Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12276 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 31/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.S. e T.N., rappr. e dif. dall’avv.

Massimo Pozzi, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Gianluigi

Iannetti, in Roma, via A. Gramsci n. 22, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento Immobiliare Selene s.r.l. in liquidazione, in persona

del curatore, rappr. e dif. dall’avv. Giovanni Colombo e dall’avv.

Francesco Pecora, elett. dom. presso il secondo in Roma, via

Gavinana n. 1, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Lecco 28.7.2010, n. 1414/10 RG,

6686/10 Cron., 1559/10 Rep.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 31 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati A. Picone per i ricorrenti e F. Pecora per il

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

C.S. e T.N. impugnano il decreto Trib. Lecco 28.7.2010 cron. 6686/2010 con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento Immobiliare Selene s.r.l. che aveva negato l’ammissione al passivo del credito degli istanti, vantato quanto ad Euro 659.752,78 al rango di credito sotto condizione o riserva nelle more della definizione del giudizio, già instaurato avanti al giudice ordinario, con cui era stato chiesto il ritrasferimento ad essi di un immobile che la società si era intestata eseguendo un mandato fiduciario.

Ritenne il tribunale che, scioltosi ex lege per la L. Fall., art. 78, il contratto di mandato a seguito del fallimento del mandatario e conservando il mandante il diritto di rivendicare dal fallimento le cose di proprietà già in possesso del fallito per l’esecuzione del contratto, restava pur sempre valido il principio dell’obbligatorietà dell’accertamento di ogni pretesa creditoria nell’apposito procedimento di ammissione al passivo. Tuttavia, tra i crediti da ammettere con riserva, non figurava quello vantato dagli opponenti, trattandosi di un mero credito sub judice; nè in concreto i ricorrenti, anche a voler configurare la insinuazione siccome afferente ad una domanda autonoma e cioè non subordinata all’accoglimento della richiesta di ritrasferimento del bene (prospettato come acquistato e ristrutturato con propri fondi), si erano offerti di provare tale credito mediante il titolo negoziale.

Ed anzi, per i giudici lombardi, con nessuna richiesta istruttoria o produzione documentale era stata avversata la contestazione del curatore in punto di sussistenza e prescrizione del credito, nonchè di configurabilità del mandato, salvo irrilevanti prospetti unilaterali di pagamento.

Il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso il fallimento, che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto alla L. Fall., artt. 45, 55, 72 e 96, laddove il decreto, non riconoscendo la procedibilità della domanda trascritta prima del fallimento e quando la società promittente alienante era in bonis, ha omesso di ammettere al passivo in via condizionata o con riserva i creditori, sul presupposto che un loro credito di restituzione sarebbe sorto per effetto della eventuale reiezione della domanda di intestazione degli immobili.

Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di concomitanti profili. Innanzitutto le pani ricorrenti non hanno delimitato le censure avverso il decreto impugnato specificando il tipo di vizio in cui sarebbe incorso il giudice di merito, operando allora il principio per cui il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 187/2014).

Nè i ricorrenti si sono curati di prospettare la loro pur generica censura avverso tutte le rationes decidendi assunte nel decreto.

Invero, nessuna critica colpisce la parte della pronuncia ove si dà conto della tassatività delle ipotesi di ammissione ai sensi dell’art. 96, comma 2, la disposizione ora prevede che Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli indicati dell’art. 55, u.c.; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Orbene, nessuna di tali circostanze risulta provata o anche solo allegata dai ricorrenti, che si sono limitati ad invocare, nella sostanza, la mera pendenza dell’accertamento di un loro diritto alla retrocessione di un immobile (conseguente all’infedele esecuzione di un contratto di mandato), la possibile reiezione di tale domanda da parte del giudice ordinario e la ipotizzabile affermazione (ancora in quella sede, esterna al concorso) di un loro diritto conseguente e subordinato di credito inerente agli esborsi effettuati verso il mandatario e così recuperati. Su questo secondo punto, il decreto ha efficacemente opposto il difetto assoluto di una prova a supporto del credito stesso e comunque di un titolo negoziale, mentre i ricorrenti – anche in questa sede – hanno omesso di riportare le ragioni che avrebbero giustificato o giustificherebbero simile pretesa.

Può peraltro ed in ogni caso trovare applicazione, nella vicenda, il principio, che qui si ripete, per cui il promittente acquirente, che abbia proposto azione ex art. 2932 c.c., regolarmente trascritta, davanti al giudice ordinario, non può, a seguito del fallimento del promittente venditore, proporre altra domanda di rivendica condizionata all’esito negativo del giudizio proseguito in via ordinaria nei confronti della curatela, atteso che l’ammissione con riserva L. Fall., ex art. 96, riguarda i diritti condizionati e non anche le azioni, non potendo la domanda principale essere subordinata all’esito di una identica domanda proposta in altra sede (Cass. 7297/2015). E ciò è accaduto anche con riguardo al credito vantato verso la pretesa mandante, secondo una domanda che i ricorrenti avrebbero coltivato, eventualmente in via subordinata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese nei confronti dei ricorrenti secondo le regole della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre alla somma a forfait del 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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