Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12277 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11122-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SALID SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORE FRANCESCHINI

61/63, presso lo studio dell’avvocato MARIO BAIOCCHI, rappresentata

e difesa dall’avvocato SEBASTIANO CIVITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 650/04/13 del 29.10.2013, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione di imposta ipotecaria e catastale suppletivamente notificato alla Salid spa con riguardo all’atto 1 luglio 2008 con il quale quest’ultima aveva acquistato un fabbricato uso albergo costituente parte di ramo di azienda.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che:

– fosse infondata la pretesa dell’amministrazione finanziaria di calcolare le imposte ipotecaria e catastale sul valore lordo dell’immobile invece che sul suo valore netto, così come risultante dal valore di mercato depurato delle passività aziendali e, in primo luogo, della parte residua di un mutuo su di esso gravante per Euro 15 milioni;

– una diversa soluzione (determinazione della base imponibile al lordo delle passività gravanti sull’immobile aziendale) si ponesse in contrasto, nell’ambito di un trasferimento aziendale unitario, con quanto stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, appunto “al netto delle passivita risultanti dalle scritture contabilì”.

Resiste con controricorso la Salid spa la quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificatole (5 settembre 2014) ben oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata (29 ottobre 2013).

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2, comma 1, e art. 10, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, art. 50, comma 3, art. 51, commi 2 e 4. Per non avere la CTR considerato che il presupposto dell’imposta ipotecaria e catastale consisteva nelle formalità di trascrizione e catastali dell’immobile, indipendentemente dalla sua inclusione in un compendio aziendale, così da divergere dal presupposto dell’imposta di registro. Da ciò derivava l’autonomia dei criteri legali di determinazione della base imponibile i quali, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, dovevano avere riguardo al valore in sè dell’immobile (nella specie non rettificato dall’ufficio) senza detrazione alcuna di passività aziendali.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione altresì del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4). Per non avere la Commissione Tributaria Regionale, una volta (erroneamente) affermato la rilevanza delle passività aziendali, specificato in che cosa tali passività nella specie consistessero e, in particolare, chiarito perchè dal valore di mercato dell’immobile dovesse essere detratto il costo del finanziamento ipotecario (così da azzerare la base imponibile), non risultando l’inerenza di questo finanziamento al bene trasferito.

p. 3. E’ fondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, posto che:

– nel caso di specie il termine per proporre il ricorso per cassazione era di sei mesi ex art. 327 c.p.c. (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), andando a scadere il 29 aprile 2014;

– l’agenzia delle entrate avviò in effetti la procedura notificatoria il 28 aprile 2014 ma il relativo plico raccomandato non fu recapitato al destinatario (il difensore domiciliatario della Salid spa, rag. D.S.G.) perchè cercato ad un indirizzo (in (OMISSIS)) diverso da quello risultante dagli atti di causa (sempre in (OMISSIS));

– a seguito dell’esito negativo della prima notificazione, l’agenzia delle entrate effettuò una seconda notificazione andata a buon fine appunto a quest’ultimo indirizzo, ma ciò avvenne soltanto il (OMISSIS) e, pertanto, ben oltre il suddetto termine semestrale;

– il differimento tra la prima e la seconda notificazione deve ritenersi imputabile alla stessa Agenzia delle entrate notificante, dal momento che dagli atti di causa e, in particolare, dalla stessa sentenza impugnata risultava come il difensore domiciliatario della società contribuente fosse raggiungibile al secondo indirizzo (in (OMISSIS)) e non al primo. Va dunque fatta qui applicazione dell’indirizzo secondo cui (Cass. n. 16040/15 ed altre) “va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte, nonostante la conoscenza o conoscibilità dell’intervenuto trasferimento dello studio (nella specie, risultante dagli atti difensivi e dalla corrispondenza posteriore), non potendosi applicare il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento notificatorio in esito all’insuccesso di un precedente tentativo di notificazione, che postula la non imputabilità a/ richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione”.

Da ultimo, ha ribadito Cass. ord. n. 17577/20 che è ben ammissibile che il notificante di atto processuale, appreso dell’esito negativo della notifica inizialmente esperita, riattivi spontaneamente – per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria – il processo notificatorio, ma ciò alla duplice condizione (qui non rispettata) che l’esito negativo della prima notificazione dipenda da ragioni non imputabili al notificante stesso e che, inoltre, la ripresa dell’iter notificatorio avvenga tempestivamente, cioè senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

pone le spese di lite a carico dell’agenzia delle entrate ricorrente, liquidate in Euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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