Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12279 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6016/2012 R.G. proposto da:

Associazione Caritativa Sacro Cuore di Gesù, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e Arciconfraternita della Misericordia

di Viareggio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma Via Cicerone 44, presso l’avv.

Luca Pardini, rappresentate e difese dall’avv. Carlo Andrea

Gemiganni giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Silvio Pellico 36, presso l’avv. Alessandra

Faccia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Esposito Ziello

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 1, n. 453/1/11 del 7 novembre 2011,

depositata il 2 dicembre 2011, notificata il 20 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggior imposta ICI dal 2002 al 2006 dovuta per terreni edificabili posseduti dagli enti religiosi in (OMISSIS): gli atti impositivi, annullati in primo grado, venivano poi ritenuti legittimi in appello “con i limiti alla pretesa tributaria derivanti dalla nota 15 settembre 2008 del Comune di Camaiore”;

Ritenuto che l’ente locale ha notificato controricorso per ribadire le proprie posizioni difensive;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista l’istanza depositata l’11 aprile 2017 con la quale la parte ricorrente – manifestando la propria intenzione di aderire alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016 – dichiara di rinunciare al ricorso con integrale compensazione delle spese di lite;

Considerato che l’istanza è stata notificata al Comune di Camaiore in data 3 aprile 2017, senza che siano state depositate osservazioni in merito;

Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia e che in relazione alla definizione agevolata della lite appare giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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