Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12275 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/05/2021), n.12275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12490-2014 proposto da:

URIDE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA – AGENZIA DELLE

ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 675/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società U-RIDE srl ricorre sulla base di sei motivi contro la sentenza della CTR del Lazio che, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha ritenuto valida la cartella emessa ai fini delle imposte dirette per l’anno 2002, sul presupposto che il prodromico avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato, a differenza di quanto deduceva il contribuente, che aveva affermato di non essere mai venuto a conoscenza dell’atto impositivo presupposto della cartella stessa.

L’ufficio non ha presentato controricorso e si è limitato a costituirsi ai fini della partecipazione in udienza.

In vista dell’udienza odierna, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza per errata applicazione di legge.

La CTR ha errato a ritenere valida la notifica dell’avviso di accertamento, ed ha erroneamente applicato l’art. 145 c.p.c., atteso che la notifica dell’avviso era stata effettuata ex art. 140 c.p.c., presso L.A., ma senza alcuna indicazione del suo ruolo nella società.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per mancata valutazione della validità della notifica con riferimento al soggetto destinatario della stessa.

La CTR si è soffermata sulla validità della copia dell’atto, senza rilevare che, contrariamente alla legge, sulla notifica mancava l’indicazione sulla qualifica del soggetto destinatario.

Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per mancata individuazione sulla data di effettiva notifica ed omessa motivazione sulla relativa contestazione.

La CTR ha errato nel ritenere valide le date apposte sugli atti oggetto di notifica.

Con il quarto motivo deduce nullità per omessa pronuncia sulla violazione del diritto di difesa.

La CTR non si è pronunciata sulla violazione del diritto di difesa del contribuente che non è venuto a conoscenza dell’atto prodromico alla cartella.

Con il quinto motivo deduce nullità per acquisizione di documentazione solo in grado di appello.

La CTR ha errato nel ritenere valida la produzione della documentazione sulla notifica, effettuata dall’ufficio solo in grado di appello.

Con il sesto motivo deduce inesistenza della notifica della cartella.

La CTR ha errato a non considerare l’inesistenza della notifica della cartella avvenuta tramite servizio postale.

Occorre, innanzi tutto, premettere che nessun parallelismo appare possibile, sulla base delle informazioni in possesso del collegio, con la causa, riguardante lo stesso ricorrente, e decisa da sez. VI-5 n. 26420 del 2017, citata dal ricorrente in memoria. Quella, infatti, si riferisce al vizio di notifica di una cartella (il ricorrente non ha specificato a quale annualità si riferisse) e non dell’atto presupposto come nel caso presente.

Inoltre, per quanto si può dedurre dalla lettura della suddetta sentenza, in mancanza di altri elementi offerti a questo collegio, in quella causa la notifica era avvenuta alla persona giuridica ex art. 140 c.p.c., anzichè con le modalità dell’art. 145 c.p.c.. Nel presente caso, invece, la notifica dell’avviso di accertamento prodromico sarebbe avvenuta alla persona giuridica con le forme dell’art. 145 c.p.c., ma senza indicazione della qualità della persona fisica destinataria, e nei confronti di quest’ultima si sarebbe perfezionata ex art. 140 c.p.c.. Anche sotto il profilo giuridico, oltre che fattuale, quindi, una questione diversa.

I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè attengono tutti al dedotto vizio dell’atto notificato, sono innanzi tutto, inammissibili per difetto di autosufficienza, atteso che dagli atti di causa, il collegio non è in condizione di verificare quanto dedotto dal ricorrente.

La notifica in questione è avvenuta alla persona giuridica secondo la modalità indicata nella seconda parte dell’art. 145 c.p.c., e cioè alla persona fisica rappresentante, atteso che la norma, a seguito della riforma del 2005, recita:

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (c.c. 14, 16, 46), mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Nel caso di specie, la CTR ha rilevato che l’avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta all’indirizzo del legale rappresentante che non ne ha curato il ritiro, e quindi la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.

Il problema del caso di specie è che il ricorrente afferma che non era indicata la qualifica di legale rappresentante della società in capo alla persona fisica destinataria della notifica dell’atto.

Ora, se il contribuente contesta che l’atto non indicava la qualità della persona, era suo onere mettere il collegio nella condizione di verificare le circostanze necessarie per valutare il vizio dedotto, considerando oltre tutto che secondo sez. V, n. 14230 del 2015, l’indicazione della qualità di legale rappresentante deve essere presente nell’atto notificato e non sul plico, e quindi anche la semplice omissione sul plico non sarebbe rilevante.

Nella specie, però, nulla risulta e dagli atti non è possibile ricostruire quanto denunciato.

Le stesse considerazioni valgono anche per il problema della data.

In relazione al secondo motivo, poi, dove il vizio dedotto appare una omessa pronuncia, il ricorrente doveva anche dimostrare di avere dedotto la questione nei gradi precedenti e in che termini. Dalla sentenza si può comprendere che il ricorrente aveva contestato la notifica dell’avviso, ma era suo onere dimostrare specificamente con quali modalità.

Il quarto motivo è ugualmente inammissibile perchè il contribuente doveva dimostrare di avere specificamente dedotto la asserita violazione del diritto di difesa, non affermando genericamente di averlo sostenuto “fin dal ricorso di primo grado”, ma indicando almeno la parte del ricorso, se non le parole, in cui aveva dedotto il vizio; peraltro, il denunciato vizio non appare neppure sussistente perchè la CTR si è, almeno implicitamente, pronunciata su di esso, ritenendo regolare la notifica, ed escludendo quindi qualunque violazione del diritto di difesa sul punto.

Il quinto motivo è infondato.

Lo stesso è interpretabile come dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma la interpretazione fornita dalla CTR è corretta perchè in effetti il D.P.R. n. 546 del 1992, art. 58, consente le produzioni in appello, anche se entro il termine di venti giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie non è noto quando i documenti sono stati depositati, ma il contribuente non eccepisce nulla al riguardo, sollevando solo la questione per cui i documenti non potevano essere prodotti in appello, e questa affermazione non è corretta.

Il sesto motivo è infondato.

Innanzi tutto introduce, non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma più verosimilmente (in mancanza di riferimento specifico alle norme di legge rilevanti) ai sensi dell’errata interpretazione di legge, una questione che non è stata oggetto della sentenza impugnata, in quanto quest’ultima non si occupa della notifica della cartella, ma della notifica dell’avviso di accertamento prodromico. Se, quindi, col motivo il ricorrente intende far valere vizi o di interpretazione della norma sulla notifica della cartella o un vizio di pronuncia della CTR, doveva specificarlo e provarlo, mentre nulla è stato fatto in tal senso.

Certo, astrattamente il vizio di notifica della cartella che viene dedotto (l’inesistenza per essere stata effettuata la notifica con servizio postale) è rilevabile anche d’ufficio, ma il fatto è che la notifica della cartella tramite il servizio postale non solo non è inesistente, ma neppure nulla, essendo, al contrario, pienamente ammessa (sez. V, n. 3254 del 2016).

Il ricorso, quindi, deve essere respinto.

Non avendo l’ufficio svolto alcuna attività difensiva, non vi è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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