Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12271 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27521/2010 proposto da:

COMUNE DI CESENA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA

785, presso l’avvocato CLAUDIO CHIOLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BENEDETTO GHEZZI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato

MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO SPINELLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

A.C.E.R. FORLI’-CESENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 676/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CHIOLA che si riporta al

ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato SPINELLI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2005, Antonio Bulgarelli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, il Comune di Cesena, nonchè l’ACER di Forlì-Cesena, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla permanenza nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 255/2008, depositata il 10 ottobre 2008, accoglieva la domanda.

2. Avverso la decisione di prime cure proponevano separati appelli sia il Comune che il B., che venivano entrambi rigettati dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 676/2009, depositata il 10 novembre 2009 e notificata il 29 luglio 2010, con la quale il giudice del gravame – per quel che ancora interessa –

riteneva che l’applicazione dei requisiti reddituali fissati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 395/2002, ai fini del diritto alla permanenza del B. nell’immobile di edilizia residenziale pubblica, in osservanza della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2001, artt. 15 e 30, decorresse del luglio 2003, termine poi prorogato all’1 ottobre 2003, e che pertanto la delibera di decadenza, adottata con riferimento al reddito 2002, fosse da reputarsi illegittima.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone, quindi, ricorso il Comune di Cesena nei confronti di B.A. e dell’ACER di Forlì-Cesena, affidato a due motivi.

4. Il Comune resistente ha replicato con controricorso. L’intimata ACER di Forlì- Cesena non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – il Comune di Cesena denuncia la violazione della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2001, artt. 15 e 30, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che l’applicazione dei requisiti reddituali fissati dalla Delib. Consiglio Regionale n. 395 del 2002, ai fini del diritto alla permanenza del B. nell’immobile di edilizia residenziale pubblica, sito in (OMISSIS), in osservanza della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2001, artt. 15 e 30, decorra clan luglio 2003, avendo detta Delib.

stabilito che “l’applicazione dei suddetti requisiti definiti per la permanenza decorre dall’1 luglio 2003”, termine che sarebbe stato, poi, prorogato all’1 ottobre 2003.

1.2. L’interpretazione resa dalla Corte territoriale, a parere dell’istante, sarebbe, peraltro, contraria al disposto di dette norme, nonchè a quello della Tabella 1, parte 1^ allegata al D.Lgs. n. 109 del 1998 (richiamato dalla L.R. n. 24 del 2001, art. 15), dalla quale si desume che tra i fattori che concorrono a determinare la situazione economica rientra “il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata”. Ebbene, ad avviso dell’esponente, il richiamo al reddito ai fini IRPEF non potrebbe non ricomprendere anche il richiamo alla base temporale che, notoriamente, coincide con l’anno solare di riferimento, ovverosia –

nel caso di specie – ai redditi prodotti nell’anno 2002, precedente l’applicazione dei criteri reddituali, avvenuta dall’i luglio 2003, essendo stato il provvedimento di decadenza del B. pronunciato in data 26 aprile 2004.

1.3. Le doglianze sono fondate.

1.3.1. Va rilevato, infatti, che la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, art. 30, dispone: “1. La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune, d’ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione:

(…..) f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell’art. 15”. Tale ultima disposizione, alla lett. e), prevede che il reddito del nucleo avente diritto, deve essere valutato “secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche”, che a sua volta, alla Tabella 1, parte 1^, fa riferimento, a tal fine, al “reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata”.

1.3.2. Orbene, con specifico riferimento al quadro normativo di riferimento succitato, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai sensi della L.R. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, la nozione di “reddito annuale” identifica un concetto convenzionale, in virtù del quale, stante il ciclico cadenzamento impresso dall’ordinamento tributario alle relative operazioni di accertamento (imperniate sulla dichiarazione annuale dei redditi), la titolarità di un determinato reddito complessivo (in rapporto ad una possibile decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica) implica l’automatico riferimento ai dati fiscali ascrivibili al precedente anno di imposta, non anche l’individuazione dei redditi in corso di produzione nel segmento dell’anno in cui il requisito deve essere posseduto. D’altro canto – si è osservato –

già dall’1 luglio 2003 i canoni locatizi vengono determinati sulla base di criteri che tengono conto anche dei nuovi parametri di reddito, per cui, ai fini della “permanenza”, la comparazione con detti parametri non ha motivo di essere rinviata ad un momento di gran lunga posteriore e, cioè, alla chiusura dell’anno di produzione del reddito stesso, creando un’ingiustificata discrasia nei tempi di passaggio al nuovo regime. Ne discende, ad avviso del TAR, che il richiamo all’1 luglio 2003 contenuto nella Delib. del Consiglio Regionale – va inteso nel senso che da questa data la verifica, circa il diritto degli assegnatari a permanere nei citati alloggi, deve effettuarsi in base all’ultimo reddito annuale maturato (2002) e nel rispetto dei limiti massimi introdotti dalla nuova disciplina della materia (cfr. TAR Emilia Romagna, 22/2/2006, n. 74).

1.3.3. La medesima opzione interpretativa era stata, peraltro, adottata anche da questa Corte, sia pure con riferimento alla L.R. Veneto 18 aprile 1995, n. 28, essendosi, anche in siffatta ipotesi, affermato che la decadenza dall’assegnazione in caso di superamento di un certo limite di reddito ben può trovare applicazione, senza violazione alcuna del principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 preleggi, allorchè il superamento del tetto massimo di reddito si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall’assegnatario (e dal suo nucleo familiare) nel corso dell’anno anteriore alla data di entrata in vigore della nuova Legge Regionale.

E ciò in quanto, identificando la nozione di reddito annuale un concetto di natura normativa, per reddito annuale di un soggetto giuridico si intende quello facente capo all’ultimo dato annuale accertato, tenuto conto del cadenzamento tipo impresso, dall’ordinamento tributario, alle operazioni di accertamento (le quali, in tema di imposte sui redditi, si imperniano, di norma, sul momento della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso contribuente). Con la conseguenza che il dato annuale si rende predicabile nell’attualità, a prescindere dal fatto che l’accertamento abbia avuto ad elaborare dati ascrivibili al precedente anno di imposta (cfr. Cass. 21950/2004).

1.3.4. Alla stregua di tali affermazioni giurisprudenziali, pienamente condivise da questa Corte, l’assunto del giudice di appello, secondo il quale la decadenza dell’assegnatario dovrebbe essere parametrata al reddito successivo all’1 luglio 2003 (o all’1 ottobre 2003), deve essere considerato del tutto erroneo.

1.4. Le censure vanno, pertanto, accolte.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “la decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di superamento di un certo limite di reddito, previsto dalla legge con riferimento al reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata, deve trovare applicazione allorchè il superamento del tetto massimo di reddito si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall’assegnatario (e dal suo nucleo familiare) nel corso dell’anno anteriore alla data dell’accertamento, dal momento che, identificando la nozione di reddito annuale un concetto di natura normativa, per reddito annuale di un soggetto giuridico si intende quello facente capo all’ultimo dato annuale accertato, tenuto conto del cadenzamento tipo impresso, dall’ordinamento tributario, alle operazioni di accertamento”.

3. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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