Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12276 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16466/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALCORAL SRL, in persona del legale Amm.re Unico pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 30, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO SALUSTRI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 125/02/11, depositata il 17.05.2011 e non notificata, ha riformato la decisione di primo grado e, pronunciando sull’impugnazione dell’avviso di diniego di condono, ha ritenuto valida la definizione dei rilievi di cui al pvc della G. di F. per gli anni di imposta 1999 e 2001 effettuata dalla società Italcoral SRL della L. n. 289 del 2002, ex art. 15.

2. Il giudice di appello, dopo aver rilevato che la contribuente aveva presentato istanza di autotutela relativa alla proposta di recupero a tassazione di alcuni dei rilievi contenuti nel pvc della G. di F., segnatamente quelli concernenti i recuperi sulle accise sull’alcool, sia pure senza esito, e che negli avvisi di accertamento emessi successivamente l’Amministrazione aveva tenuto un comportamento rinunciatario, limitandosi a contestare solo le altre riprese contenute nel medesimo pvc, ha affermato che legittimamente la contribuente aveva chiesto la definizione della L. n. 289 del 2002, ex art. 15, per tutti gli altri rilievi – esclusi, quindi, quelli erroneamente contestati sulle accise – avvalendosi della possibilità di emendare gli errori consentita dalla medesima legge e dalla circolare esplicativa n. 17/E del 2003, e ha concluso per la validità del condono.

3. La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolato su un motivo, al quale la contribuente replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, commi 4 e 6, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi (art. 360c.p.c., comma 1, n. 3), e si sostiene che nell’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato l’istanza di definizione, senza che fosse intervenuto alcun atto formale dall’amministrazione, in merito a un pvc redatto dalla G. di F., viola della L. n. 289 del 2002, art. 15, la sentenza che abbia ritenuto valida l’istanza di definizione proposta dal contribuente senza tener conto di tutti i rilievi contenuti nel pvc, sostanzialmente sindacando la legittimità dei rilievi stessi, poichè la norma anzidetta non lo consente, nè tale condotta ricade nella previsione contenuta nella Circolare n. 17/E del 2003 che fa salva solo la possibilità per il contribuente di emendare eventuali errori di calcolo e di tener conto di successive modifiche eventualmente apportate, con atto formale, dall’Agenzia delle Entrate.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Invero, come ricordato dalla ricorrente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 6 “La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma; (…)”, previsione ribadita nella Circolare n. 17/E del 21.03.2003, deputata a fornire chiarimenti sulla sanatoria fiscale, che fa salva la possibilità per il contribuente di emendare eventuali errori di calcolo e di tener conto di successive modificazioni eventualmente apportate – con atto formale – dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (punto 1.7. Definizione avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione), ipotesi che, nel caso in esame, non ricorrono.

1.4. Innanzi tutto, giova rammentare che le circolari interpretative, tra le quali rientra quella in esame, esprimono unicamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente (Cass. n. 27670 del 11/12/2013, n. 27832 del 12/12/2013) e che l’art.15 cit. non contempla alcuna deroga a quanto ivi previsto: ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto attenersi all’applicazione rigorosa della norma di legge. Ad ogni modo, anche volendo interpretare la norma nei sensi indicati dalla Circolare, va rilevato che la Commissione territoriale comunque non ne ha fatto corretta applicazione, poichè nel caso in esame non si ravvisa un errore di calcolo, atteso che la questione concernente la ricorrenza o meno dei presupposti per alcuni dei rilievi formulati dalla G. di F. si pone come questione di diritto, nè risulta che sia intervenuto un atto formale dell’Amministrazione a ridurre le contestazioni contenute nel pvc oggetto di condono: tale valore non può, difatti, essere riconosciuto all’avviso di accertamento emesso solo in epoca successiva all’istanza di condono e, quindi, anche implicitamente reiettivo della stessa.

2.1. In conclusione il ricorso va accolto e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa con il rigetto dell’originario ricorso.

2.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e le spese delle fasi di giudizio di merito si compensano.

PQM

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese di giudizio delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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