Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12274 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17901/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALCORAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE OPITA OPPIO 65 SCALA C,

presso lo studio dell’avvocato CARLO GARGIULO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2009 della COMM. TRIB. REG. di del LAZIO,

depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GARGIULO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 133/38/09, depositata il 28.05.2009 e non notificata, ha confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Italcoral SRL per IRPEG ed IRAP relative all’anno di imposta 1999.

2. Il giudice di appello ha rilevato che, a seguito della redazione del pvc della G. di F., la contribuente aveva presentato istanza di autotutela relativa alla proposta di recupero a tassazione della somma per accise sugli alcool, contenuta nel detto pvc e che l’avviso di accertamento emesso successivamente dall’Amministrazione riguardava le altre riprese, mentre era rimasto escluso il recupero per le accise e da ciò ha desunto la validità dell’istanza in autotutela. Quindi ha riscontrato che la parte aveva presentato istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 15, in merito a quanto contestato nel pvc, escludendo gli importi dovuti per le accise, ed eseguito i versamenti richiesti dalla procedura di condono, alla quale era seguito un atto di diniego di condono oggetto di separato giudizio. Ha, quindi, concluso che l’istanza di definizione ex art. 15 cit. era da considerare valida ed idonea a spiegare i propri effetti, travolgendo l’avviso di accertamento.

3. La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolato su due motivi, ai quali la contribuente replica con controricorso, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) concernente la contestazione mossa in appello dall’Ufficio circa l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell’emettere il suo pronunciamento non già sull’avviso di accertamento, ma sul diniego opposto dall’Ufficio alla istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 15, oggetto di separato ed autonomo giudizio.

1.2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

1.3. Respinte le osservazioni della controparte circa la inammissibilità e/o improcedibilità dello stesso, attesa la puntuale perimetrazione del thema decidendum circa la esatta individuazione dell’oggetto del giudizio, e cioè l’avviso di accertamento e non il diniego di condono, e la insufficiente esplicazione delle ragioni per le quali la CTR ha ritenuto di soffermarsi su quest’ultimo e non già sull’avviso di accertamento, il motivo va accolto perchè fondato.

Invero la motivazione appare ampiamente carente nell’illustrare i passaggi logici che la avrebbero dovuta sostenere, soprattutto laddove inopinatamente sposta la attenzione dall’avviso di accertamento al diniego di condono e, quindi, pur dando atto della pendenza di autonomo giudizio di impugnazione del diniego, si pronuncia sullo stesso, traendone poi dirette conseguenze nel giudizio di sua competenza.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e si chiede di sapere “… se, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato l’istanza di definizione, senza che fosse intervenuto alcun atto formale dall’amministrazione, in merito a un pvc redatto dalla G. di F., violi la L. n. 289 del 2002, art. 15, la sentenza che ha ritenuto valida l’istanza di definizione proposta dal contribuente, mentre la norma anzidetta, correttamente intesa, avrebbe consentito al Giudice di ritenere che l’istanza presentata dalla contribuente non era conforme al dettato normativo”.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.3. Invero, come ricordato dalla ricorrente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 6, “La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma; (…)”, previsione ribadita nella Circolare n. 17/E del 21.03.2003, deputata a fornire chiarimenti sulla sanatoria fiscale, che fa salva la possibilità per il contribuente di emendare eventuali errori di calcolo e di tener conto di successive modificazioni eventualmente apportate – con atto formale – dagli uffici locali dell’Agenzia delle entrate (punto 1.7. Definizione avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione), ipotesi che, nel caso in esame, non ricorrono.

2.4. Innanzi tutto, giova rammentare che le circolari interpretative, tra le quali rientra quella in esame, esprimono unicamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente (Cass. n. 27670 del 11/12/2013, n. 27832 del 12/12/2013) e che l’art. 15 cit. non contempla alcuna deroga a quanto ivi previsto: ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto attenersi all’applicazione rigorosa della norma di legge. Ad ogni modo, anche volendo interpretare la norma nei sensi indicati dalla Circolare, va rilevato che la Commissione territoriale comunque non ne ha fatto corretta applicazione, poichè nel caso in esame non si ravvisa un errore di calcolo, atteso che la questione concernente la ricorrenza o meno dei presupposti per alcuni dei rilievi formulati dalla G. di F. si pone come questione di diritto, nè risulta che sia intervenuto un atto formale dell’Amministrazione a ridurre le contestazioni contenute nel pvc oggetto di condono: tale valore non può, difatti, essere riconosciuto all’avviso di accertamento emesso solo in epoca successiva all’istanza di condono e, quindi, anche implicitamente reiettivo della stessa.

3. Concludendo, il ricorso va accolto su entrambi i motivi, la decisione impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per l’esame delle questioni concernenti l’avviso di accertamento, assorbite dalla decisione impugnata, nonchè per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per il riesame e le statuizioni anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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