Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12272 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 30/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DELTA Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., in

L.C.A., in persona del comm. liq., rappr. e dif. dall’avv. Lisetti

Enrico, elett. dom. presso lo studio dello stesso in Roma, via Homs

n. 37, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

Banco di Sicilia s.p.a., in persona del quadro direttivo 4^ livello

Unicredit s.p.a., società incorporante, a seguito dei poteri come

da procura speciale Notaio S. Ajello in Milano n. 11945, racc. n.

2287, rappr. e dif. dagli avv. Antonio Voltaggio e Paolo

Voltaggio, con elezione di domicilio presso il loro studio in Roma,

via Fontanella Borghese n. 72, come da comparsa di costituzione di

nuovo difensore ai fini della partecipazione alla discussione orale;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Roma 21.9.2010, nel proc. R.G.

5713/2005, cron. 5425, Rep. 498, n. 3518/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 maggio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati E. Lisetti per il ricorrente e P. Voltaggio

per il costituito Bds;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Soldi Anna Maria che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

DELTA Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. DELTA, ora in L.C.A., impugna la sentenza App. Roma 21.9.2009 n. 3518/09 con cui è stato accolto l’appello di Banco di Sicilia s.p.a. avverso la sentenza n. 10859/2005 del Tribunale di Roma che aveva inizialmente respinto la domanda della banca di ammissione al passivo della procedura concorsuale del proprio credito di Lire 132.705.679, coltivata in sede di opposizione allo stato passivo.

La corte d’appello, sulla premessa che il Banco di Sicilia s.p.a.

(insieme ad altri istituti) aveva concesso alla compagnia (Aerolinee) Itavia (s.p.a.) poi in amministrazione straordinaria un’anticipazione di 3 miliardi Lire quanto al contratto di volo stipulato dalla predetta compagnia con Saint Seal Holdings (Ltd) e che a garanzia di tale finanziamento era stata rilasciata una polizza fideiussoria con Assicurazioni d’Italia (e altre coassicuratrici) tra cui Delta s.p.a., poi posta in procedura concorsuale, rilevò che il credito della banca costituiva il 10% dell’assicurazione in quota alla Delta e che il fatto genetico della pretesa così insinuata era chiaramente riconducibile alla garanzia della predetta anticipazione, a valere sul compenso che Itavia avrebbe ritratto dal citato contratto di volo. Stando a quest’ultimo, il mancato adempimento degli obblighi a carico di Itavia costituiva la fonte dei danni potenzialmente derivanti alle stesse banche, per l’ipotesi che l’anticipazione goduta dalla compagnia non fosse stata restituita, mentre la omessa esecuzione del contratto di volo era il mero fatto storico, realizzando il quale Itavia si sarebbe invece procurata i mezzi per onorare l’anticipazione. A conferma di tale interpretazione del contratto, la sentenza citava il comportamento concludente di Assicurazioni d’Italia, compagnia delegataria che il 22.5.1981, sul mero presupposto della omessa restituzione dell’anticipazione da Itavia alla banca, e senza riferimento al contratto di volo, era disponibile all’adempimento dell’obbligazione di garanzia.

La decisione ora impugnata negava poi che, sulla scorta di un’eccezione fondata sulle clausole nn. 5 e 6 del contratto di assicurazione, potesse operare il beneficio di preventiva escussione ex artt. 1994 e 1944 c.c., stante la sua incompatibilità con l’ammissione del debitore ad una procedura concorsuale e la mancata prova di un’esplicita previsione di tali clausole anche in caso di concorso. Ne conseguiva l’ammissione al passivo del credito per 68.537.82 Euro in chirografo, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con atto di costituzione la banca, ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce “la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla legge fallimentare”, avendo erroneamente la sentenza disatteso il principio per cui nessuna condanna potrebbe essere resa verso una impresa in l.c.a., contro la quale non sono possibili azioni esecutive, tanto più che le clausole contrattuali dovevano essere lette nel senso di permettere al beneficiario della polizza fideiussoria il risarcimento convenzionalmente stabilito ma solo dopo esperite inutilmente le azioni esecutive e comunque nei limiti di quanto non recuperato, dunque accertata previamente la perdita definitiva, coincidente con l’esaurimento della procedura concorsuale del debitore garantito (Itavia).

