Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12273 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7544/2011 R.G. proposto da:

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 3, presso l’avv. Raffaele

Izzo, che, unitamente agli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella

Fraschini, Ruggero Meroni e Irma Marinelli, lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Vesta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 28, n. 15/28/10 del 15 gennaio 2010,

depositata il 1 febbraio 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

la controversia concerne l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per ICI dal 2003 al 2005 in relazione ad un’area fabbricabile, della quale l’Ufficio accertava il maggior valore, acquistata dalla società nell’anno 2000 a seguito di procedura d’asta, controversia risoltasi positivamente per la società nella fase dei merito con l’annullamento degli atti impositivi per la ritenuta insufficienza della motivazione e l’affermata congruità del valore riferito al prezzo di acquisto;

– la società contribuente non si è costituita;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, l’ente locale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè insufficiente motivazione, affermando che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto prevalente il criterio del valore di acquisto a mezzo gara pubblica su quello adottato nell’accertamento;

– il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poichè tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata” (Cass. n. 14385 del 2010), senza che assuma alcun rilievo il prezzo indicato nella compravendita, il quale non rientra tra i parametri di cui all’art. 5 citato” (Cass. n. 7297 del 2012) ed essendo ben possibile che il prezzo di aggiudicazione in sede di asta sconti ribassi correlati alla necessità di vendere, così da non costituire base sufficiente per esprimere l’effettivo valore del bene che ne costituisce oggetto;

con il secondo motivo, l’ente locale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, nonchè insufficiente motivazione, affermando che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto carente la motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione dei richiamati elementi posti a base dell’accertamento tratti da atti diversi;

il motivo è fondato in quanto la motivazione contenuta nell’atto impositivo faceva riferimento al Piano Regolatore Generale e all’indice fondiario di edificabilità definito dal predetto piano ed era adeguata a rendere conto delle ragioni dell’accertamento e dei parametri utilizzati – dati urbanistici, catastali e dimensionali, prezzi medi sul mercato rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, percentuali di incidenza dell’area indicate sull’Osservatorio Immobiliare dell’Ufficio del Territorio di Milano, valori tabellari approvati dal Consiglio comunale di Milano per la destinazione di piano regolatore dell’intervento – in un quadro motivazionale nel quale l’unico atto esterno della cui allegazione poteva discutersi era la delibera comunale di approvazione dei valori tabellari: ma una delibera di tal genere non rientra tra gli atti la cui allegazione sia prevista come necessaria dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto si tratta di atti “giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione” (Cass. n. 13105 del 2012);

– la sentenza impugnata non è in linea con l’orientamento di questa Corte come sopra ricordato;

– pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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