Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12271 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.R., per se stessa e quale erede di A.

G. nonche’ per la societa’ “EDEN SURGEL SRL” in qualita’ di legale

rappresentante della medesima, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BLASIO FILIPPO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE DOGANE DOGANA DI TIRANO in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

DIREZIONE REGIONE LOMBARDIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni;

udito per il ricorrente l’Avvocato BLASIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La contribuente sopra indicata, quale l.r. della Eden Surgel S.r.l.

ed erede di A.G., ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero dei diritti doganali per il 1995, sul presupposto che la societa’ aveva immesso in commercio 12 tonnellate di carne bovina – ammessa al transito comunitario e, come tale, sottratta al pagamento dei diritti doganali – perche’ scortata da falsi documenti di transito comunitario, apparentemente emessi dalla dogana di (OMISSIS), con destinazione (OMISSIS), per il tramite della Dogana di (OMISSIS) e per avere emesso, pur senza concorso nella falsita’, il CMR al fine di dissimulare lo stato estero delle carni e di giustificare contabilmente l’acquisto intracomunitario della merce.

La C.T.R. accoglieva il ricorso, ritenendo che l’acquisto della merce senza conoscerne l’illecita provenienza non determina l’obbligo solidale del pagamento dei diritti doganali.

La C.T.R., previa riunione ad altri procedimenti relativi alla medesima infrazione, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimita’ della cartella, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 201 Reg. CEE n. 2913/92, secondo cui l’obbligazione doganale sorge in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, senza che rilevi l’eventuale sussistenza della buona fede.

La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, basato su due motivi, illustrato con memoria.

Con il primo motivo, deducendo falsa applicazione dell’art. 201 Reg.

CEE n. 2913/92, la ricorrente chiede a questa Corte di verificare se, in presenza di irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di una merce soggetta a dazi all’importazione, la C.T.R. abbia correttamente, o meno, ritenuto applicabile l’art. 201 cit., che stabilisce che, tra i presupposti per l’applicazione dei tributi doganali non vi e’ alcun elemento psicologico, e di enunciare il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 202 del Reg.

CEE n. 2913/92, chiede a questa Corte di verificare se, in presenza di irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di una merce soggetta a dazi all’importazione, la C.T.R. abbia violato, o meno, l’art. 202, stabilendo che l’acquirente o il detentore in buona fede di merce soggetta ai dazi d’importazione irregolarmente introdotta nel territorio doganale della Comunita’, debba essere comunque ritenuto debitore dell’obbligazione tributaria, e di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge a norma dell’art. 363 c.p.c..

La parte erariale resiste con controricorso, illustrato con memoria, in cui chiede il rigetto del ricorso, previa eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, data l’intima connessione, essendo rivolti sostanzialmente a prospettare l’alternativa qualificazione della fattispecie, si rivelano infondati.

Correttamente, infatti, la C.T.R. ha ritenuto irrilevante “l’eventuale sussistenza della buona fede” da parte del soggetto obbligato al pagamento dei diritti doganali.

Infatti, il beneficio daziario puo’ essere riconosciuto solo nella misura in cui l’operazione che lo consente sia formalmente regolare ab origine nella sequenza causale e nei presupposti delineati dalla pertinente normativa, che debbono persistere senza soluzione di continuita’, non quando il beneficio insorga a favore dell’importatore quale effetto di manovre fraudolente a monte imputabili al cedente.

La Corte di giustizia (sentenza 14.12.2000 Emsland-Starke C-110/99) ha statuito che l’applicazione della normativa comunitaria non puo’ estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate non nell’ambito delle transazioni commerciali normali, bensi’ al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario.

Come noto, i diritti doganali si rendono dovuti per il semplice fatto che non esiste un titolo valido per ottenerne l’esenzione, in quanto difformi dalla realta’ e dalle finalita’ che debbono rappresentare i documenti che danno titolo a quel beneficio. I trattamenti agevolativi si pongono come eccezione rispetto alla regola della generale imponibilita’ e possono, quindi, essere riconosciuti solo nella misura in cui sussista non solo il presupposto sostanziale ma anche quello formale che deve coincidere con il primo.