Con il secondo motivo viene censurata la motivazione della sentenza ed il rispetto in essa delle norme interpretative del contratto di fidejussione, nel quale erroneamente la corte d’appello avrebbe ravvisato la fonte dell’obbligo diretto dell’assicurazione Delta di tenere indenne la banca per la mancata restituzione ad essa del finanziamento, mentre invece il credito del Banco di Sicilia sarebbe potuto scaturire solo dall’esaurimento della procedura concorsuale a carico di Itavia.

1. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono per un profilo inammissibili e per altro infondati. Si oppone, in primo luogo, ad una alternativa ricostruzione della volontà delle originarie parti del contratto di garanzia fideiussoria stipulato da un pool di imprese assicurative (e per esse da Assitalia, delegataria designata) con Banco di Sicilia s.p.a. (ed altre banche) in data 1.8.1980, il principio per cui in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 2465/2015). Nella vicenda, la corte d’appello ha conferito, sulla base dell’istruttoria documentale ed altresì analizzando le condotte di terzi (quali l’assicuratrice delegataria) l’indispensabile nesso di collegamento tra l’indennizzo oggetto di assicurazione (pur se sotto la formula letterale del risarcimento) e l’anticipazione di finanza erogata complessivamente per 3 miliardi Lit dalle banche (tra cui BdS) ad Itavia, in vista del contratto di volo da questa stipulato con la compagnia Saint Seal Holdings Ltd. Tale garanzia è stata motivatamente ritenuta dal giudice di merito prestata per il caso che Itavia (così sovvenzionata) non avesse proceduto alla relativa restituzione, nè le previsioni di cui alle rispettive clausole degli artt. 5 e 6 sono state ricostruite alla stregua di vincoli ad imporre in ogni caso il beneficio della escussione nonostante l’ingresso in procedura concorsuale del debitore garantito (circostanza nel frattempo sopravvenuta con l’amministrazione straordinaria ex L. 3 aprile 1979, n. 95). Va solo aggiunto, sulla questione, che decisiva è la considerazione che l’esecuzione del citato contratto di volo per la corte romana avrebbe, ma come mera osservazione su un fatto, da un lato procurato il compenso ad Itavia per restituire il finanziamento e che, per converso, proprio in funzione della sua esecuzione la società era ricorsa all’anticipazione, restando l’eventuale inadempimento alla stregua di mero evento esterno al contratto di garanzia. Così, l’ovvia determinazione della somma finale a credito siccome reveniente dalla sommatoria al netto di quanto eventualmente conseguito dal debitore garantito, come frutto delle iniziative recuperatorie che la banca avrebbe dovuto intraprendere, non è in contrasto con la affermata ricostruzione, nè vale a trasformare la previsione in una rigida assunzione contrattuale del principio della obbligatoria escussione fino al limite dell’esaurimento ripartitorio della procedura concorsuale applicata al debitore stesso.

2. Il secondo profilo di censura è invero infondato. La corte d’appello ha infatti correttamente dato conto dell’applicazione del principio, cui questo Collegio presta ossequio, per cui in tema di fidejussione, il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., comma 2, non è esperibile nel caso di fallimento – o altra procedura concorsuale non conservativa – del debitore principale, in considerazione dell’universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poichè la relativa eccezione presuppone l’indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione (circostanza nella specie priva di riscontro anche in fatto); nondimeno, il beneficio opera solo quando le parti abbiano espressamente pattuito l’efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, ovvero abbiano scelto di collegare l’esigibilità del debito del fideiussore all’impossibilità definitiva, totale o parziale, di recupero del credito nei confronti del debitore principale, conseguente alla conclusione della procedura concorsuale senza soddisfacimento del credito stesso (circostanza esclusa dal giudice di merito nei suoi requisiti concreti e per difetto di prova inequivoca, che la stessa ricorrente colloca in un diverso apprezzamento del senso logico del contesto letterale, sul punto non esplicito) (Cass. 13661/2013, 15731/2011, 10610/1994).

Il ricorso va così rigettato, con condanna alle spese nei confronti del ricorrente, con liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), nonchè al rimborso forfettario del 15% sul compenso, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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