Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12273 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/06/2020), n.12273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1082-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 3132/2017 del TRIBUNALE di CAULANISSE1 1A,

depositato il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 12 novembre 2018 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da M.L., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver espresso un giudizio di inattendibilità del racconto del migrante (il quale aveva spiegato di essersi allontanato dal proprio paese di origine una prima volta per sfuggire alle minacce e alle aggressioni dei mujahedin, di avervi fatto ritorno nel 2015 prendendo alloggio a Lahore e di essere nuovamente fuggito dopo che i mujahedin erano venuti a conoscenza del suo rientro e della sua nuova residenza), negava il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto il Kashmir non era teatro di alcun conflitto armato interno o internazionale e, comunque, tenuto conto che il migrante dal 2015 si era insediato a Lahore, nella regione del Punjab;

nel contempo il Tribunale reputava che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, non essendo stata allegata alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tali da giustificare l’allontanamento dal paese di origine;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia M.L. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

l’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in quanto il Tribunale non avrebbe applicato il regime dell’onere probatorio attenuato nè avrebbe valutato la credibilità del migrante alla luce dei parametri normativi previsti a tal riguardo;

3.2 il motivo è nel suo complesso inammissibile;

3.2.1 in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15794/2019);

questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

nel caso di specie il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico e non circostanziato nè risultava plausibile sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata al fine di giustificare il secondo allontanamento dal paese;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

3.2.2 non risulta poi specificamente impugnata la statuizione con cui il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul punto (Cass. 13858/2018), ha escluso di dover esercitare i poteri istruttori d’ufficio a proposito della situazione generale del paese di origine del richiedente asilo in conseguenza della inverosimiglianza del racconto del migrante;

4.1 il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè il Tribunale avrebbe disconosciuto la sussistenza di una minaccia grave derivante da una situazione di violenza indiscriminata senza tenere in adeguata considerazione la condizione di pericolosità esistente nella regione di provenienza del migrante;

4.2 il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività;

il Tribunale infatti ha sì fatto riferimento alla situazione di instabilità esistente lungo la linea di confine che divide il Kashmir controllato dal Pakistan dall’India, ma subito dopo ha evidenziato come il migrante vivesse a Lahore, “in un contesto territoriale ben diverso e immune dai possibili rischi della zona d’origine”;

la censura intende così valorizzare le condizioni di un territorio a cui il migrante, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, era oramai estraneo e che quindi non aveva rilievo ai fini della concessione della protezione in discorso;

5.1 il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 19 T.U.I. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 poichè il Tribunale non avrebbe valutato la gravità dell’attuale situazione in Pakistan, correlandola alla situazione personale di integrazione del richiedente asilo, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria; in questo modo il Tribunale avrebbe rigettato automaticamente la domanda di protezione umanitaria a seguito della reiezione delle domande relative alle misure tipiche, malgrado la stessa potesse fondarsi sulle medesime allegazioni;

5.2 il motivo risulta manifestamente infondato;

è ben vero che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione;

ciò nonostante chi invochi tale forma di tutela deve allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. 21123/2019);

il che, in altri termini, significa che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

non si presta a censura quindi il rilievo del Tribunale secondo cui “non è stata lamentata o anche semplicemente esposta alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l’allontanamento del ricorrente dal paese di origine”, posto che tale condizione personale si poneva come necessario termine di confronto con la condizione di integrazione in Italia al fine del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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