Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12279 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 07/06/2011), n.12279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7846/2009 proposto da:

SERFACTORING S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Sig. M.S., SYNDIAL S.P.A. (già

AGRICOLTURA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE) in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante Dott. T.A.M.,

considerate domiciliate “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati BORLONE

Luigi e PAPPALARDO MARISA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGRIFACTORING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO PER

CESSIONE DEI BENI (OMISSIS), in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore Dott. F.D. e del

liquidatore concordatizio dei beni del concordato preventivo di

Agrifactoring S.P.A. Avv. Prof. D.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato PASTORE Franco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PANZARINI GIOVANNI giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4341/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA –

Sezione Terza Civile, emessa il 6/6/2008, depositata il 28/10/2008,

R.G.N. 4361/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato LUIGI BORLONE;

udito l’Avvocato MARISA PAPPALARDO;

udito l’Avvocato ALBERTO BUCOLO (per delega dell’Avv. GIOVANNI

PANZARINI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 28/10/2008 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Agrifactoring s.p.a. in liq., e in riforma della sentenza non definitiva Trib. Roma n. 6043/2004, condannava la società Serfactoring s.p.a. al rimborso in favore della prima dell’importo dei ceduti crediti (vantati per il complessivo ammontare di L. 352.801.044.933) nei confronti della Federconsorzi e non pagati in ragione della sopravvenuta insolvenza di quest’ultima, oltre ad interessi, rigettando la domanda in via riconvenzionale spiegata dalla Serfactoring s.p.a. nonchè le domande di cui a riunito procedimento proposte nei confronti della Agrifactoring s.p.a. in liq. dalle società Enichem s.p.a. e Terni Industrie Chimiche s.p.a.

(ora Syndial s.p.a.), disponendo la rimessione sul ruolo delle cause riunite per la determinazione del quantum come da separata ordinanza, e rinviando per la regolazione delle spese al definitivo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito le società Serfactoring s.p.a. e Syndial s.p.a. (già Terni Industrie Chimiche s.p.a.) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società Agrifactoring s.p.a. in liq., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per essere stato il medesimo proposto avverso sentenza non definitiva fatto oggetto di riserva d’impugnazione.

L’eccezione è fondata.

Emerge per tabulas, ed è incontroverso tra le parti, che l’impugnata sentenza è stata dalle odierne ricorrenti fatta oggetto di riserva di ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c., come dalle medesime indicato nel ricorso laddove espongono di essersi indotte a tuzioristicamente proporlo, pur ben conoscendo “l’annoso dibattito giudiziario che alla fine ha portato alla affermazione del c.d.

principio formalista”.

Orbene, le ricorrenti hanno a tale stregua non osservato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va nell’occasione ribadito, secondo cui è inammissibile l’impugnazione immediata di una sentenza non definitiva tale essendo non solo quella con la quale il giudice, in ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, decida integralmente alcune di esse, e prosegua il procedimento per le altre, senza disporre la separazione dei giudizi e senza provvedere sulle spese, delle quali rinvii la liquidazione all’esito dell’ulteriore corso del giudizio (v. Cass., 27/1/2003, n. 1200; Cass., 27/2/2007, n. 4618. V. altresì, da ultimo, Cass., 4/11/2010, n. 22440), ma anche quella con la quale come nella specie il giudice decida in ordine all’an, disponendo per il prosieguo del giudizio avanti a sè ai fini della determinazione del quantum (v., da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404) di cui la parte si sia riservata l’impugnazione differita ai sensi dell’art. 361 c.p.c., pur non precludendo siffatta declaratoria la possibilità di impugnare nuovamente la medesima sentenza non definitiva unitamente alla sentenza che definisce il giudizio (v. Cass., 22/7/2010, n. 17233;

Cass., 20/10/2003, n. 15643; Cass., 11/6/2003, n. 9387; Cass., 12/4/2002, n. 5282; Cass., 11/8/1999, n. 8606).

Attesa la fondatezza dell’esaminata eccezione pregiudiziale di rito, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 30.200,00, di cui Euro 30.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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