Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12279 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16257/2013 proposto da:

ASSOTUBI SPA, (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante F.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ASTORRE MANCINI giusta procura speciale in

calce in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SAIMA AVANDERO SPA;

– intimata –

nonchè da:

SAIMA AVANDERO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ASSOTUBI SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 589/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/02/2013, R.G.N. 1393/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MICHELE AURELI;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 6/2/2013 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Saima Avandero s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano n. 3562 del 2011, ha accolto la domanda originariamente proposta nei confronti della società Assotubi s.p.a., quale cessionaria dell’azienda della società Assotubi s.r.l., di pagamento di somma a titolo di corrispettivo per prestazioni di spedizioniere doganale effettuate tra il 2000 e il 2001 per incarico e nell’interesse della cedente.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito società Assotubi s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi (così riconsiderati i numericamente 8 ivi indicati), illustrati da memoria.

Resiste con controricorso società Saima Avandero s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ complesso motivo (indicato come 1^ e 2^ motivo) la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 94 disp. att. c.p.c., art. 210 c.p.c., art. 2697, 2220 e 2214 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ (indicato come 3^ e 4^) complesso motivo denunzia “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nonchè violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ (indicato come 5^ e 6^) complesso motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ (indicato come 7^) motivo denunzia “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 indicato come 8) motivo denunzia “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “error in procedendo. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo la formulazione della relativa rubrica con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto;

dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v.

in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti, in via principale e incidentale.

I motivi di entrambi i ricorsi risultano infatti formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla “citazione notificata il 24.07.2007”, all’ordine giudiziale “ad Assotubi s.p.a.” di esibizione ex art. 210 c.p.c., del “libro giornale di Assotubi s.r.l. per il periodo dall’11.10.2000 al 31.05.2001”, alla “prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Assotubi s.p.a.”, alla prova testimoniale “richiesta dall’attrice, nonchè la prova contraria”, alla deposizione del teste F., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle “fatture azionate…

iscritte nei libri contabili”, alla “cessione d’azienda”, alle “note di debito emesse da Saiwa Avandero s.p.a.”, alla “comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d’appello… depositato in data 7.9.2012”, alla “prima memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., comma 6, del 1 febbraio 2008 depositata al Tribunale di Milano”, alla “terza memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., comma 6, del 20 marzo 2008″, all'”interrogatorio formale del sig. F.R.”, la ricorrente in via principale; alla “citazione notificata il 6.4.01″, all'”istruttoria documentale e per testi”, alla “sentenza n. 493/2010”, all’atto di citazione della Saima Avandero “nel giudizio R.G. 54514/2007 innanzi allo stesso Tribunale Civile di Milano”, all’ordine di esibizione del “libro giornale” Assotubi s.r.l., all'”interrogatorio formale del legale rappresentante della SPA”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello della Saima, al “bonifico in data 20.5.2011 (doc. 3 fascicolo Saima in appello)” al “verbale d’udienza del 6.12.13”, la ricorrente in via incidentale limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nei rispettivi ricorsi nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108. E già Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi, da un canto, con particolare riferimento al 5^ motivo (indicato come 8^) del ricorso principale, che sostanziandosi la doglianza nel rilievo che la corte di merito ha ritenuto di “contenuto evasivo” la risposta data all’interrogatorio formale risulta invero del tutto carente l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti poste a sostegno della denunziata censura alla decisione assunta con la sentenza impugnata, difettando l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificherebbero la cassazione della sentenza.

Per altro verso, avuto riguardo all’unico motivo della ricorrente incidentale, che al di là della suindicata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’evocata documentazione del bonifico (n. 3 del fascicolo d’appello) non reca invero nemmeno l’indicazione del beneficiario del pagamento e del relativo numero di conto corrente.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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