Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12275 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/06/2020), n.12275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18831-2019 proposto da:

K.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALER’,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 11718/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 25/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 25 aprile 2019 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da K.C.O. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008,. art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso K.C.O. prospettando due motivi di doglianza ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il difensore, nell’attestare che la copia cartacea depositata del decreto impugnato era conforme all’originale contenuto nel fascicolo telematico, ha precisato che tale provvedimento, depositato il 25 aprile 2019, era stato comunicato alla parte in data 7 maggio 2019;

l’impugnazione in questa sede di legittimità avverso tale decreto doveva essere proposta entro trenta giorni da tale comunicazione, a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13;

il ricorso in esame risulta invece notificato venerdì 7 giugno 2019 all’Avvocatura generale dello Stato e dunque tardivamente rispetto al termine venuto a scadenza il giorno precedente;

ne discende l’inammissibilità del ricorso a motivo della sua tardività;

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 2.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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