Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12272 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12272

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6970/2011 R.G. proposto da:

Lario s.a.s. di B.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma piazza

Adriana 15, presso l’avv. Alberigo Panini, che, unitamente all’avv.

Giuseppe Maniglia, la rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Rovagnate, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno 51, presso l’avv.

Andrea Martire, che, unitamente all’avv. Marco Rigamonti, lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 20, n. 4/20/10 dell’11 dicembre 2009,

depositata il 25 gennaio 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI 2001 relativamente ad una serie di immobili di varia natura (categorie A, C e D) dei quali la società era proprietaria nel Comune di Rovagnate in un’area situata all’interno del perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone;

– l’ente locale ha notificato controricorso per ribadire le proprie posizioni difensive;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, la società ricorrente lamenta vizio di motivazione (primo motivo) e violazione di legge con riferimento all’art. 2909 c.c. (terzo motivo) relativamente all’eccezione di giudicato esterno che si sarebbe formato a seguito delle decisioni della CTP Como del 18/09/07 e della CT di 2^ grado di Como del 21/11/91 in ordine ai valori attribuiti agli immobili di cui ai mappali (OMISSIS) (oggetto del contestato accertamento ICI);

– le censure sono, da un lato, inammissibili non essendo la “violazione” del giudicato esterno deducibile sotto il profilo del vizio di motivazione, bensì solo sotto il profilo della violazione di legge, e, dall’altro, infondate in quanto il giudicato esterno può essere efficacemente richiamato quando si tratta di giudizi tra le stesse parti – situazione esclusa nel caso di specie – e se si tratti di tributi che, pur diversi, siano tuttavia fondati sui medesimi presupposti di fatto – situazione anch’essa esclusa nel caso di specie, poichè nell’eccepito giudicato si è discusso di determinazione della base imponibile INVIM e nella fattispecie considerata nel giudizio in esame si discute di determinazione della base imponibile ICI per immobili in categoria D non iscritti in catasto per l’annualità di riferimento (circostanza questa che non può considerarsi oggetto di contestazione), per i quali occorre far riferimento alla norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, come correttamente statuisce la sentenza impugnata, senza che sul punto sia stata articolata dalla parte ricorrente una specifica e adeguata censura;

– resta così assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’applicazione dei valori determinati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in luogo di quelli indicati dalla società (risultanti dall’accertamento ai fini INVIM);

– con il quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e dell’art. 53 Cost., per non aver il giudice di merito valutato l’effettiva utilizzabilità degli immobili in quanto ricadenti nel Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone;

– il motivo non è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione (nella fattispecie, per la realizzazione di un’area industriale) sia per ciò esente dall’imposta. Tale conclusione riceve conferma dalla disciplina dettata del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 2, abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, comma 1, n. 134 e art. 59, modificati dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 – e dall’art. 37, comma 8, del menzionato D.P.R. n. 327 del 2001, i quali mirano a ristorare il proprietario del pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l’imposta versata nei cinque anni precedenti all’espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sulla indennità di espropriazione effettivamente corrisposta (nè tale disciplina, nella parte in cui non si applica al periodo di tempo antecedente agli ultimi cinque anni rispetto alla data dell’espropriazione, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost.)” (Cass. n. 19750 del 2004; nello stesso senso v. Cass. n. 4753 del 2010);

pertanto, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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