Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12277 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 19/11/2015, dep. 15/06/2016), n.12277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17339/2012 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO STARACE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.L.F., D.S.L.F. e L.

M. eredi di D.S.A. e D.S.E., C.C.,

C.S., D.M.A., D.M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1800/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2011, R.G.N. 5736/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.L.F., D.S.A. vedova L. e D.S. E., proprietari dell’appartamento sito in (OMISSIS), primo piano, interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento del piano superiore, di proprietà di Ci.Ma. e condotto in locazione da D.M. B., proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 gennaio 2003, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai predetti nei confronti di D. M.A. e D.M.M., eredi di D.M.B., deceduto nelle more del giudizio, di C.C. e C.S., eredi di Ci.Ma., anche quest’ultimo deceduto in corso di causa, e di A.R., nella qualità di convivente ed erede di D.M.B.. Il Tribunale aveva, inoltre, condannato gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.

Si costituivano D.M.A., D.M.M. e A. R. contestando le pretese avversarie e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del giudizio.

Si costituivano, altresì, C.C. e C. S., contestando il gravame proposto; spiegavano, a loro volta, appello incidentale in relazione alla liquidazione delle spese processuali, a loro avviso incongruamente operata dal Tribunale.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 maggio 2011, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava interamente compensate le spese processuali di primo grado tra gli attori e le convenute D. M.A. e D.M.M., che avevano rinunciato all’eredità del loro genitore, successivamente alla loro evocazione in giudizio nella qualità di eredi del D.M.; condannava A.R., nella qualità di erede di D.M.B., in solidoex art. 2055 c.c., con C.C. e C. S., quali eredi di Ci.Ma. – questi ultimi nei limiti delle rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c. -, a risarcire, agli attori-appellanti, i danni arrecati alle tele adornanti il soffitto interessato dalle infiltrazioni in questione, liquidati nell’importo complessivo di Euro 16.294,41, oltre interessi; condannava C.C. e C.S., quali eredi di Ci.Ma., a sigillare ed a impermeabilizzare la pavimentazione del loro appartamento sito in (OMISSIS), secondo piano; condannava A.R., C.C. e C.S., in solido, in favore degli attori-appellanti, alle spese di entrambi i gradi di giudizio nonchè alle spese di ATP, di CTU e per il preventivo del restauro delle tele danneggiate; compensava per intero tra gli appellanti e D.M.A. e D.M.M. le spese del grado di appello. Avverso la sentenza della Corte di merito, A.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali e, in particolare, degli artt. 331 e 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4”.

Il ricorrente deduce che in primo grado erano state riunite due cause, una introdotta con atto di citazione notificato, in data 18 novembre 1994, esclusivamente a D.M.B., e l’altra iniziata con separato atto di citazione notificato, in data 27 gennaio 1995, anche ad A.R., in qualità di convivente del conduttore D.M.. Alla morte di quest’ultimo, il primo giudizio era stato riassunto con atto notificato, sempre in data 27 gennaio 1995, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del predetto conduttore e, nello stesso procedimento, A.R. era rimasto contumace, pur se tale contumacia non era stata dichiarata dal giudice. Sulla base di tali circostanze il ricorrente odierno assume che l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato a lui, quale erede, personalmente e non presso il procuratore costituito e, conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la non integrità del contraddittorio; pertanto la sentenza e il procedimento di secondo grado sarebbero affetti da nullità.

1.1. Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (v. Cass. 18/02/2000, n. 1804;

Cass., sez. un., 17/12/1998, n. 12625; Cass., 8/09/1995, n. 9471), l’erede succede nelle situazioni giuridiche del defunto, che a lui si trasmettono, e ne diviene centro d’imputazione giuridica, restando tuttavia un unico soggetto di diritti, onde comunque è rituale la notificazione a lui di una sola copia dell’atto di citazione e dell’atto d’impugnazione. Il principio è valido quando una persona, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un’altra parte deceduta nelle more del giudizio, ma è altresì valido, per identità di ratio, quando la persona sia convenuta in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria, perchè unica resta la parte sostanziale chiamata nel processo, essendo quindi irrilevante pure il difetto di una indicazione espressa di tale qualità.

Nel caso in esame risulta dallo stesso ricorso, oltre che dalla sentenza impugnata, testualmente riportata nel predetto atto per l’esposizione dei fatti di causa, che A.R. ha partecipato, costituendosi, al giudizio di secondo grado nè ha allegato che la sua posizione di appellato in proprio e quale erede di D.M. B. abbia al riguardo dato adito a dubbi.

Peraltro una eventuale nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata, sicchè correttamente la Corte di merito ha ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio in quel grado di giudizio (v. sentenza impugnata p. 4).

