Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12275 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29035/2011 R.G. proposto da:

S.M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini 6, presso l’avv. Elio Vitale, rappresentato e difeso

dall’avv. Rosario Raudino giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia Entrate, in persona del Direttore pro tempore; Comune di

Catania, in persona del Sindaco pro tempore; Ministero dell’Economia

e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo), Sez. 31, n. 120/31/11 del 13 gennaio 2011,

depositata il 6 aprile 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– la controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in ordine alla ritenuta IRPEF operata dal Comune di Catania sulla somma spettante allo stesso contribuente a titolo di risarcimento per l’occupazione acquisitiva da parte del citato ente locale di un terreno di proprietà del contribuente, somma rispetto alla quale era eccepita l’intassabilità o in subordine la tassazione della plusvalenza maturata in sede di liquidazione dell’indennità da esproprio: la controversia si è risolta sfavorevolmente per il contribuente e avverso la relativa sentenza quest’ultimo propone ricorso per cassazione con tre motivi;

– l’amministrazione non si è costituita;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente, con la quale, oltre ad una ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso (relativamente alla contestata appartenenza delle aree di cui è causa al “comparto B” e alla pretesa tassabilità della sola plusvalenza), si deducono anche altre questioni estranee alla concreta economia del giudizio (come quella relativa alla emendabilità della dichiarazione, che appare peraltro irrilevante non risultando, nè essendo dimostrato, che la questione sia entrata nei motivi della decisione impugnata o nel ragionamento del giudice di merito) e sollevate per la prima volta (alla luce del principio di autosufficienza, non essendo indicato nel ricorso in quale atto difensivo – e secondo quali termini – l’eccezione sia stata proposta nella fase di merito) nel giudizio di legittimità (come quella relativa al preteso “eccessivo protrarsi dei tempi tra l’inizio della procedura d’acquisizione e la liquidazione dell’indennizzo”, rispetto alla quale peraltro manca qualsiasi prova di una effettiva e concreta imputabilità all’amministrazione del ritardo nel pagamento della plusvalenza, come richiesto dalla giurisprudenza citata nella ricordata memoria).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia”, censura che resta tuttavia contraddetta dalla esposizione successiva dalla quale emerge che in realtà oggetto della critica sarebbe una supposta omessa valutazione di (e omessa pronuncia su) una richiesta istruttoria formulata dal ricorrente in ordine alla appartenenza delle aree oggetto del giudizio al “comparto B”; la censura si palesa inammissibile perchè non coerente con il principio di autosufficienza del ricorso non essendo ivi indicato con quale atto difensivo fosse stata formulata la pretesa istanza istruttoria, nè quale fosse il contenuto specifico di quest’ultima; peraltro emerge dal contesto della sentenza impugnata che in ipotesi, a tutto voler concedere, si tratterebbe di rigetto implicito dell’istanza e non di omessa pronuncia sulla stessa, affermando il giudicante che la documentazione in atti comprovava l’appartenenza delle aree in questione al c.d. “comparto B” (“dalla certificazione del Comune di Catania… risulta che gli immobili in questione ricadevano, sin dall’inizio della procedura espropriativa, in zona omogenea “B” della tabella comparativa tra le zoOne omogenee di decreto e le zone corrispondenti di PRG”);

con il secondo e il terzo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5 e 6, affermando che sulla base di tale norma avrebbe dovuto essere tassata la sola plusvalenza (secondo motivo) ed evidenziando la illegittimità costituzionale di una diversa lettura (terzo motivo);

le censure non sono fondate in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in linea con l’interpretazione offerta da questa Corte (che il Collegio intende confermare), secondo cui: “In tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla percezione di somme a seguito di procedimenti espropriativi, dettato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del comma settimo di detto art. 11, nella parte in cui prevede che la ritenuta del 20 per cento si applichi sull’intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza, atteso che la norma stessa attribuisce al contribuente la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, in base alla quale l’ammontare dell’imposta dovuta è determinato tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali (cfr. Corte cost., ord. n. 395 del 2002)” (Cass. n. 2490 del 2005; Cass. n. 24908 del 2011);

– pertanto, il ricorso deve essere respinto;

– non si deve provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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