Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12275 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 07/06/2011), n.12275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5872/2009 proposto da:

E.P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato

MARTIRE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato OMBREUX Ezio

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING S.p.A. (attuale denominazione della società “LOCAT

SPA” in persona dell’Amministratore Delegatao Dr. L.L., e

per esso del Procuratore Speciale S.A., considerata

domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVASTA Fiore Simonello

e CAPRINO GAETANO, giusta procura delega in atti;

– controricorrente –

contro

RAS ASSICURAZIONI SPA, CATTOLICA ASSICURAZIONE SCARL, C.S.,

FALLIMENTO LAITUR 1 DI MENSI ENZO SAS;

– intimati –

nonchè da:

C.S.A.G. (OMISSIS), SOCIETA’

CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del suo procuratore

Sig. D.P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRIGNANO GIOVANNI

giuste procure speciali a margine del controricorso e ricorso

incidentale (da parte del Sig. C.) ed in calce (da parte di

CATTOLICA);

– ricorrenti incidentali –

contro

E.P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato

MARTIRE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato OMBREUX EZIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

RAS ASSICURAZIONI SPA, LOCAT SPA, FALLIMENTO LAITUR 1 DI MENSI ENZO

SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 09/11/2007, depositata il 17/01/2008;

R.G.N. 423/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO (per delega Avvocato OMBREUX EZIO);

udito l’Avvocato MOSTOCCIO C. (per delega Avvocaato Caprino Gaetano);

udito l’Avvocato MATTICOLI Mario;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.P.C. conveniva in giudizio la Società Cattolica di Assicurazione, la Laitur 1 sas e la Signora M.P. N., in proprio e per i figli minori P.M., D. ed A..

Esponeva che l’autovettura Ferrari Testarossa 512 tg. (OMISSIS), dal medesimo locata dalla Cuneoleasing, in data (OMISSIS) circolava sulla circonvallazione di (OMISSIS), condotta nell’occasione da Po.Ma., allorquando entrava in collisione con l’autopullman Volvo tg. (OMISSIS) concesso in locazione finanziaria dalla Spei Leasing alla Laitur, società poi fallita nelle more del giudizio, condotto da C.S..

Sosteneva che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ad esclusiva colpa del C. per non avere concesso ai P., deceduto nell’incidente, la dovuta precedenza; ovvero in subordine la concorrente responsabilità di quest’ultimo per l’eccessiva velocità.

Si costituivano in giudizio la Società Cattolica e la Laitur sostenendo l’insussistenza di alcuna responsabilità in capo al C.. La sentenza di primo grado riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente della Ferrari, ritenendo che unica causa dell’incidente era da ravvisare nel comportamento di quest’ultimo che procedeva al momento dell’incidente ad una velocità eccessiva.

Per questo motivo, il primo giudice rigettava la domanda proposta nei confronti della proprietaria e del conducente dell’autobus ed accoglieva la domanda dell’ E. nei confronti della moglie del P. (in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale per i figli minori) condannandola al pagamento della somma di Euro 45.408,00 per i danni subiti dalla vettura Ferrari.

La decisione di primo grado era impugnata dalla vedova del P., anche per la figlia ancora minore A., oltre che dai figli nel frattempo divenuti maggiorenni, M. e D..

Con sentenza del 17-1-2008 la Corte di Appello di Torino, dato atto di aver deciso con precedente sentenza definitiva del 24 novembre 2006 l’appello principale della P. e dei figli di lei nei confronti dell’ E. per cui la loro partecipazione al processo era da considerare inammissibile, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’ E., in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la improcedibilità della domanda proposta dall’ E. nei confronti della società fallita Laitur ed inammissibile l’appello proposto nei confronti di C.S..

I giudici di appello ritenevano poi il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella misura del 50%: il conducente della Ferrari responsabile per la alta velocità, il conducente del pullman per non avere dato la precedenza ai veicoli che procedevano sulla strada statale, pur provenendo da una strada privata.

Per questo motivo, i giudici di appello condannavano la società Cattolica di Assicurazione (presso la quale era assicurato il pullman) al pagamento in favore di E.P.C. della somma di Euro 22.704,00,vale a dire la metà del danno complessivo subito dalla Ferrari;

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.P. C. stilizzato re in leasing della Ferrari, con tre motivi.