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., e art. 303 c.p.c., comma 2, e del divieto di mutatio libelli in sede di comparsa conclusionale”.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato, laddove, nell’accogliere il quinto motivo di gravame inerente alla legittimazione dell’ A., ha escluso la novità della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, quale erede, solo in sede di memoria conclusionale in primo grado, non valendo, secondo l’ A., che egli fosse stato evocato in giudizio anche per effetto della notifica dell’atto di riassunzione effettuata collettivamente e impersonalmente ai sensi dell’art. 303 c.p.c.., in quanto alla data di tale notifica egli “era un chiamato successivo ed il possesso dei beni ereditari non gli era stato mai attribuito con l’atto introduttivo”, che comunque, in tale qualità, avrebbe dovuto essere citato in giudizio personalmente e, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare nei confronti di tutti gli eredi, anche impersonalmente.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha correttamente statuito con riferimento alla questione all’esame, in quanto, essendo stato il giudizio di primo grado riassunto, dopo la morte di D.M.B., nei confronti degli eredi di questi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto (v. sentenza impugnata), a seguito della rinuncia all’eredità da parte di D.M.M. e D.M.A., figlie di D.M.B., A. R., figlio della predetta D.M.M., è chiamato a succedere al nonno per rappresentazione e deve, quindi, ritenersi evocato in giudizio con la già richiamata comparsa di riassunzione e destinatario della domanda risarcitoria proposta.

A quanto precede deve aggiungersi che, come già affermato da questa Corte, e tanto va ribadito in questa sede, in tema di successioni legittime, il chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari ha l’onere di redigere l’inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poichè, quando l’eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall’ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all’art. 480 c.c., comma 3, e art. 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l’accettazione dell’eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati e i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l’integrazione dell’ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all’art. 485 c.c.. Nè a diversa conclusione può indurre la previsione, nel primo comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all’apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell’inventario, in quanto l’espressione “devoluzione” deve intendersi come sinonimo di “delazione”, ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell’apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione (Cass. 30/03/2012, n. 5152).

Con riferimento poi alla lamentata omessa condanna di tutti gli eredi del D.M., si evidenzia che la proposta doglianza al riguardo non è fondata, risultando in causa che D.M.A. e M. hanno rinunciato all’eredità nè il ricorrente ha rappresentato in ricorso di aver, nel corso del giudizio, dedotto l’esistenza di ulteriori eredi.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 485 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente, sostiene che la Corte di merito, invocando l’accettazione presunta ex art. 485 c.c. sarebbe incorsa in falsa applicazione di tale norma, ritenendo la convivenza dell’ A. con il nonno idonea a fondare il possesso dei beni ereditari ed evidenziando, a conferma del persistere del possesso dei beni ereditari, la circostanza che anche la notifica della comparsa di riassunzione, indirizzata impersonalmente e collettivamente agli eredi del D.M., sia stata effettuata, presso l’ultimo domicilio di quest’ultimo, all’attuale ricorrente. Inoltre, ad avviso dell’ A., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 495 c.c., emergerebbe altresì anche dalla “nozione di chiamato all’eredità adottata dalla Corte di appello in un’accezione invero dilatata rispetto a quella dettata dalla citata disposizione normativa”, non avendo detta Corte distinto la posizione del chiamato diretto da quella del chiamato successivo o ulteriore.

4. Con il quarto motivo ci si duole di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe indebitamente ricercato d’ufficio gli elementi di cui all’art. 485 c.c., laddove l’onere probatorio in relazione al possesso dei beni ereditari incombe su chi deduce tale possesso ai fini della configurabilità della cd. accettazione presunta ed evidenzia che la relata di notifica del primo atto di citazione, da cui risulta che lo stesso A. si è qualificato convivente del nonno, risale ad un momento in cui la successione non era ancora aperta e che dalla relata di notifica della comparsa di riassunzione non potrebbe desumersi una situazione di possesso.

5. Con il quinto motivo, deducendo “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, il ricorrente lamenta che la Corte ha desunto il possesso dei beni ereditari unicamente dalle risultanze delle celate di notifica dell’atto di citazione e del successivo atto di riassunzione, omettendo ogni passaggio motivazionale e ogni verifica in relazione alla consapevolezza dell’ A. dell’esistenza di beni ereditari e dei poteri da lui esercitabili su detti beni; assume inoltre il ricorrente che ogni rapporto di fatto con l’appartamento già condotto in locazione dal D.M. sarebbe “imputabile unicamente alle Sig.re D.M.; su delega delle quali l’avv. Di Monda avrebbe proceduto alla sua restituzione, e che il ragionamento seguito della Corte di appello sarebbe avulso dalle evidenze istruttorie, anche con riferimento al convincimento della medesima Corte in ordine alla convivenza dell’ A. con il nonno.

6. I motivi terzo, quarto e quinto – i quali, essendo strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente -, sono inammissibili.

Si osserva che essi si riferiscono in sostanza ad accertamenti di fatto rimessi al Giudice del merito che al riguardo ha pure fornito adeguata e congrua motivazione, e si richiama, ancora una volta, con riferimento a quanto lamentato in particolare con il terzo motivo, il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 5152 del 2012 e ribadito in questa sede esaminando il secondo motivo.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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