ti Ottolenghi Enzo e Ugo Limentani,

che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1448/05 in data

24 febbraio 2005, pubblicata l’1 aprile 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Nicola Adragna per delega dell’avv. Bruno Biscotto;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio

che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 15 gennaio 1994 B.G. e B. M., rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario di un immobile in (OMISSIS), convenivano in giudizio la conduttrice Sander s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardato rilascio dell’immobile, pari alla differenza tra il valore locativo dell’immobile ed il canone di locazione effettivamente corrisposto dalla conduttrice dalla scadenza del contratto (31 gennaio 1991) alla riconsegna (avvenuta il 9 dicembre 1991);

chiedevano inoltre la condanna al risarcimento dei danni cagionati all’immobile.

Si costituiva la Sander s.r.l. contestando la pretesa e chiedendo la restituzione del deposito cauzionale.

Con sentenza del 10 ottobre 2000 il Tribunale di Roma in accoglimento della domanda principale, condannava la Sander s.r.l. al pagamento di L. 16 milioni mensili oltre rivalutazione e interessi per la ritardata riconsegna del bene, rigettava la domanda di risarcimento dei danni cagionati all’immobile e condannava gli attori alla restituzione della cauzione per L. 4 milioni, oltre rivalutazione e interessi.

Con sentenza del 1^ aprile 2005 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, liquidava per il ritardo nella riconsegna il minor importo di Euro 23.620,00 oltre gli interessi;

rigettava la domanda di rivalutazione sia sull’importo indicato, che su quello liquidato per restituzione del deposito cauzionale e compensava le spese.

Propongono ricorso per cassazione B.G. e B. M. con tre motivi.

Resiste con controricorso Sander s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè riguardano la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., in relazione agli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione avendo la Corte d’ Appello limitato il risarcimento ad un periodo inferiore a quello richiesto e cioè dalla data in cui la proposta formulata da un nuovo conduttore avrebbe avuto inizio (nella specie, dal 1^ settembre 1991) anzichè dal giorno in cui l’immobile avrebbe dovuto essere lasciato libero (e cioè dal 1^ febbraio 1991).

La Corte d’ Appello, nel limitare la liquidazione al solo periodo in cui l’immobile avrebbe potuto essere locato ad un canone particolarmente vantaggioso, ha precisato che solo in relazione a tale circostanza era accoglibile la richiesta di riconoscimento di un danno superiore al prezzo di mercato, in base alle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali. Si deve quindi rilevare che si tratta di valutazione riguardante il merito della controversia, non censurabile nel presente giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata sul piano della coerenza logica e della corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali.

Il motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., in relazione all’art. 1224 c.c., comma 2, per essere stata negata la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta ai sensi dell’art. 1591 c.c..

In effetti la sentenza impugnata ha erroneamente trattato il tema della rivalutazione monetaria sul danno per il ritardo nella riconsegna del bene locato, facendo riferimento all’art. 1224 c.c., comma 2, che, come è noto, presuppone la condanna al pagamento di una obbligazione di valuta e non già di un’obbligazione risarcitoria e quindi di valore, come nel caso di specie (in tal senso: Cass. 14 febbraio 2006 n. 3183); l’erronea motivazione tuttavia non comporta una diversa soluzione della questione, dal momento che nessuna prova sul punto è stata fornita dalla parte interessata e quindi la parte locatrice non ha assolto all’onere che le incombeva di dimostrare qualsiasi lesione al proprio patrimonio in conseguenza del ritardo, oltre la misura del canone contrattuale (Cass. 23 maggio 2002 n. 7546).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., in riferimento all’art. 1219 c.c.; l’omesso esame di documenti relativi alla costituzione in mora. Gli interessi avrebbero dovuto essere liquidati dalla costituzione in mora e non già dalla domanda, trattandosi di mora ex re.

Il motivo è infondato: questa Corte ha affermato il principio che “la costituzione in mora del conduttore – necessaria (art. 1219 cod. civ.) per gli obblighi risarcitori previsti dall’art. 1591 cod. civ. – si determina, sia nel caso di risoluzione giudiziale del contratto (art. 1458 cod. civ., comma 1), sia nel caso di risoluzione di diritto (artt. 1456 e 1457 cod. civ.), dalla data di proposizione della domanda, e non da quella del suo accoglimento, per il principio secondo il quale la durata del processo non può danneggiare l’attore.” (Cass. 9 luglio 2009 n. 16110).

Con ricorso incidentale si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo e cioè la valutazione del documento contenente l’offerta della Gelco s.r.l. di aderire ad una proposta di locazione al canone di L. 16 milioni al mese.

La censura è generica perchè non indica quali fossero le ragioni di contraddittorietà e insufficienza della motivazione rilevabili dalla sentenza impugnata; al contrario, essa ha dato conto, con motivazione congrua ed adeguata, non sindacabile nel presente giudizio di legittimità, della presenza di molteplici e univoci elementi di conferma della serietà della proposta formulata dalla Gelco s.r.l..

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; in relazione alla reciproca soccombenza deve essere disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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