Si costituivano con controricorso C.S. e la Società Cattolica di Assicurazione proponendo ricorso incidentale.

Si difendeva con controticorso la Unicredit Lesaing s.p.a (attuale denominazione della società Locat s.p.a, già Cuneolesing).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

1. Preliminare è l’esame del ricorso incidentale con il quale il C. e la società Cattolica denunziano la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire l’accertata possibilità per il conducente dell’autobus di avvistare Ferrari al momento dell’immissione nella circolazione e la esclusione ogni rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da L.A..

1.1. Va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate.

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/03/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento ed a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v.

Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). La deduzione di un vizio di motivazione con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (v., da ultimo v. Cass., 7/03/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/04/2005, n. 8718; Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n, 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., 8/08/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

1.2. I giudici di appello hanno dato rilievo risultanze del consulente del P.M. dalle quali emerge che la Ferrari avrebbe potuto essere avvistata dall’autista del pullman, il quale di conseguenza aveva l’obbligo di dare la precedenza nell’immettersi nella circolazione; hanno poi ritenuto ininfluenti le dichiarazioni del L. in quanto egli non era stato trovato sul posto al momento dell’incidente.

1.3. Il ricorrente, lamentando genericamente che il giudice del merito si era discostato dalle risultanze della c.t.u. senza motivazione, non formula alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito. In sostanza richiede una valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, deducendo la rilevanza probatoria di elementi e circostanze che il giudici di appello hanno invece ritenuto non determinanti ai fini della prova del lurco cessante, richiedendo una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità.

Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.

2. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione degli artt. 167, 343 e 347 c.p.c. per avere i giudici di appello ritenuto inammissibile la censura avanzata nell’appello incidentale dall’ E. avverso la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del C..

Ad avviso del ricorrente tale punto della decisione, fondata sul rilievo che la relativa domanda non era stata riportata nelle conclusioni era frutto di errore, perchè egli non aveva mai chiamato in giudizio il C..

2.1. Il motivo è fondato.

I giudici di appello hanno ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione proposto dall’ E. volto a censurare la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal C. nel giudizio di primo grado, ritenendo il motivo sostanzialmente rinunciato, in quanto la richiesta di modifica della sentenza di primo grado sul punto non era stata riproposta nelle conclusioni del giudizio di appello.

2.2. Questa Corte rileva che, indipendentemente dalla circostanza che dalla lettura complessiva delle conclusioni del giudizio di appello si rileva che l’ E. unitamente all’affermazione della concorrente responsabilità dei due veicoli ed alla condanna del proprietario del pullman e dell’assicurazione al risarcimento del danno, aveva chiesto anche la vittoria delle spese del giudizio, la Corte di Appello, comunque, avendo modificato la statuizione di primo grado in punto di responsabilità dell’incidente, con l’affermazione della concorrente responsabilità del C. e del P., avrebbe dovuto autonomamente provvedere – all’intero nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, corrispondente alla diversa statuizione sulla responsabilità.

Di conseguenza la sentenza sul punto deve essere cassata e potendo questa Corte decidere nel merito, compensa le spese del giudizio di primo grado fra E.P.C. e C.S. in considerazione della riconosciuta concorrente responsabilità nell’incidente.

3. Come secondo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il motivo dell’appello incidentale con cui l’ E. aveva chiesto la riforma della decisione sul quantum del risarcimento liquidato.

3.1. Tale motivo è infondato.

I giudici di appello hanno ritenuto inammissibile l’appello incidentale dell’ E. relativo all’entità del risarcimento in quanto privo di specificità. Si rileva che dalla lettura dell’atto di appello, come riportato dall’ E. nel ricorso, il motivo di appello sull’entità del danno non rispetta, come affermato dalla Corte di Appello, il requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., in quanto propone una generica contestazione dell’articolata motivazione della sentenza impugnata in ordine all’entità del danno subito dalla Ferrari, riportandosi genericamente alla difese di primo grado ed alla risultanze della c.t.u..

4.Come terzo motivo l’ E. denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 350 c.p.c. in quanto la Corte di Appello aveva omesso di motivare su mancato accoglimento richiesta di rinnovo della c.t.u..

4.1. Tale motivo è assorbito dal rigetto del secondo motivo.

In considerazione del limitato accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta l’appello incidentale ;accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa fra E.P.C. e C.S. le spese del giudizio di primo grado. Rigetta nel resto. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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