Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12273 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 07/06/2011), n.12273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4594/2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), madre della de cuius P.

M., P.H. nato a (OMISSIS), sorella della de

cuius P.M., le quali agiscono sia in proprio, sia quali

unici successori del congiunto P.J., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio

dell’avvocato POTTINO Guido Maria, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZAULI CARLO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI

GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.E., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1586/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa 1’8/04/2008, depositata il 06/10/2008;

R.G.N. 2115/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA ( per delega Avvocato CARLO ZAULI);

udito l’Avvocato Walter PEREZ (per delega Avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di P.M. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Ravenna, F.E., M.S. e la compagnia assicuratrice SAI, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la morte della loro congiunta in conseguenza di un incidente stradale cagionato dalla F. che, alla guida della sua autovettura, aveva investito la giovane mentre ella camminava in senso opposto all’auto tenendosi sul lato destro della carreggiata.

Il decesso sarebbe intervenuto dopo circa 20 ore dall’incidente, senza che la P. avesse mai ripreso conoscenza.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Bologna, investita del gravame proposto da M. ed P.H., lo accolse nell’an, ritenuta provata la responsabilità esclusiva della conducente, riducendo poi nel quantum il risarcimento così come analiticamente invocato dalle appellanti.

La sentenza è stata impugnata dalle entrambe le signore P. con ricorso per cassazione sorretto da 14 motivi.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Fondiaria-Sai.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui di qui a poco si dirà.

Con il primo motivo, si denuncia error in procedendo; nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per avere la corte di merito posto a base della propria decisione circostanze di fatto mai allegate ovvero eccepite dalla controparte ma inammissibilmente rilevate di ufficio.

Con il secondo motivo, si denuncia motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo, si denuncia motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.

I motivi, volti a criticare la sentenza impugnata sotto molteplici profili in punto di mancato riconoscimento del danno patrimoniale in capo agli odierni ricorrenti, appaiono del tutto fondati.

La pronuncia della corte territoriale non si sottrae, difatti, alle censure mossele tanto sotto il profilo della violazione di legge – per aver posto, del tutto arbitrariamente, a fondamento del proprio decisum circostanze fattuali mai eccepite dagli appellati – quanto del vizio motivazionale – essendo incontestatamente emerso lo svolgimento, da parte della vittima, di un lavoro di assistenza ad anziani – poichè la pretesa (quanto indimostrata), parallela attività di meretricio attribuita alla giovane risulta poco comprensibile oggetto di mere illazioni del giudice territoriale, illazioni che (pur a tacere della loro eleganza e pertinenza, essendo gratuitamente rivolte ad una giovane donna deceduta in un incidente stradale), non risultano assistita: dai pur indispensabili supporti fattuali e probatori, mentre sicuramente provato in sede di accertamento di merito risulta l’attività lavorativa lecitamente svolta e l’invio di somme di denaro alla madre e ai parenti (f. 9 dell’impugnata sentenza).

Con il quarto motivo, si denuncia motivazione omessa, id est apparente su di un punto decisivo della controversia relativamente al danno parentale.

Con il quinto motivo, si denuncia, in relazione al medesimo danno, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. Le censure, che lamentano sotto il duplice, concorrente profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge una erronea e riduttiva valutazione del danno parentale, sono fondate.

Secondo quanto opinato dalla corte territoriale, il risarcimento spettante ai congiunti della vittima andava circoscritto al solo danno morale, “in assoluta assenza di prova di un danno esistenziale o biologico”.

Premessa la correttezza in diritto dell’esclusione del danno biologico, le critiche mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo della carente e riduttiva valutazione del danno parentale colgono pienamente nel segno.

Nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte regolatrice (Cass. ss.uu. 26972/08), difatti, la liquidazione del danno conseguente alla lesione di uno dei diritti inviolabili della persona ha carattere unitario, attesa l’unità morfologico-giuridica del danno non patrimoniale.

Liquidazione che, sempre secondo l’insegnamento delle sezioni unite, non può che essere integralmente riconosciuta al danneggiato (ovvero ai suoi eredi) alla luce della assoluta centralità del “valore uomo” predicata dalle sentenze del 2008, giusta i principi, i valori, gli interessi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale ed europea.

Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi, pertanto, con lo speculare principio della sua integralità.

