Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12272 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via E. Albanese

61/C (presso sigg.ri Gelodi-Amoroso) rappresentato e difeso

dall’avv. Amoroso Fernando, per procura speciale a margine del

ricorso, (fax (OMISSIS); p.e.c. (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2015 della Corte di appello di Campobasso

emessa il 4.3.2015 e depositata il 28.5.2015 R.G. n. 144/2012;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Campobasso, sezione fallimentare, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, proposta con ricorso del 6 aprile 2007, dal sig. D.A.A. allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. relativamente alla mancata ammissione del suo credito per Euro 41.068,80 in via privilegiata. Il Tribunale ha rilevato la tardività dell’opposizione in quanto proposta oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 98 L.Fall. decorrente dalla data della comunicazione di cui all’art. 97 L.Fall., comma 3, secondo quanto previsto dal testo previgente la riforma introdotta con il D.Lgs. n. 5 del 2006 applicabile ratione temporis alla procedura.

2. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale ritenendo l’applicabilità dell’intero regime antecedente la riforma del 2006 al fallimento (OMISSIS) s.p.a., dichiarato con sentenza dell’11 maggio 2004, alla stregua della norma di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, contenuta nel D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 19, secondo cui alle procedure in corso alla data del 15 luglio 2006 si applica la legge anteriore alla riforma. Ha rilevato inoltre la Corte di appello che, non avendo il sig. Degli Atti eletto domicilio in un Comune del circondario in cui ricade la sede del Tribunale di Campobasso, la comunicazione è stata correttamente effettuata con raccomandata ricevuta dal Cancelliere in data 9.3.2007.

3. Propone ricorso per cassazione e deposita memoria difensiva il sig. D.A.A. che deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, e violazione dei principi dell’equo processo e di unitarietà del procedimento fallimentare e dell’art. 101 Cost.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 98, in combinato disposto con gli artt. 93 e 97 L.Fall. ante D.Lgs. n. 5 del 2006 e violazione dei principi regolanti la materia.

4. Con il primo motivo il ricorrente rileva che la norma citata dalla Corte di appello non è entrata in vigore trattandosi del testo provvisorio non approvato dal Consiglio dei Ministri e pertanto ritiene che in assenza di una norma interpretativa e di una esplicita previsione di applicazione del regime previgente debba applicarsi il principio tempus regit actum.

5. Con il secondo motivo il ricorrente rileva che, anche a voler applicare la disciplina previgente la riforma e quindi il termine di 15 giorni per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo per non essere stato comunicato il deposito dello stato passivo presso il suo domicilio, indicato nella istanza di insinuazione. L’art. 97 L.Fall. secondo il ricorrente richiedeva e richiede ancora l’invio della comunicazione del deposito dello stato passivo al domicilio reale dell’istante in caso di mancata elezione di domicilio.

6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

CHE:

7. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità è inequivoca (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. I n. 5294 del 5 marzo 2009, n. 16823 del 5 luglio 2013, n. 623 del 15 gennaio 2016) nel ritenere che ai fini della applicazione alle procedure fallimentari della novella introdotta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, il discrimine è costituito dalla data di dichiarazione del fallimento che, solo se successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. consente la applicazione della nuova disciplina e, quindi, nel caso in esame, è stata correttamente esclusa l’applicazione del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, introdotto dal citato D.Lgs. n. 5 del 2006 in luogo del previgente e minore termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo fallimentare.

8. In assenza di elezione di domicilio dell’istante tale comunicazione va eseguita, come è avvenuto nel caso in esame, presso la cancelleria del tribunale fallimentare rimanendo irrilevante la mera indicazione del domicilio dell’istante nella domanda di ammissione al passivo (cfr. art. 93 L.Fall. previgente, comma 2)

9. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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