Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12278 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1291-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

APICI ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI CIVILI E CITTADINI ANZIANI DI

VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 132, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO GRECO, che lo rappresenta e difende con

procura speciale del Not. Dr. F.F. in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1339/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GRECO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 1339, depositata il 21.01.2013 e non notificata, la Corte suprema di cassazione dichiarava estinto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 su istanza dell’Agenzia delle entrate, il processo concernente l’impugnazione della sentenza n. 42/04/2010 della Commissione tributaria del Lazio avente ad oggetto il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe per le ONLUS della Associazione A.P.I.C.I..

2. La sentenza di appello aveva annullato il provvedimento di cancellazione sostenendo che “la normativa statale non reca alcuna prescrizione che imponga loro (alle ONLUS) la gratuità delle prestazioni rese a terzi… Da quanto sopra si evince che l’Ufficio non ha ragione nel voler ricavare il divieto di una qualsiasi controprestazione a carico del beneficiario dall’esigenza di solidarietà sociale che è alla base della peculiare disciplina in esame, quale condizione ostativa dell’appellante ad essere considerata ONLUS”.

3. A seguito di ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate, con ordinanza interlocutoria n. 26026/2015 la Corte di cassazione, sezione sesta civile tributaria, ha rimesso il ricorso per revocazione alla sezione quinta per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo effetto di svista percettiva le affermazioni contenute nella ordinanza revocanda, che aveva dichiarato l’estinzione del processo basandosi solo sul numero di registro generale del procedimento ivi erroneamente annotato, nonostante l’istanza si riferisse in modo palese ad un procedimento diverso concernente la sentenza n. 53/14/10 della CTR della Toscana.

4. Il ricorso è stato fissato all’odierna udienza. La A.P.I.C.I. Delegazione Provinciale di Viterbo resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Osserva la Corte che la ordinanza di questa Corte n. 1339/2013, si deve intendere revocata per errore percettivo in ragione del contenuto decisorio dell’Ordinanza interlocutoria n. 26026/2013 e si deve quindi passare all’esame dei motivi di ricorso per cassazione proposti avverso la sentenza della CTR.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. D) nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20e art. 20 bis, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene l’Ufficio che il provvedimento di cancellazione era conseguito all’accertamento del fatto che la presenza e la conformità “formale” delle clausole statutarie alla normativa in tema di ONLUS non era stata accompagnata dalla reale osservanza della previsione del divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, poichè la documentazione attestante i criteri di adottati per il rimborso delle spese sostenute dai volontari effettuavano l’attività di trasporto degli anziani era mancante o generica, era inoltre stata riscontrata l’omessa redazione del bilancio e del rendiconto annuale ed altre irregolarità, illustrate nel motivo di ricorso con autosufficienza, di guisa che l’osservanza formale degli obblighi di legge non poteva ritenersi sufficiente ad integrare i presupposti di legge.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), individuato nella circostanza che la Commissione aveva preso in considerazione fatti che non avevano formato oggetto di rilievo.

2.3. Entrambi i motivi sono fondati e vanno accolti.

2.4. In merito al primo motivo va osservato che sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedano espressamente alcuni requisiti formali, (nella specie il reimpiego degli utili o avanzi di gestione a fini di realizzazione degli scopi istituzionali) e che detti requisiti non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (Cass. n. 14371 del 30/06/2011).

La necessaria previsione statutaria, tuttavia non esaurisce le incombenze necessarie al godimento dello status di ONLUS, che presuppone anche il concreto ed effettivo rispetto di quanto stabilito nello statuto, di modo da consentire la verifica della perdurante sussistenza dei presupposti di legge associati alla categoria in esame. Come già questa Corte ha affermato, infatti, “In materia di agevolazioni fiscali, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe ONLUS dell’associazione non riconosciuta, che, avendo omesso la regolare tenuta delle scritture contabili, ha reso impossibile accertare l’utilizzazione degli utili per le finalità previste dallo statuto, l’esercizio dell’attività nei confronti di persone socialmente svantaggiate e la democraticità della gestione.” (Cass. n. 16418 del 05/08/2015).

2.5. Nel caso in esame la CTR non ha fatto applicazione di tali principi e la decisione va sul punto emendata, previo rinvio al merito per il riesame.

2.5. Invero, come esattamente censurato con il secondo motivo, il giudicante ha pretermesso di esaminare le questioni obiettive sulle quali l’accertamento appare fondato (così come delineate, in maniera autosufficiente, dalla parte ricorrente: la non corretta redazione del rendiconto annuale; la conservazione del tutto parziale delle ricevute emesse; il difetto di trattamento paritetico del rapporto associativo), che costituiscono un fatto decisivo e controverso ai fini della soluzione della causa. A fronte di dette questioni, l’insistita analisi fatta dal giudicante della non necessaria la gratuità delle prestazioni erogate dalla ONLUS appare del tutto fuorviante, con conseguente totale elusione del fatto controverso.

3.1. In conclusione, accolto il ricorso per revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 1339/2013, ai sensi dell’art. 402 c.p.c., va deciso l’originario ricorso per cassazione.

3.2. I motivi vanno accolti, la sentenza va cassata e la causa, non potendo essere decisa nel merito, deve essere rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

– accolto il ricorso in revocazione, decide sull’originario ricorso per cassazione e lo accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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