Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12274 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Casse di

Risparmio dell’Umbria s.p.a., appartenente al gruppo bancario

“Intesa Sanpaolo”, elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio

Clementi 51, presso l’avv. Salvatore Finocchi (studio avv. Diego

Antonini, (OMISSIS)) dal quale è rappresentata e difesa, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento F.R.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Spoleto n. 8899/2016 depositato

il 5.10.2016 R.G. n. 3030/15;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Italfondiario ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di F.R. al fine di ottenere la ammissione al passivo fallimentare del credito, non ammesso dal giudice delegato per Euro 74.488,69 quale residuo del mutuo ipotecario del 24.5.2005 stipulato per rogito notaio D.R.F. di (OMISSIS). Nella motivazione dell’esclusione del credito da parte del G.D. si stabilisce che il credito non è stato ammesso “per l’intero importo richiesto di Euro 74.488,69 non essendo rimasta documentata l’erogazione della somma a mutuo, mediante la comunicazione di atti che significhino la conseguita disponibilità, da parte di F.R., della somma stessa”.

2. Il Tribunale di Spoleto ha rigettato il ricorso in opposizione rilevando che “le allegazioni in merito alla sottoscrizione, da parte di F.R., di un contratto di mutuo e di una quietanza relativa alla erogazione della somma concessa in prestito sono rimaste sfornite di sostegno probatorio”.

3. Avverso il decreto del Tribunale di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione Italfondiario s.p.a. nella qualità di mandataria di Cassa di Risparmio dell’Umbria s.p.a., articolato in due motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., comma 2, numero 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4. Con il primo motivo Italfondiario rileva di aver allegato la nota di iscrizione con la quale la sig.ra F. ha concesso ipoteca volontaria, a garanzia del mutuo concesso (allegato n. 2 alla domanda di insinuazione) ma il Tribunale non ha tenuto conto di tale allegazione e ha omesso di fornire qualsiasi motivazione sul punto. Pertanto secondo la ricorrente il decreto del Tribunale di Spoleto presenta un vizio di omesso esame su un fatto decisivo ai fini dell’ammissione del privilegio.

5. Con il secondo motivo si censura la decisione del Tribunale spoletino per aver omesso di valutare tutta la documentazione allegata dall’Istituto di credito, che fornisce sia la prova della fondatezza del credito sia la natura del privilegio, e in particolare la copia del contratto di mutuo con rilascio di quietanza (allegato n. 1 della domanda di ammissione al passivo), la copia dell’estratto conto al 30.6.2005 attestante l’avvenuto accredito della somma sul conto della F. (allegato n. 4 della opposizione allo stato passivo), la copia dell’estratto dei pagamenti delle rate del mutuo (allegato n. 5 della opposizione allo stato passivo), la copia della comunicazione interna della Banca attestante l’avvenuta erogazione del mutuo (allegato n. 6 della opposizione allo stato passivo).

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione della prova fornita a sostegno della dedotta stipulazione del mutuo e della disponibilità da parte della F. della somma mutuata va esaminato preliminarmente al primo motivo per evidenti ragioni di pregiudizialità. Il motivo è da ritenere inammissibile perchè, come è stato anche di recente affermato da questa Corte (Cass. civ. sez. 11 n. 15043 dell’11 giugno 2018), il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni.

7. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso attinente alla prova della sussistenza del credito assorbe l’esame del primo motivo relativo alla mancata ammissione in privilegio dello stesso credito.

8. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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