Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12272 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/05/2021), n.12272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24116-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO MICCINESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2011 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 22/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ANDRE VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana che, respingendo l’appello dell’ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Pistoia che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di M.S., relativo all’anno 2002, basato sulla verifica di spese per incrementi patrimoniali.

Il ricorso si basa su tre motivi articolati.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

In vista dell’udienza del 29.11.2018, quest’ultimo ha depositato memoria in data (OMISSIS) con cui ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata della lite, ‘ai sensi del D.L. 3 ottobre 2018, n. 119, art. 6, ed ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 10.6.2018.

Successivamente, l’ufficio ha depositato memoria dell'(OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, e violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in combinato disposto con gli artt. 2697,2704,2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art..

La causa era stata rinviata a nuovo ruolo per permettere la definizione agevolata.

A seguito di ciò, il contribuente aveva già prodotto la documentazione per attestare il completamento della procedura. In vista dell’udienza odierna, la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato la circostanza chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46 proc. trib.)”.

PQM

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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