Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12278 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25455-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SCARLATTI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLI

CASAVOLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A.R.;

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, (OMISSIS), EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1319/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 1319/2017, ha confermato la sentenza del tribunale di Lecce che aveva dichiarato non dovuti gli importi di cui alle cartelle ivi indicate già notificate a mezzo posta ad N.A.R. per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo ed oggetto di successive intimazioni di pagamento opposte dalla debitrice.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle

Entrate Riscossione. N.A. è rimasta infimata. L’INPS ha depositato procura. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- preliminarmente deve essere disattesa – data la natura officiosa del giudizio di cassazione e la stessa mancata costituzione della parte l’istanza depositata prima dell’adunanza dall’Avv. Antonietta Coppola con la quale si comunica il decesso dell’Avv. Francesco Caroli Casavola (avvenuto in data (OMISSIS)) e si chiede l’interruzione del giudizio. D’altra parte è noto che nel giudizio di cassazione il decesso del difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva eventualmente, il potere della Corte, in questa sede non sottocitato, ma ritenuto opportuno, considerata la data del decesso e quella dell’adunanza, di rinviare il processo ad altra udienza (o adunanza) disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 2013).

2.- Con l’unico motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 2946 c.c., essendo la sentenza viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è manifestamente infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte già affermato dalle S.U. n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. n. 31352 del 04/12/2018.

3.- E’ stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass. Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c., 4. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

5. Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva e l’INPS depositato soltanto la procura. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento) da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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