Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12272 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/06/2020), n.12272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34360-2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato SIMONE LA MARRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA PORTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE IN INERNAZIONALE DI CROTONE – SEZ. DI REGGIO

CALABRIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. 3223/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 16 ottobre 2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da K.M., cittadino del Mali proveniente da Kayes, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver espresso un giudizio di inattendibilità del racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio paese perchè, una volta rimasto orfano, era stato cacciato di casa dallo zio, spiegando poi di non potere tornare per il timore di essere ucciso dal medesimo parente, che si era impossessato dei beni di suo padre ed intendeva ereditarli), escludeva che allo stesso potessero essere riconosciuti lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, in quanto nella regione di provenienza del migrante non vi era una situazione di conflitto generalizzato ed anzi la stessa costituiva la zona più tranquilla dello Stato del Mali;

nel contempo il Tribunale reputava che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, non potendosi ritenere nè che il migrante si fosse effettivamente radicato nel paese di accoglienza, nè che un rimpatrio avrebbe provocato una situazione di radicale compromissione della possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della sua vita personale;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia Mamadou K. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

l’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), art. 101 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., perchè il Tribunale non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti, sebbene mancasse la video registrazione dell’audizione del colloquio svoltosi davanti alla commissione territoriale e una esplicita richiesta fosse stata avanzata in tal senso; ciò per di più nonostante all’interno del ricorso introduttivo fossero stati evidenziati elementi di fatto nuovi, quali l’elevato rischio terroristico e il quadro complessivo estremamente critico della città di provenienza; 3.2 il motivo risulta in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile;

3.2.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”;

il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8 – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere;

3.2.2 parte ricorrente poi non ha riportato alcuna indicazione di elementi e riferimenti atti a verificare, nei suoi termini esatti e non genericamente, l’asserita violazione del disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. c), onde consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva novità del contenuto del ricorso introduttivo rispetto ai fatti allegati in sede amministrativa senza compiere generali verifiche degli atti;

il che comporta l’inammissibilità del secondo profilo di doglianza;

la Corte di cassazione infatti, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2771/2017, Cass. 19410/2015);

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5 e 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 – 6 e 14, artt. 2 e 3 CEDU, in quanto il Tribunale non avrebbe applicato in maniera corretta la disciplina sull’onere della prova alla luce dei parametri fissati dalle norme in materia nè avrebbe fondato la verifica su pertinenti informazioni in merito al paese di origine, violando così i criteri legali per la valutazione di credibilità del ricorrente; il collegio del merito avrebbe inoltre omesso di rilevare che la richiesta di protezione internazionale si fondava su una condizione di pericolo per l’incolumità fisica e per la vita;

4.2 il motivo è inammissibile;

in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15794/2019);

questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

nel caso di specie il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era di contenuto “eccessivamente generico ed assolutamente stereotipato” e dunque non era stato adeguatamente circostanziato, non risultava plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata nè era coerente con le informazioni relative al paese di origine;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

la valutazione di non credibilità è stata compiuta poi rispetto all’intero contenuto delle dichiarazioni rese, rimanendo così compromesse anche le parti che rappresentavano il timore per una condizione di pericolo riguardante la vita e l’incolumità fisica;

5.1 il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I., comma 6, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto la protezione umanitaria nonostante la condizione di vulnerabilità del ricorrente, senza tenere conto, in una prospettiva comparativa, della raggiunta integrazione in Italia e della sua condizione di povertà ed emarginazione vissuta nel paese di origine;

5.2 il motivo è inammissibile;

vero è che il Tribunale era chiamato a valutare, secondo il regime applicabile ratione temporis, la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018);

una simile attività comparativa tuttavia è proprio quanto ha fatto il giudice del merito, il quale, una volta esclusa la veridicità del racconto del migrante anche ai fini della protezione sussidiaria, da una parte ha constatato come lo stato di occupazione lavorativa di per sè non fosse sufficiente a dimostrare una stabile e rilevante condizione di inserimento nel contesto nazionale, dall’altra ha reputato che le condizioni del paese d’origine non consentissero di ritenere che un eventuale rimpatrio avrebbe compromesso la titolarità e l’esercizio dei diritti umani al di sotto del loro nucleo ineliminabile;

a fronte di tali accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

6.1 il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,8 e 14 nonchè il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), dovendosi ritenere pacifico che nel Mali persista una grave situazione di insicurezza e incertezza riconducibile alla previsione di tale norma;

6.2 il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame non solo le informazioni offerte dalla difesa e giudicandole non pertinenti, perchè riferite a zone diverse da quella di provenienza del migrante, ma anche ulteriori fonti informative di maggiore pregnanza attestanti le condizioni di sicurezza attuali dell’area di Kayes;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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