Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12278 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14379-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10754/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 10754 del 1.12.2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso con il quale essa aveva rettificato il classamento catastale proposto, con Docfa, da D.M.M. relativamente ad una unità immobiliare urbana sita in (OMISSIS): passaggio da A2, classe 2, vani 7, rendita 451,90 ad A2, classe 3, vani 8,5, rendita 658,48.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– l’obbligo motivazionale dell’avviso di classamento catastale rispondeva a parametri diversi a seconda che la variazione, rispetto a quanto proposto dal contribuente con procedura Docfa, derivasse dalla mera diversa valutazione economica degli stessi elementi di fatto da questi dedotti, ovvero dalla contestazione e rettifica di questi medesimi elementi; ipotesi, quest’ultima, nella quale l’onere motivazionale doveva ritenersi più rigoroso, secondo quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 5580/15; 17348/14; 17676/14);

– nel caso di specie, si verificava proprio quest’ultima evenienza, dal momento che l’amministrazione finanziaria aveva contestato la consistenza immobiliare proposta dalla contribuente, cioè appunto un elemento di fatto (maggiore consistenza per effetto di un maggior numero di vani), e ciò era avvenuto senza alcuna motivazione concreta e percepibile, dal momento che l’avviso rinviava semplicemente alla normativa di riferimento;

– oltre a ciò, il giudice di primo grado aveva anche rilevato il difetto in sè dell’ampliamento, espressamente disconoscendo l’aggravio di consistenza.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla D.M..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Per avere la commissione tributaria regionale emesso una sentenza sostanzialmente priva di motivazione, quest’ultima da necessariamente intendersi sia nella sua componente “statica” di ricostruzione degli elementi essenziali del processo e della fattispecie sostanziale, sia nella sua componente “dinamica” di ricostruzione del percorso logico – giuridico posto a fondamento della decisione.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa corte di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancante allorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, così da non attingere neppure la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Il che si verifica nell’ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva loro disamina; e nell’ipotesi in cui la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass. n. 13248/20; Cass. n. 3819/20; Cass. n. 9105/17).

Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso di specie la CTR abbia, al contrario, reso una motivazione che, per quanto essenziale e sintetica, individua purtuttavia chiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito.

Ragionamento fondato sull’applicazione al caso concreto dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità (specificamente richiamato) formatosi in materia di motivazione dell’avviso di classamento catastale.

Ed è all’esito dell’applicazione di questa regola di diritto al caso concreto che la CTR ha infine esplicitato il proprio convincimento, nel senso che:

– l’avviso di classamento impugnato si basava sulla divergente individuazione, da parte dell’ufficio, della ‘consistenzà immobiliare proposta dalla contribuente;

– tale consistenza concerneva un elemento di fatto già valutato dal primo giudice, il quale aveva condivisibilmente osservato che nella unità immobiliare urbana considerata non vi era stato, “nessun ampliamento, ma solo una ridistribuzione delle superfici originarie” (sent., parte rievocativa del processo di primo grado);

– in quanto rettificativo di un elemento di fatto, l’avviso di classamento risultava in effetti privo (secondo il richiamato indirizzo) di adeguata motivazione, perchè esso si limitava ad indicare una classe superiore ed un maggior numero di vani (elemento già ritenuto insufficiente dal primo giudice) facendo per il resto mero richiamo alla astratta normativa di riferimento.

Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridica nel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge sotto il profilo della erronea affermazione della CTR circa il difetto di motivazione dell’avviso di classamento impugnato.

Ciò perchè, fermo restando il maggior onere motivazionale a carico dell’ufficio nell’ipotesi di variazione di elementi fattuali, nel caso di specie non si trattava di disconoscimento degli elementi di fatto proposti dalla D.M., posto che il riclassamento aveva avuto riguardo alla maggiorazione di classe (passata da 2 a 3, pur risultando legittima anche la 4, come da immobili similari posti sulla medesima via) ed al calcolo, puramente matematico e consequenziale, della rendita applicabile.

Quanto alla consistenza proposta dal contribuente (n. vani 7), l’ufficio non l’aveva disattesa “ma semplicemente rettificata”, dal momento che la causale “ampliamento” indicata dalla stessa contribuente aveva “effettivamente determinato una differente consistenza riscontrabile, tecnicamente, non più in 7 vani ma in 8,5” (ric. pag.9).

p. 3.2 Il motivo è destituito di fondamento.

L’orientamento di legittimità recepito dalla commissione tributaria regionale ha trovato ulteriori conferme successivamente alla sentenza qui impugnata, e va in questa sede ulteriormente ribadito.

Ciò nel senso che (Cass. n. 31809/18; Cass. n. 12777/18 ed altre): “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

Nel caso di specie è pacifico che la proposta Docfa della D.M. non sia stata accolta dall’amministrazione finanziaria non già all’esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l’immobile così come descritti dalla stessa proponente, bensì all’esito del mutamento – cioè della diversa considerazione – di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell’unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.

Sul punto specifico il giudice di appello ha dichiarato espressamente di aver recepito quanto già osservato dal giudice provinciale il quale, tra il resto, aveva invece affermato la correttezza della consistenza indicata dalla contribuente, posto che “il raffronto fra la situazione preesistente e l’attuale permette di evincere in maniera agevole e chiara che in realtà non c’è stato nessun ampliamento e che si è trattato in effetti di lavori semplicemente interni che, mercè la realizzazione di nuove tramezzature ed una diversa distribuzione degli ambienti, ha permesso di ricavare, ad esempio, un secondo bagno; appunto per tale motivo l’ufficio avrebbe avuto l’onere di spiegare e motivare perchè la rendita precedente non era da ritenere congrua pur non essendo affatto mutata la superficie” (sentenza CTP Napoli, riportata in ricorso).

E’ dunque evidente – da un lato – come l’incidenza sul classamento del numero e della distribuzione dei vani e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistenza implicasse appunto l’accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell’avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione; e – dall’altro come il passaggio di classe e rendita per effetto della maggiorazione del numero dei vani da 7 ad 8,5 comportasse non già una mera ed insignificante ‘rettificà, come vorrebbe la ricorrente, ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale.

Va d’altra parte considerato – non ultimo – come il ricorso per cassazione neppure censuri l’affermazione della CTR secondo cui erronea, perchè non rispondente alla realtà fattuale, sarebbe la riclassificazione operata dall’ufficio in ragione del solo numero dei vani e della tipologia media delle unità immobiliari esistenti sulla via di ubicazione (affermazione recepita per relationem dal primo giudice).

Il che introduce un elemento che rende tale ricorso addirittura inammissibile, là dove non mira ad inficiare quella che, secondo il ragionamento esplicitato dalla CTR, costituisce un’autonoma ed assorbente ragione decisoria, di per sè sufficiente a sorreggere il convincimento di illegittimità dell’avviso anche indipendentemente dal suo tenore motivazionale.

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi, con modalità da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA