Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12279 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15621-2016 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22,

presso lo studio dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE TIENGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1870/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.I. ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1870/31/15 del 15/12/2015, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole per redditi non dichiarati 2004.

Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.

In data 21.1.2019 e 8.1.2021 l’agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Ciò per avere la contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, a tal fine provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione medesima.

Con memoria del (OMISSIS) la contribuente ricorrente ha chiesto a sua volta dichiararsi estinto il processo, stante l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata come da documentazione allegata.

Sussistendone tutti i presupposti, come emergenti dalla documentazione in atti (istanza di definizione; dichiarazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto), il processo va dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi, con modalità da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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