Integralità che non può non coniugarsi, a sua volta, con la realtà fenomenica del danno (nella specie, parentale) non patrimoniale.

Realtà destinata inevitabilmente ad estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute, che sconta una inevitabile quanto fisiologica disomegenità ontogenetica rispetto alla morfologia (sovrastrutturale poichè già sussunta nella sfera del rilevante giuridico) che, di quel danno, le categorie giuridiche hanno inevitabilmente creato attraverso una reductio ad unitatela funzionale all’approdo ad un più equo (ed economicamente sostenibile) risarcimento di sistema. La fenomenologia del danno alla persona, come rettamente evoca il ricorrente nell’esplicazione del quarto motivo di doglianza, non può prescindere dall’aspetto “relazionale” della perdita del rapporto parentale (quel medesimo aspetto relazionale che lo stesso codice delle assicurazioni private, all’art. 139, consacra come momento dinamico del danno alla salute), che si coniuga, in ipotesi, con il danno morale (come riconosciuto in sentenza) inteso come sofferenza nell’intimo e dell’intimo dell’anima, come dolore interiorizzato che accede alla perdita, anch’essa interiorizzata, della persona cara.

Correttamente il ricorrente pone l’accento sulla assoluta assenza di motivazione, in seno alla sentenza impugnata, circa la inconfigurabilità del danno (definito esistenziale in guisa di categoria descrittiva, si come insegnato dalle sezioni unite) nel suo aspetto relazionale, nel suo aspetto, cioè, della modificazione e dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti della vittima.

Sconvolgimento, modificazioni, frustrazioni relazionali rispetto a tutto ciò che, della vita, è “altro da sè”, ciò che, sempre nel solco dell’insegnamento delle sentenze del 2008, deve peraltro formare oggetto di prova, non essendo legittimamente predicabile, neppure nell’ipotesi di perdita di un congiunto, un danno in re ipsa (ben potendo accadere, sia pur non secondo criteri di frequenza, che la perdita di un congiunto non cagioni danno relazionale, ovvero non cagioni danno morale, ovvero non cagioni nessuno di essi): onde al giudice di merito il compito ineludibile di valutare se, nella specie, le allegazioni probatorie (tenute in assoluto non cale dalla corte territoriale) siano idonee o meno a fondare un ragionevole convincimento dell’esistenza di un danno siffatto.

Con il sesto motivo, si denuncia insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo è palesemente infondato, rientrando negli esclusivi poteri del giudice di merito – secondo il costante e consolidato insegnamento di questa corte regolatrice – la valutazione e la decisione in ordine alla ammissione di una CTU, ritenuta implicitamente ultronea alla luce delle emergenze processuali.

Con il settimo motivo, sul danno morale subbiettivo, si denuncia violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle di Milano per la determinazione del danno.

Il motivo è palesemente infondato, rientrando nella assoluta discrezione del giudice del merito applicare o meno le c.d. “tabelle” in uso (peraltro, in modo non uniforme) presso i singoli distretti di corte di appello distribuiti sul territorio nazionale.

Con l’ottavo motivo, sul danno morale da morte, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c.p..

Il nono e il decimo motivo ripropongono, sotto altra veste e con ulteriori argomentazioni in rito e in merito, la medesima doglianza, onde se ne impone il loro esame congiunto.

Con essi il ricorrente ripropone una questione di diritto -quella della risarcibilità del danno da morte – già risolta dalle sezioni unite della Corte con le più volte citate sentenze del 2008, dal cui insegnamento – la necessità, cioè, che il paziente sia lucido e non in stato di incoscienza perchè possa dirsi realizzato il presupposto naturalistico per la configurabilità di un danno morale inteso nella sua nuova più ampia accezione – non vi è ragione, allo stato, di discostarsi.

I motivi dall’undicesimo al quattordicesimo pongono, sotto più profili, una questione di legittimità della liquidazione delle spese processuali, questione meritevole di accoglimento nella misura in cui il giudice territoriale, a fronte di una analitica specificazione delle voci di spese legali (ritualmente riprodotte in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) deve procedere ad una valutazione singola e separata di ciascuna voce, e non anche (come nella specie) ad una liquidazione globale e onnicomprensiva.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Bologna che, in altra composizione, provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, rigetta il sesto, il settimo, l’ottavo il nono e il decimo, accoglie l’undicesimo e quelli successivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Bologna in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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