Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12277 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. III, 19/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pacuvio

n. 34, presso lo studio dell’avv. Romanelli Guido, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avv. Giovanni Maria Barcati giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.U., elettivamente domiciliato in Roma, Via Psubio n. 2,

presso lo studio dell’avv. MERLINI Marco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Giuseppe Autiere, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Venezia n. 2166/04 in

data 26 aprile 2004, pubblicata il 29 dicembre 2004.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Guido Romanelli;

udito l’avv. Luigi Merlini, su delega dell’avv. Marco Merlini;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 13 gennaio 1991 M.A., quale locatario in forza di contratto 27 dicembre 1979 di un bene immobile di proprietà di S.S. sito in (OMISSIS), Via (OMISSIS) esponeva che, essendone legittimato, aveva sublocato parte dell’immobile all’ing. F.U. ed agli architetti Z. B. e F.M., con scadenza 31 dicembre 1985; che l’arch. F. era deceduto, mentre l’arch. Z. aveva trasferito altrove la propria attività, per cui lo studio era stato occupato unicamente dall’ing. F., al quale era stata intimata regolare disdetta per il 31 dicembre 1985; che la Panda S.p.a., nuova proprietaria dell’immobile, aveva dato disdetta del contratto di locazione con il M. per il 31 dicembre 1991; che l’ing. F. aveva continuato ad occupare, senza titolo, l’immobile, pur sapendo della scadenza del contratto di locazione principale; che in data 27 dicembre 1991 veniva notificata al Fa. intimazione di sfratto per finita sublocazione, ma nonostante ciò non aveva ancora provveduto al rilascio; che tale comportamento era fonte di grave danno, stanti gli impegni presi dall’ attore con la Panda S.p.a per il rilascio dell’ intero immobile. Chiedeva quindi al Tribunale di Treviso la condanna di F.U. al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 18 giugno 1999 il Tribunale rigettava la domanda attrice e condannava l’attore al rimborso delle spese processuali.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 29 dicembre 2004 rigettava l’appello proposto dal M., che condannava alle spese; riteneva che nella specie il rilascio sarebbe stato fissato al 31 dicembre 1991, ma che non fosse stata data la prova di danni ricollegabili ad un colpevole comportamento del subconduttore F..

Propone ricorso per cassazione M.A., quale erede di M.A., con due motivi.

Resiste con controricorso F.U..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1597 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto l’irrilevanza della disdetta inviata con lettera del 6 dicembre 1982 per la data del 31 dicembre 1985.

Rileva questa Corte che con atto notificato in data 27 dicembre 1991 il conduttore M. intimò al subconduttore F. lo sfratto per finita locazione per la scadenza del 31 dicembre 1991, con la richiesta di convalida per la stessa data: il Pretore convalidò lo sfratto per tale data fissando per il rilascio dell’immobile la data del 30 giugno 1992. Su tale pronunzia si è formato il giudicato, con la conseguente irrilevanza di ogni ulteriore questione posta in relazione alla disdetta del contratto con il F. che sarebbe stata inviata nel 1982 per la data del 31 dicembre 1985.

Il motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1595 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto l’irrilevanza del riferimento all’art. 1595 c.c., poichè la risoluzione del contratto principale aveva necessariamente comportato la risoluzione del contratto di sublocazione con il F..

Il motivo non è pertinente atteso che, come si è sopra rilevato in relazione al primo motivo, la cessazione della sublocazione con il F. risulta stabilita al 31 dicembre 1991 con pronunzia passata in giudicato.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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