L’esenzione daziaria presuppone la genuinita’ della documentazione che certifica provenienza e destinazione della merce, cioe’ la sua regolarita’ sotto entrambi gli indicati requisiti, per cui non rileva – ai fini dell’insorgenza del diritto al recupero – che si tratti di falsita’ materiale od ideologica in quanto anche un certificato irregolare emesso da autorita’ diversa da quella deputata al suo rilascio o anche di origine “ignota” autorizza il recupero a posteriori per indebita concessione di un regime preferenziale che include – salvo le deroghe tassativamente configurate dalla normativa comunitaria in tema di errore incolpevole – ogni ipotesi di “certificato inesatto”. Non occorre, del resto, un procedimento intermedio secondo le regole nazionali volto a convalidare la non autenticita’ del documento, perche’ l’ordinamento comunitario prevede procedimenti di collaborazione investigativa tra le autorita’ doganali interessate dal transito ed ai risultati di quelle indagini occorre attenersi nel riscontro di validita’ dei certificati. Si tratta di un regime interamente pubblicistico, caratterizzato dalla cooperazione tra le rispettive autorita’ amministrative (di partenza e di arrivo) e che rende di regola irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente ignorando la irregolarita’ da cui e’ derivata la mancata riscossione dei dazi.

Come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 17.7.1997 C-97/95 Pascoal & Filhos) la buona fede dell’importatore non lo esime dalla responsabilita’ per l’adempimento dell’obbligazione doganale, essendo egli il dichiarante della merce importata, quand’anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa. La Comunita’ infatti non e’ tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attivita’ commerciale contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 22141/06; 5700/07; 23985/08; 13680/09; 7837/10). Questa Corte ha, peraltro, affermato che tali principi trovano applicazione anche rispetto a fattispecie inquadrabili nell’art. 202 Codice doganale Comunitario (Cass. n. 14509/08, in motivazione), dato che il rispetto della procedura di presentazione delle merci in dogana non si esaurisce nell’adempimento materiale se l’operatore non possiede i requisiti soggettivi per ottenere i relativi titoli di importazione al fine di poter beneficiare dell’agevolazione daziaria. Di conseguenza, l’osservanza di pratiche che formalmente ossequiano la regola non vale a giustificare il comportamento di chi – in sede di applicazione di quella regola – ne abusi. Resta cosi irrilevante – anche con riguardo all’alternativo inquadramento della fattispecie nell’art. 202 C.d.C., prospettato dalla ricorrente – l’estraneita’ dell’importatore al disegno criminoso posto in essere dagli esportatori – produttori, che nella specie consisteva nella falsificazione della documentazione di accompagnamento.

Invero, non puo’ essere, al riguardo, invocato il principio di buona fede richiamato nella regolamentazione comunitaria come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Dal quadro normativo disegnato dai Regolamenti CE 2913/92 e 2700/00 (c.d. Codice Doganale Comunitario) si evince (ivi art. 220) che non si procede alla contabilizzazione a posteriori solo quando l’importo dei dazi legalmente dovuto non e’ stato contabilizzato per un errore dell’autorita’ doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa in vigore. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce peraltro errore in tal senso se esso si basa su di una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore salvo che risulti che le autorita’ che hanno rilasciato il certificato erano informate od avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale. I giudici comunitari in ripetute occasioni hanno chiarito le nozioni adottate da tale disciplina derogatoria (Corte di Giustizia, sentenze 1.4.1993 C-250/91 HP France; 14.5.1996 C-153/94 e C-204/94 Farcoer; 27.1.1991 C-348/89 Mecanarte; 19.10.2000 C-15/99 Sommer; 12.12.1996 C- 38/95 Foods Import; 26.6.1990 C-64/89 Deutsche Fernsprecher) in particolare precisando che l’errore deve essere imputabile alle autorita’ che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell’operatore, deve essere cioe’ provocato da un comportamento “attivo” delle medesime per cui non vi rientra quello indotto da dichiarazioni inesatte dell’esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validita’ (la semplice astensione od omissione dell’amministrazione preposta non potendo creare alcuna legittima aspettativa al riguardo). Di queste ragioni esimenti non vi e’ pero’ traccia nelle prospettazioni difensive della ricorrente, che si e’ limitata a negare afferenza al caso concreto dei richiamati principi comunitari nella fattispecie, ribadendo il proprio non coinvolgimento nell’illecito che – come si e’ detto – va considerata circostanza del tutto irrilevante ai lini del recupero daziario in oggetto.

Il ricorso va in conclusione rigettato. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto, tra l’altro, del consolidamento dei richiamati principi in epoca successiva all’impugnazione dell’atto impositivo, per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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